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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 35647/2022

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romiscuamente delle prestazioni della lavoratrice, aveva ritenuto che le stesse costituissero un unico centro di imputazione delle obbligazioni sorte in ragione del rapporto di lavoro; aveva escluso la natura di organizzazione di tendenza di CNA ed aveva quindi reintegrato la lavoratrice nel posto di lavoro in precedenza occupato condannando le società al pagamento di una indennità pari a 12 mensilità commisurate alla retribuzione globale di fatto percepita.

Avverso detta decisione proponevano ricorso [OSCURATO:SOCIETA], cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La Procura Generale concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] , (7 1)- Con il primo motivo4e è dedotta la violazione dell'articolo 1 co.51 della k '' 7 legge n. 92/2012 nonché dell'articolo 112 c.p.c, per avere, la Corte territoriale, rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda della lavoratrice diretta ad ottenere l'accertamento della natura imprenditoriale di RG. n. 8340/2019 CNA.

Le ricorrenti si dolgono della circostanza che solo nella fase dell'opposizione la lavoratrice aveva ampliato il tema d'indagine, al fine di ottenere la tutela reintegratoria (negata dal primo giudice),chiedendo di accertare la natura imprenditoriale di CNA Si rileva in via preliminare che la censura non è corredata degli atti necessari al fine di consentire il vaglio circa la eccepita novità della domanda.

Questa Corte ha chiarito in proposito che "Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (Cass 32804/2019; Cass.n. 28480/2005).

Tali carenze costituiscono ragioni di inammissibilità della censura.

Peraltro, deve altresì osservarsi che la natura bifasica, ma unitaria, del procedimento previsto dalla legge n. 92/2012 per il primo grado del giudizio ( Cass.n. 9458/2019, Cass.n. 21720/2018, Cass.n.27655/2017), deve far escludere la qualificazione di "novità" della domanda di accertamento della natura imprenditoriale della società svolta solo nella fase dell'opposizione, attesa la originaria richiesta di riconoscimento del rapporto di lavoro nei confronti di entrambe e, dunque, la successiva specificazione circa l'accertamento in questione, già implicitamente contenuto nella originaria domanda. 2)- Con secondo motivo è lamentata la violazione dell'art. 4 della legge.n. 108/90 nella parte in cui la sentenza esclude la natura di organizzazione di tendenza per CNA.

Il motivo non merita accoglimento.

La sentenza, con valutazione di merito, ha analizzato i rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA] accertando altresì l'indistinto utilizzo dei lavoratori da parte di entrambe le associazioni oltre che le indistinte attività compiute per entrambe; da tali circostanze ha fatto derivare il giudizio RG. n. 8340/2019 circa la natura anche imprenditoriale di CNA, con esclusione della qualificazione di organizzazione di tendenza.

Si tratta di una valutazione dell'attività propria del giudice del merito, fondata su argomentazioni circostanziate e frutto della attenta analisi dei rapporti tra le due associazioni e dell'utilizzo indifferenziato e promiscuo del personale e tale, quindi, da far escludere ogni ulteriore esame di merito, precluso al giudizio di legittimità. 3) -Il terzo motivo ha riguardo alla denunciata nullità della sentenza e alla violazione dell'articolo 132 n. 4 c.p.c per contraddittorietà della motivazione, laddove la Corte territoriale individua quali beneficiari delle prestazioni della lavoratrice sia CNA che CAF, pur riconoscendo, allo stesso tempo, che lo statuto dell'una e l'oggetto sociale dell'altra sono sovrapponibili e che, pertanto, le attività svolte dalla lavoratrice non erano in concreto distinguibili.

La censura/ pur richiamando un vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, in realtà richiede nuova valutazione di merito sul centro unico imputazione della prestazione.

La corte d'appello ha posto in rilievo piu' aspetti ( mansioni svolte, finalità delle associazioni...), fondando su di essi il proprio giudizio.

Si tratta anche in questo caso di una valutazione di merito non più sindacabile in sede di legittimità.

Peraltro, l'asserita contraddittorietà non assume un rilievo determinante ove solo si consideri che proprio la coincidenza tra le finalità perseguite dai diversi datori di lavoro milita quale argomento, insieme agli altri indagati, in favore del centro unico di imputazione.

Il motivo è pertanto da disattendere 4)- Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'articolo 2094 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha imputato il rapporto di lavoro ad entrambe le associazioni convenute senza verificare chi beneficiasse in concreto della prestazione lavorativa e/o esercitasse il potere direttivo sulla lavoratrice 5)- la quinta censura denuncia la violazione degli articoli 2497 e 2094 c.c. laddove la sentenza impugnata ravvisa un unico centro di imputazione datoriale tra le convenute dall'analisi dell'intero sistema aziendale.

Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto richiedono valutazioni di merito inammissibili in questa sede di legittimità.RG. n. 8340/2019 La corte d'appello è giunta alla individuazione di un unico centro di imputazione all'esito di una attenta analisi degli elementi di fatto emersi nel processo con riguardo all'attività svolta dalla lavoratrice, non soltanto di natura sindacale ma anche commerciale; ha poi evidenziato la medesima organizzazione aziendale delle associazioni nonché le comuni sedi di lavoro, la comune dotazione e strumentazione utilizzata.

Tali fattori sono stati valutati coerentemente ai principi enunciati dal giudice di legittimità in tema di Jeerrte( unico ( Cass.n. 7704/2017; Cass.n. 267/2019).

Si tratta pertanto di un giudizio di merito correttamente sviluppato non più esaminabile in questa sede di legittimità. 6) - L'ultimo motivo censura l' omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ( art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.), nella parte in cui la sentenza ravvisa un centro unico di imputazione obliterando di esaminare la struttura aziendale descritta nell'organigramma del 2013 che, invece, avrebbe portato ad escludere l'impiego promiscuo e contemporaneo del personale.

Il motivo si manifesta inammissibile poiché non risulta dimostrata la decisività dello stesso rispetto ad una differente determinazione.

Questa Corte ha chiarito in più occasioni che "La "decisività" del fatto, il cui omesso esame costituisce un vizio della sentenza censurabile per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012), deve essere, a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente allegata dal ricorrente, che è tenuto a rappresentare non solo quale sia il fatto di cui sia stato omesso l'esame, ma anche il rapporto di derivazione diretta tra l'omesso esame e la decisione, a lui sfavorevole, della controversia" ( da ultimo Cass.n.29954/2022).

Nel caso in esame la denunciata omissione circa l'organigramma del 2013 non puo' assumere rilievo dirimente poiché comunque non potrebbe superare, ai fini probatori, le circostanze di fatto esaminate relativamente alle concrete attività svolte dalla lavoratrice ed alle condizioni operative delle due associazioni.

Per tutte le esposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono il principio di soccombenza, con distrazione all'Avvocato a ntistata rio.RG. n. 8340/2019 Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il_ ricorren al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Con distrazione all'Avvocato antistatario.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del_ 1 A- ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Cosi' deciso in Roma il 4 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
romiscuamente delle prestazioni della lavoratrice, aveva ritenuto che le stesse costituissero un unico centro di imputazione delle obbligazioni sorte in ragione del rapporto di lavoro; aveva escluso la natura di organizzazione di tendenza di CNA ed aveva quindi reintegrato la lavoratrice nel posto di lavoro in precedenza occupato condannando le società al pagamento di una indennità pari a 12 mensilità commisurate alla retribuzione globale di fatto percepita. Avverso detta decisione proponevano ricorso [OSCURATO:SOCIETA], cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La Procura Generale concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] , (7 1)- Con il primo motivo4e è dedotta la violazione dell'articolo 1 co.51 della k '' 7 legge n. 92/2012 nonché dell'articolo 112 c.p.c, per avere, la Corte territoriale, rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda della lavoratrice diretta ad ottenere l'accertamento della natura imprenditoriale di RG. n. 8340/2019 CNA. Le ricorrenti si dolgono della circostanza che solo nella fase dell'opposizione la lavoratrice aveva ampliato il tema d'indagine, al fine di ottenere la tutela reintegratoria (negata dal primo giudice),chiedendo di accertare la natura imprenditoriale di CNA Si rileva in via preliminare che la censura non è corredata degli atti necessari al fine di consentire il vaglio circa la eccepita novità della domanda. Questa Corte ha chiarito in proposito che "Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (Cass 32804/2019; Cass.n. 28480/2005). Tali carenze costituiscono ragioni di inammissibilità della censura. Peraltro, deve altresì osservarsi che la natura bifasica, ma unitaria, del procedimento previsto dalla legge n. 92/2012 per il primo grado del giudizio ( Cass.n. 9458/2019, Cass.n. 21720/2018, Cass.n.27655/2017), deve far escludere la qualificazione di "novità" della domanda di accertamento della natura imprenditoriale della società svolta solo nella fase dell'opposizione, attesa la originaria richiesta di riconoscimento del rapporto di lavoro nei confronti di entrambe e, dunque, la successiva specificazione circa l'accertamento in questione, già implicitamente contenuto nella originaria domanda. 2)- Con secondo motivo è lamentata la violazione dell'art. 4 della legge.n. 108/90 nella parte in cui la sentenza esclude la natura di organizzazione di tendenza per CNA. Il motivo non merita accoglimento. La sentenza, con valutazione di merito, ha analizzato i rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA] accertando altresì l'indistinto utilizzo dei lavoratori da parte di entrambe le associazioni oltre che le indistinte attività compiute per entrambe; da tali circostanze ha fatto derivare il giudizio RG. n. 8340/2019 circa la natura anche imprenditoriale di CNA, con esclusione della qualificazione di organizzazione di tendenza. Si tratta di una valutazione dell'attività propria del giudice del merito, fondata su argomentazioni circostanziate e frutto della attenta analisi dei rapporti tra le due associazioni e dell'utilizzo indifferenziato e promiscuo del personale e tale, quindi, da far escludere ogni ulteriore esame di merito, precluso al giudizio di legittimità. 3) -Il terzo motivo ha riguardo alla denunciata nullità della sentenza e alla violazione dell'articolo 132 n. 4 c.p.c per contraddittorietà della motivazione, laddove la Corte territoriale individua quali beneficiari delle prestazioni della lavoratrice sia CNA che CAF, pur riconoscendo, allo stesso tempo, che lo statuto dell'una e l'oggetto sociale dell'altra sono sovrapponibili e che, pertanto, le attività svolte dalla lavoratrice non erano in concreto distinguibili. La censura/ pur richiamando un vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, in realtà richiede nuova valutazione di merito sul centro unico imputazione della prestazione. La corte d'appello ha posto in rilievo piu' aspetti ( mansioni svolte, finalità delle associazioni...), fondando su di essi il proprio giudizio. Si tratta anche in questo caso di una valutazione di merito non più sindacabile in sede di legittimità. Peraltro, l'asserita contraddittorietà non assume un rilievo determinante ove solo si consideri che proprio la coincidenza tra le finalità perseguite dai diversi datori di lavoro milita quale argomento, insieme agli altri indagati, in favore del centro unico di imputazione. Il motivo è pertanto da disattendere 4)- Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'articolo 2094 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha imputato il rapporto di lavoro ad entrambe le associazioni convenute senza verificare chi beneficiasse in concreto della prestazione lavorativa e/o esercitasse il potere direttivo sulla lavoratrice 5)- la quinta censura denuncia la violazione degli articoli 2497 e 2094 c.c. laddove la sentenza impugnata ravvisa un unico centro di imputazione datoriale tra le convenute dall'analisi dell'intero sistema aziendale. Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto richiedono valutazioni di merito inammissibili in questa sede di legittimità.RG. n. 8340/2019 La corte d'appello è giunta alla individuazione di un unico centro di imputazione all'esito di una attenta analisi degli elementi di fatto emersi nel processo con riguardo all'attività svolta dalla lavoratrice, non soltanto di natura sindacale ma anche commerciale; ha poi evidenziato la medesima organizzazione aziendale delle associazioni nonché le comuni sedi di lavoro, la comune dotazione e strumentazione utilizzata. Tali fattori sono stati valutati coerentemente ai principi enunciati dal giudice di legittimità in tema di Jeerrte( unico ( Cass.n. 7704/2017; Cass.n. 267/2019). Si tratta pertanto di un giudizio di merito correttamente sviluppato non più esaminabile in questa sede di legittimità. 6) - L'ultimo motivo censura l' omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ( art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.), nella parte in cui la sentenza ravvisa un centro unico di imputazione obliterando di esaminare la struttura aziendale descritta nell'organigramma del 2013 che, invece, avrebbe portato ad escludere l'impiego promiscuo e contemporaneo del personale. Il motivo si manifesta inammissibile poiché non risulta dimostrata la decisività dello stesso rispetto ad una differente determinazione. Questa Corte ha chiarito in più occasioni che "La "decisività" del fatto, il cui omesso esame costituisce un vizio della sentenza censurabile per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012), deve essere, a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente allegata dal ricorrente, che è tenuto a rappresentare non solo quale sia il fatto di cui sia stato omesso l'esame, ma anche il rapporto di derivazione diretta tra l'omesso esame e la decisione, a lui sfavorevole, della controversia" ( da ultimo Cass.n.29954/2022). Nel caso in esame la denunciata omissione circa l'organigramma del 2013 non puo' assumere rilievo dirimente poiché comunque non potrebbe superare, ai fini probatori, le circostanze di fatto esaminate relativamente alle concrete attività svolte dalla lavoratrice ed alle condizioni operative delle due associazioni. Per tutte le esposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza, con distrazione all'Avvocato a ntistata rio.RG. n. 8340/2019 Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il_ ricorren al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione all'Avvocato antistatario. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del_ 1 A- ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Cosi' deciso in Roma il 4 ottobre 2022.
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