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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 17995/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1/2023 della Corte di appello di VeneziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOClaudio Zamai, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre avversol’ordinanza con la quale la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile,per la violazione della disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.,l’appello proposto avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confrontidal Tribunale di Treviso per il reato di cui all’art. 216 legge fall.L’ordinanza impugnata, come rilevabile dagli atti e come indicato dallo stessoricorrente, risulta emessa e depositata in cancelleria il 10 novembre 2023 conprocedura de plano e notificata al difensore di fiducia dell’imputato, in proprio esuccessivamente ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., rispettivamenteil 22 novembre 2023 e 22 gennaio 2026.L’art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. stabilisce che i provvedimentiemessi a seguito di procedimento in camera di consiglio debbano essere impugnatientro quindi giorni dalla notificazione (o dall’avviso di deposito) delprovvedimento.Nel caso in esame (tenuto conto dell’ultima notifica dell’ordinanza impugnata)il termine per la proposizione dell’impugnazione scadeva il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il ricorso per cassazione risulta proposto in data 10 febbraio 2026 ed èpertanto inammissibile perché tardivo.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionalee rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parteabbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, anorma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonchéquello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,equitativamente fissata in euro quattromila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2023 della Corte di appello di VeneziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOClaudio Zamai, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre avversol’ordinanza con la quale la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile,per la violazione della disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.,l’appello proposto avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confrontidal Tribunale di Treviso per il reato di cui all’art. 216 legge fall.L’ordinanza impugnata, come rilevabile dagli atti e come indicato dallo stessoricorrente, risulta emessa e depositata in cancelleria il 10 novembre 2023 conprocedura de plano e notificata al difensore di fiducia dell’imputato, in proprio esuccessivamente ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., rispettivamenteil 22 novembre 2023 e 22 gennaio 2026.L’art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. stabilisce che i provvedimentiemessi a seguito di procedimento in camera di consiglio debbano essere impugnatientro quindi giorni dalla notificazione (o dall’avviso di deposito) delprovvedimento.Nel caso in esame (tenuto conto dell’ultima notifica dell’ordinanza impugnata)il termine per la proposizione dell’impugnazione scadeva il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il ricorso per cassazione risulta proposto in data 10 febbraio 2026 ed èpertanto inammissibile perché tardivo.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionalee rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parteabbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, anorma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonchéquello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,equitativamente fissata in euro quattromila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17995/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris