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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17872/2026

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lo di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Nardo che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistitoper l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] inordine al delitto di cui all’ art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commessoin Milano l’1 luglio 2021 (capo A), al delitto di cui agli artt. 81 comma 2, 474 comma2 e 474 ter comma 2 cod. pen. commesso in Milano in data anteriore e prossima al10 giugno 2021 sino all’attualità (capo B) e al delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 81comma 2 e 648 cod. pen. commesso in luogo sconosciuto in data anteriore eprossima al 10 giugno 2021 (capo C), alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione eeuro 7000 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reatie delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.Nelle sentenze di merito conformi i fatti sono stati descritti nel modo seguente.In esito alla perquisizione domiciliare nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] erano stati rinvenutigr. 85,45 di sostanza stupefacente del tipo hashish e gr. 8,83 di sostanzastupefacente del tipo marijuana, oltre che un bilancino di precisione e materiale peril confezionamento delle singole dosi.

Dall’esame delle chat contenute nel telefonocellulare dell’imputato era emerso che costui era dedito alla vendita di sostanzestupefacenti e di capi di abbigliamento con marchi contraffatti.2.

Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo deldifensore, formulando quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità in ordine alreato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90.

La Corte, nel confermare laresponsabilità del ricorrente, non aveva considerato che egli, come promoter e dj,si limitava a pubblicizzare sostanze all’epoca legali tramite i propri canali social eche le conversazioni estratte dal suo cellulare attestavano contatti con aziendespecializzate nel commercio di tali sostanze.

I giudici avrebbero invece valorizzatouna conversazione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], risalente a due giorni successivial sequestro del 1 luglio 2021, attribuendo alla stessa un significato diverso da quellosuo proprio: il tenore della conversazione, da cui trapelava il timore di [OSCURATO:PERSONA] diessere controllato, poteva agevolmente essere giustificato dalla perquisizioneappena subita.La Corte avrebbe desunto la destinazione alla vendita della droga da circostanzenon univoche, in violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., posto che tutti gli elementiin atti deponevano per un uso personale della sostanza stupefacente, talvoltacondiviso con i colleghi.

Il solo dato ponderale – prosegue il difensore- non determinaalcuna presunzione di destinazione della droga alla cessione a terzi, dovendo il giudicevalutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, seassieme al dato quantitativo, le modalità di presentazione e le altre circostanzedell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione.2.2.

Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla mancata derubricazione nella fattispecie di cui all’art. 73comma 5 d.P.R. n. 309/90.

La Corte avrebbe valorizzato i quantitativicomplessivamente rilevanti e la diversa tipologia delle sostanze, nonché l’utilizzo perlo smercio di uno strumento particolarmente insidioso, quale quello dei social media,ovvero elementi che non avrebbero dovuto essere considerati significativi.

Inparticolare, secondo il difensore, il dato ponderale non oltrepassava le soglie stabilitedalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento della lieve offensività del fatto e nonpuò ostare al riconoscimento dell’ipotesi lieve la diversità delle sostanze, né lareiterazione degli episodi.2.3.

Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazionein ordine alla affermazione della responsabilità in ordine ai reati di cui all’art. 474 e648 cod. pen.

Dopo che la difesa aveva evidenziato l’insufficienza del compendioprobatorio a dimostrare l’avvenuta ricezione dei capi contraffatti, la mancanza divalutazione tecnica in ordine alla attitudine dei prodotti a ingenerare confusione peri consumatori e l’assenza di elementi idonei a dimostrare la condotta finalizzata allavendita dei suddetti capi, la Corte con motivazione apodittica aveva ribadito ilgiudizio di colpevolezza del ricorrente anche in ordine a tali imputazioni.

Leconclusioni delle aziende che avevano confermato trattarsi di capi contraffatti si eranofondate sulla sola osservazioni di immagini fotografiche e in ogni caso non era statoaccertato dove si trovassero i beni, né chi li avesse effettivamente detenuti.

A taleultimo proposito l’argomento per cui l’uomo ritratto in una foto con una scarpa diDior in mano era stato identificato in [OSCURATO:PERSONA] sarebbe privo di rilievo, giacché sitrattava di un capo personale del ricorrente, rispetto al quale non era stata neppureaccertata la contraffazione.

Priva di rilievo sarebbe, inoltre, la conversazione fral’imputato e la madre, valorizzata dalla Corte sempre nel senso della presuntaconsapevolezza circa la natura contraffatta dei capi.

Al più tale conversazione avrebbepotuto dimostrare la macroscopica alterazione dei capi e, dunque, l’assenza delrequisito della confondibilità con l’originale, essenziale ai fini della contraffazionepenalmente rilevante.

Priva di rilievo indiziante, infine, sarebbe il fatto , emersanel corso di una conversazione, che [OSCURATO:PERSONA] avesse indicato il numero di cartapostepay intestata alla madre per effettuare il pagamento di un capo diabbigliamento: sarebbe illogico che [OSCURATO:PERSONA] nella consapevolezza del carattereillecito della sua attività avesse consentito la tracciabilità e la riconducibilità a sé delpagamento, che in ogni caso ben avrebbe potuto essere il corrispettivo dellamera attività di creazione del sito web, senza che ciò implichi la partecipazioneconsapevole alla vendita di merce contraffatta.La Corte, con riferimento al delitto di ricettazione, non avrebbe spiegato in chemodo [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto la presunta merce contraffatta e non avrebbe tenutoconto che egli era stato solo creatore del sito internet denominato Italian LuxuryShop, peraltro mai reso operativo.2.4.

Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il difensore osserva che conmotivazione solo apparente la Corte avrebbe spiegato le ragioni dello scostamentodal minimo edittale della pena in ordine al reato di cui al capo A ritenuto più grave edell’aumento per la continuazione con i reati satelliti, né le ragioni del bilanciamentodelle circostanze attenuanti generiche in termini di sola equivalenza.

A tale ultimoproposito i giudici non avrebbero dato il necessario rilievo alla condotta processualedell’imputato consistita nel consentire l’acquisizione del fascicolo del pubblicoministero e alla eterogeneità del precedente a suo carico.Il difensore dell’imputato in data 17 marzo 2026 ha depositato una memoriacon cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.3.

Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafeCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Il primo motivo e il terzo motivo, volti a censurare l’affermazione dellaresponsabilità penale, sono manifestamente infondati.2.1.In linea generale deve ribadirsi che il sindacato demandato alla Corte dicassazione - per espressa volontà del legislatore – è circoscritto alla verificadell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisioneimpugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui ilgiudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la lororispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte dicassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senzache possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e peril ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482).2.2.

Così delimitato il perimetro del sindacato rimesso a questa Corte, si osservache con riferimento al reato di cui al capo A), il ricorrente contesta la sussistenzadella prova in ordine alla finalità illecita della detenzione.In proposito occorre ribadire che la destinazione all' uso personale della sostanzastupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e grava perciò sullapubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (ex plurimis Sez.6 n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614): il mero dato quantitativo del superamentodei limiti tabellari non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato,ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alladestinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo ilgiudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nellapredetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanzedell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale delladetenzione (Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Rv. 242923).Sempre in relazione all’oggetto della censura, ai fini della configurabilità dellacodentezione per consumo di gruppo, si è affermato che la non punibilità implica laprova rigorosa che la droga sia stata acquistata o detenuta da uno dei partecipantial gruppo su preventivo mandato degli altri, in vista della futura ripartizione edestinazione al consumo esclusivo dei medesimi ed attraverso una partecipazione ditutti alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti(Sez. 4, n. 7939 del 14/01/2009, Rv. 243870 – 01).Nel caso all’esame, la Corte d’Appello, in continuità con la sentenza di primogrado, replicando in maniera approfondita ed esaustiva alle censure contenutenell’atto di impugnazione e reiterate in questa sede, ha ribadito che la prova dellafinalità illecita della detenzione doveva desumersi: dal cospicuo quantitativocomplessivo di hashish (due blocchi) e marijuana; dal contestuale rinvenimento dimateriale per il confezionamento; dal contenuto delle chat che, a prescindere dalladimostrata attività di vendita di cannabis light all’epoca consentita, valevano aprovare attività di vendita di sostanze in alcuni casi indicate con dizioni corrispondentia quelle dei loghi stampati sugli involucri rinvenuti; dallo scambio di messaggi conCuttica successivi alla perquisizione tramite computer con cui, a fronte di unordinativo del cliente, l’imputato aveva replicato che aveva sbagliato numero e loaveva poi invitato a cancellare tutti i messaggi.

La Corte, inoltre, ha osservato comela prospettazione difensiva relativa all’uso di gruppo fosse generica, in assenza diindicazione dei componenti del gruppo e delle circostanze in cui sarebbe statacostituita la cassa comune per l’acquisto.Con riferimento ai reati di cui ai capi B) e C), la Corte, in merito allariconducibilità della merce al ricorrente, ha ribadito che i prodotti contraffatti eranostati fotografati mentre erano collocati sui mobili presenti nell’abitazionedell’imputato (in una foto addirittura nella sua mano) e ha richiamato leconversazioni con un cliente e con la madre indicative della consapevolezza dellanatura contraffatta dei capi di abbigliamento; in merito alla natura probantedell’accertamento effettuato dalle aziende produttrici dei beni, ha richiamato,condividendole, le argomentazioni del Tribunale (pag. 7 della sentenza di primogrado) fondate sul fatto che dette aziende avevano spiegato come alcuni capi nonrientrassero nelle loro linee produttive e come gli elementi distintivi e le etichettefossero di tipologia diversa rispetto a quella loro propria.2.3.

Il percorso argomentativo adottato appare, in relazione a tutte leimputazioni, coerente con i dati riportati e non manifestamente illogico nelle inferenzetratte da tali dati.Le censure del ricorrente, di contro, sono inammissibili per plurime convergentiragioni.

In primo luogo sono volte a contestare l’efficacia dimostrativa degli elementivalorizzati dai giudici di merito e a sollecitare, dunque, un sindacato che esula dalperimetro dello scrutinio di questa Corte.

Inoltre sono meramente riproduttive diquelle già dedotte in appello e non contrappongono alla individuazione deglielementi di fatto ed al giudizio inferenziale tratto da tali elementi argomenti concretitali da scardinare il ragionamento probatorio, limitandosi ad una contestazionegenerica e apodittica delle ragioni individuate a sostegno della affermazione dellapenale responsabilità.3.

Il secondo motivo, con cui si censura la mancata derubricazione del reatocontestato al capo A) nella fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, èinammissibile per difetto di specificità o, comunque, per manifesta infondatezza.E’ noto che, ai fini del riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5,d.P.R. n. 309/90, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma,sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelliche attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità dellesostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) (Sez. 6 n. 29132 del09/05/2017, Rv. 270562; Sez. 6 n. 38606 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 273823).L’orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui il giudice,nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/90, deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevantie spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcunidi essi.

Con la conseguenza, precisata dal [OSCURATO:PERSONA], che “il percorsogiustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel casoconcreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenutodisvalore del fatto, ma, altresì, di quelli per cui la carica negativa non può ritenersibilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati,della sua ridotta offensività” (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076-01).La Corte, in coerenza con tali principi, ha rilevato che i quantitativi rinvenuti,tutti destinati allo smercio, erano rilevanti (pari, solo per l’hashish, a 1225 dosisingole) e riguardavano sostanze diverse, poste in vendita con uno strumentoparticolarmente insidioso e diffusivo, quale quello dei social.

A tale motivazione, ilricorrente, ancora una volta, muove una critica generica, non confrontandosi conla sottolineatura del dato ponderale e non allegando elementi indicativi di ridottaoffensività.4.

Il quarto motivo, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio, sotto ilprofilo della determinazione della pena base e degli aumenti in continuazione, nonchédel giudizio di bilanciamento delle circostanze, è inammissibile per difetto dispecificità o, comunque, manifesta infondatezza.La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioniprevisti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità delgiudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà contodell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ovvero richiama la gravità delreato o la capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica edettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di granlunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).

A questo proposito lagiurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve esserecalcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per dueil numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendoil risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).Inoltre, ai fini dell’adempimento dell'onere di motivazione in tema di bilanciamentodi circostanze eterogenee, è sufficiente che il giudice dimostri di avere consideratoe sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. egli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segnoopposto: quando la motivazione sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dallerisultanze processuali e non manifestamente illogica, non può essere sindacata insede di legittimità.Nel caso in esame la Corte ha assolto in maniera adeguata all’onere dimotivazione in ordine a tutti i profili del trattamento sanzionatorio irrogato alricorrente.

Dopo aver premesso che la pena per il più grave delitto di cui al capo A)era stata determinata in misura di pochissimo superiore al minimo edittale, harilevato che il discostamento era giustificato dalla duplice tipologia di sostanzestupefacenti detenute e dal dato ponderale e che anche gli aumenti incontinuazione, comunque contenuti, erano proporzionati alla gravità dei fatticontestati, anche in rapporto alle pene edittali per essi previste.

Quanto albilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva in termini diequivalenza e non di prevalenza, ha condiviso la valutazione del Tribunale in ordinealla pregnanza di tale ultima circostanza, rilevando che [OSCURATO:PERSONA], dopo averbeneficiato in occasione della precedente condanna della sospensione condizionale,era rimasto impermeabile all’effetto special preventivo, così manifestando maggiorecolpevolezza e pericolosità sociale.A tale percorso argomentativo, approfondito in relazione a tutti gli aspetticensurati e non manifestamente illogico, il motivo di ricorso contrappone una criticasolo generica, limitandosi ad invocare il collaborativo comportamento processuale ela condotta successiva al reato, peraltro già valorizzati dai giudici di merito al fine delriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero,al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in eurotremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.Così deciso in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Nardo che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistitoper l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] inordine al delitto di cui all’ art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commessoin Milano l’1 luglio 2021 (capo A), al delitto di cui agli artt. 81 comma 2, 474 comma2 e 474 ter comma 2 cod. pen. commesso in Milano in data anteriore e prossima al10 giugno 2021 sino all’attualità (capo B) e al delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 81comma 2 e 648 cod. pen. commesso in luogo sconosciuto in data anteriore eprossima al 10 giugno 2021 (capo C), alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione eeuro 7000 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reatie delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.Nelle sentenze di merito conformi i fatti sono stati descritti nel modo seguente.In esito alla perquisizione domiciliare nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] erano stati rinvenutigr. 85,45 di sostanza stupefacente del tipo hashish e gr. 8,83 di sostanzastupefacente del tipo marijuana, oltre che un bilancino di precisione e materiale peril confezionamento delle singole dosi. Dall’esame delle chat contenute nel telefonocellulare dell’imputato era emerso che costui era dedito alla vendita di sostanzestupefacenti e di capi di abbigliamento con marchi contraffatti.2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo deldifensore, formulando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità in ordine alreato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90. La Corte, nel confermare laresponsabilità del ricorrente, non aveva considerato che egli, come promoter e dj,si limitava a pubblicizzare sostanze all’epoca legali tramite i propri canali social eche le conversazioni estratte dal suo cellulare attestavano contatti con aziendespecializzate nel commercio di tali sostanze. I giudici avrebbero invece valorizzatouna conversazione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], risalente a due giorni successivial sequestro del 1 luglio 2021, attribuendo alla stessa un significato diverso da quellosuo proprio: il tenore della conversazione, da cui trapelava il timore di [OSCURATO:PERSONA] diessere controllato, poteva agevolmente essere giustificato dalla perquisizioneappena subita.La Corte avrebbe desunto la destinazione alla vendita della droga da circostanzenon univoche, in violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., posto che tutti gli elementiin atti deponevano per un uso personale della sostanza stupefacente, talvoltacondiviso con i colleghi. Il solo dato ponderale – prosegue il difensore- non determinaalcuna presunzione di destinazione della droga alla cessione a terzi, dovendo il giudicevalutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, seassieme al dato quantitativo, le modalità di presentazione e le altre circostanzedell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla mancata derubricazione nella fattispecie di cui all’art. 73comma 5 d.P.R. n. 309/90. La Corte avrebbe valorizzato i quantitativicomplessivamente rilevanti e la diversa tipologia delle sostanze, nonché l’utilizzo perlo smercio di uno strumento particolarmente insidioso, quale quello dei social media,ovvero elementi che non avrebbero dovuto essere considerati significativi. Inparticolare, secondo il difensore, il dato ponderale non oltrepassava le soglie stabilitedalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento della lieve offensività del fatto e nonpuò ostare al riconoscimento dell’ipotesi lieve la diversità delle sostanze, né lareiterazione degli episodi.2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazionein ordine alla affermazione della responsabilità in ordine ai reati di cui all’art. 474 e648 cod. pen. Dopo che la difesa aveva evidenziato l’insufficienza del compendioprobatorio a dimostrare l’avvenuta ricezione dei capi contraffatti, la mancanza divalutazione tecnica in ordine alla attitudine dei prodotti a ingenerare confusione peri consumatori e l’assenza di elementi idonei a dimostrare la condotta finalizzata allavendita dei suddetti capi, la Corte con motivazione apodittica aveva ribadito ilgiudizio di colpevolezza del ricorrente anche in ordine a tali imputazioni. Leconclusioni delle aziende che avevano confermato trattarsi di capi contraffatti si eranofondate sulla sola osservazioni di immagini fotografiche e in ogni caso non era statoaccertato dove si trovassero i beni, né chi li avesse effettivamente detenuti. A taleultimo proposito l’argomento per cui l’uomo ritratto in una foto con una scarpa diDior in mano era stato identificato in [OSCURATO:PERSONA] sarebbe privo di rilievo, giacché sitrattava di un capo personale del ricorrente, rispetto al quale non era stata neppureaccertata la contraffazione. Priva di rilievo sarebbe, inoltre, la conversazione fral’imputato e la madre, valorizzata dalla Corte sempre nel senso della presuntaconsapevolezza circa la natura contraffatta dei capi. Al più tale conversazione avrebbepotuto dimostrare la macroscopica alterazione dei capi e, dunque, l’assenza delrequisito della confondibilità con l’originale, essenziale ai fini della contraffazionepenalmente rilevante. Priva di rilievo indiziante, infine, sarebbe il fatto , emersanel corso di una conversazione, che [OSCURATO:PERSONA] avesse indicato il numero di cartapostepay intestata alla madre per effettuare il pagamento di un capo diabbigliamento: sarebbe illogico che [OSCURATO:PERSONA] nella consapevolezza del carattereillecito della sua attività avesse consentito la tracciabilità e la riconducibilità a sé delpagamento, che in ogni caso ben avrebbe potuto essere il corrispettivo dellamera attività di creazione del sito web, senza che ciò implichi la partecipazioneconsapevole alla vendita di merce contraffatta.La Corte, con riferimento al delitto di ricettazione, non avrebbe spiegato in chemodo [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto la presunta merce contraffatta e non avrebbe tenutoconto che egli era stato solo creatore del sito internet denominato Italian LuxuryShop, peraltro mai reso operativo.2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il difensore osserva che conmotivazione solo apparente la Corte avrebbe spiegato le ragioni dello scostamentodal minimo edittale della pena in ordine al reato di cui al capo A ritenuto più grave edell’aumento per la continuazione con i reati satelliti, né le ragioni del bilanciamentodelle circostanze attenuanti generiche in termini di sola equivalenza. A tale ultimoproposito i giudici non avrebbero dato il necessario rilievo alla condotta processualedell’imputato consistita nel consentire l’acquisizione del fascicolo del pubblicoministero e alla eterogeneità del precedente a suo carico.Il difensore dell’imputato in data 17 marzo 2026 ha depositato una memoriacon cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafeCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il primo motivo e il terzo motivo, volti a censurare l’affermazione dellaresponsabilità penale, sono manifestamente infondati.2.1.In linea generale deve ribadirsi che il sindacato demandato alla Corte dicassazione - per espressa volontà del legislatore – è circoscritto alla verificadell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisioneimpugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui ilgiudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la lororispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte dicassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senzache possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e peril ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482).2.2. Così delimitato il perimetro del sindacato rimesso a questa Corte, si osservache con riferimento al reato di cui al capo A), il ricorrente contesta la sussistenzadella prova in ordine alla finalità illecita della detenzione.In proposito occorre ribadire che la destinazione all' uso personale della sostanzastupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e grava perciò sullapubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (ex plurimis Sez.6 n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614): il mero dato quantitativo del superamentodei limiti tabellari non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato,ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alladestinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo ilgiudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nellapredetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanzedell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale delladetenzione (Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Rv. 242923).Sempre in relazione all’oggetto della censura, ai fini della configurabilità dellacodentezione per consumo di gruppo, si è affermato che la non punibilità implica laprova rigorosa che la droga sia stata acquistata o detenuta da uno dei partecipantial gruppo su preventivo mandato degli altri, in vista della futura ripartizione edestinazione al consumo esclusivo dei medesimi ed attraverso una partecipazione ditutti alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti(Sez. 4, n. 7939 del 14/01/2009, Rv. 243870 – 01).Nel caso all’esame, la Corte d’Appello, in continuità con la sentenza di primogrado, replicando in maniera approfondita ed esaustiva alle censure contenutenell’atto di impugnazione e reiterate in questa sede, ha ribadito che la prova dellafinalità illecita della detenzione doveva desumersi: dal cospicuo quantitativocomplessivo di hashish (due blocchi) e marijuana; dal contestuale rinvenimento dimateriale per il confezionamento; dal contenuto delle chat che, a prescindere dalladimostrata attività di vendita di cannabis light all’epoca consentita, valevano aprovare attività di vendita di sostanze in alcuni casi indicate con dizioni corrispondentia quelle dei loghi stampati sugli involucri rinvenuti; dallo scambio di messaggi conCuttica successivi alla perquisizione tramite computer con cui, a fronte di unordinativo del cliente, l’imputato aveva replicato che aveva sbagliato numero e loaveva poi invitato a cancellare tutti i messaggi. La Corte, inoltre, ha osservato comela prospettazione difensiva relativa all’uso di gruppo fosse generica, in assenza diindicazione dei componenti del gruppo e delle circostanze in cui sarebbe statacostituita la cassa comune per l’acquisto.Con riferimento ai reati di cui ai capi B) e C), la Corte, in merito allariconducibilità della merce al ricorrente, ha ribadito che i prodotti contraffatti eranostati fotografati mentre erano collocati sui mobili presenti nell’abitazionedell’imputato (in una foto addirittura nella sua mano) e ha richiamato leconversazioni con un cliente e con la madre indicative della consapevolezza dellanatura contraffatta dei capi di abbigliamento; in merito alla natura probantedell’accertamento effettuato dalle aziende produttrici dei beni, ha richiamato,condividendole, le argomentazioni del Tribunale (pag. 7 della sentenza di primogrado) fondate sul fatto che dette aziende avevano spiegato come alcuni capi nonrientrassero nelle loro linee produttive e come gli elementi distintivi e le etichettefossero di tipologia diversa rispetto a quella loro propria.2.3. Il percorso argomentativo adottato appare, in relazione a tutte leimputazioni, coerente con i dati riportati e non manifestamente illogico nelle inferenzetratte da tali dati.Le censure del ricorrente, di contro, sono inammissibili per plurime convergentiragioni. In primo luogo sono volte a contestare l’efficacia dimostrativa degli elementivalorizzati dai giudici di merito e a sollecitare, dunque, un sindacato che esula dalperimetro dello scrutinio di questa Corte. Inoltre sono meramente riproduttive diquelle già dedotte in appello e non contrappongono alla individuazione deglielementi di fatto ed al giudizio inferenziale tratto da tali elementi argomenti concretitali da scardinare il ragionamento probatorio, limitandosi ad una contestazionegenerica e apodittica delle ragioni individuate a sostegno della affermazione dellapenale responsabilità.3. Il secondo motivo, con cui si censura la mancata derubricazione del reatocontestato al capo A) nella fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, èinammissibile per difetto di specificità o, comunque, per manifesta infondatezza.E’ noto che, ai fini del riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5,d.P.R. n. 309/90, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma,sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelliche attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità dellesostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) (Sez. 6 n. 29132 del09/05/2017, Rv. 270562; Sez. 6 n. 38606 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 273823).L’orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui il giudice,nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/90, deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevantie spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcunidi essi. Con la conseguenza, precisata dal [OSCURATO:PERSONA], che “il percorsogiustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel casoconcreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenutodisvalore del fatto, ma, altresì, di quelli per cui la carica negativa non può ritenersibilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati,della sua ridotta offensività” (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076-01).La Corte, in coerenza con tali principi, ha rilevato che i quantitativi rinvenuti,tutti destinati allo smercio, erano rilevanti (pari, solo per l’hashish, a 1225 dosisingole) e riguardavano sostanze diverse, poste in vendita con uno strumentoparticolarmente insidioso e diffusivo, quale quello dei social. A tale motivazione, ilricorrente, ancora una volta, muove una critica generica, non confrontandosi conla sottolineatura del dato ponderale e non allegando elementi indicativi di ridottaoffensività.4. Il quarto motivo, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio, sotto ilprofilo della determinazione della pena base e degli aumenti in continuazione, nonchédel giudizio di bilanciamento delle circostanze, è inammissibile per difetto dispecificità o, comunque, manifesta infondatezza.La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioniprevisti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità delgiudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà contodell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ovvero richiama la gravità delreato o la capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica edettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di granlunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). A questo proposito lagiurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve esserecalcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per dueil numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendoil risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).Inoltre, ai fini dell’adempimento dell'onere di motivazione in tema di bilanciamentodi circostanze eterogenee, è sufficiente che il giudice dimostri di avere consideratoe sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. egli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segnoopposto: quando la motivazione sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dallerisultanze processuali e non manifestamente illogica, non può essere sindacata insede di legittimità.Nel caso in esame la Corte ha assolto in maniera adeguata all’onere dimotivazione in ordine a tutti i profili del trattamento sanzionatorio irrogato alricorrente. Dopo aver premesso che la pena per il più grave delitto di cui al capo A)era stata determinata in misura di pochissimo superiore al minimo edittale, harilevato che il discostamento era giustificato dalla duplice tipologia di sostanzestupefacenti detenute e dal dato ponderale e che anche gli aumenti incontinuazione, comunque contenuti, erano proporzionati alla gravità dei fatticontestati, anche in rapporto alle pene edittali per essi previste. Quanto albilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva in termini diequivalenza e non di prevalenza, ha condiviso la valutazione del Tribunale in ordinealla pregnanza di tale ultima circostanza, rilevando che [OSCURATO:PERSONA], dopo averbeneficiato in occasione della precedente condanna della sospensione condizionale,era rimasto impermeabile all’effetto special preventivo, così manifestando maggiorecolpevolezza e pericolosità sociale.A tale percorso argomentativo, approfondito in relazione a tutti gli aspetticensurati e non manifestamente illogico, il motivo di ricorso contrappone una criticasolo generica, limitandosi ad invocare il collaborativo comportamento processuale ela condotta successiva al reato, peraltro già valorizzati dai giudici di merito al fine delriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero,al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in eurotremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.Così deciso in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17872/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris