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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41255/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eQ [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna della BARBETTA per il reato di furto aggravato in appartamento; Considerato che il primo motivo di ricorso è assolutamente generico e omette qualsivoglia confronto con il tenore del provvedimento impugnato, incorrendo dunque nel vizio di inammissibilità per difetto di specificità; Considerato che il secondo motivo ripropone censa, già formulate con l'atto d'appello, afferenti l'erronea ricostruzione dei fatti e vvalutazione delle prove ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputata, e tali doglianze, di carattere reiterativo, sono già state correttamente disattese dal giudice di merito con una motivazione congrua fondata sul diretto riconoscimento dell'imputata quale autrice del furto da parte del fratello della persona offesa, testimone oculare, e sulla presenza della vettura intestata al marito della stessa ricorrente in prossimità dell'abitazione dove è avvenuto il furto (pag. 3-4); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eQ [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna della BARBETTA per il reato di furto aggravato in appartamento; Considerato che il primo motivo di ricorso è assolutamente generico e omette qualsivoglia confronto con il tenore del provvedimento impugnato, incorrendo dunque nel vizio di inammissibilità per difetto di specificità; Considerato che il secondo motivo ripropone censa, già formulate con l'atto d'appello, afferenti l'erronea ricostruzione dei fatti e vvalutazione delle prove ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputata, e tali doglianze, di carattere reiterativo, sono già state correttamente disattese dal giudice di merito con una motivazione congrua fondata sul diretto riconoscimento dell'imputata quale autrice del furto da parte del fratello della persona offesa, testimone oculare, e sulla presenza della vettura intestata al marito della stessa ricorrente in prossimità dell'abitazione dove è avvenuto il furto (pag. 3-4); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 41255/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris