CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30664/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 29 settembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Varese, in data 30 maggio 2019,che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Erronea applicazione della legge penale, ovvero mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per assenza dell'elemento psicologico del reato di truffa. - Mancata assunzione di prova decisiva, ex art. 606 co. 1 lett. D c.p.p., con riferimento alla richiesta di escussione del Sig. [OSCURATO:PERSONA].aolo. Il ricorso è inammissibile. Difatti, avuto riguardo al primo motivo di gravame, emerge con tutta evidenza come la difesa riproponga censure in punto di responsabilità, insistendo per un'alternativa ricostruzione dei fatti; il vizio dedotto attiene dunque al merito della vicenda, e pertanto non risulta sindacabile in questa sede. Sul punto, infatti, si rammenta come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito, che, con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità, hanno dedotto la sussistenza dell'elemento soggettivo della truffa dalla complessiva condotta serbata dall'imputato. A fronte di tali conclusioni, il ricorrente insiste in una irterpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Con il secondo motivo di impugnazione, invece, la difesa lamenta la mancata assunzione di una prova testimoniale ritenuta decisiva. Sul punto, questo collegio rileva come la richiesta istruttoria avanzata con l'atto di appello sia del tutto generica: non si rinvengono, infatti, le ragioni di decisività dell'escussione testimoniale invocata, in relazione ai fatti per cui si procede; pertanto, non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle