CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 luglio 1955
Cassazione n. 37627/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1955 avverso l'ordinanza del 03/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Firenze respingeva il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] - detenuto dal 19 settembre 2013 a fronte di una condanna a diciannove anni ed otto mesi di reclusione in ragione di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e con fine pena in data 15 gennaio 2027 - avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza di Livorno aveva rigettato l'istanza di concessione di un permesso premio per coltivare gli affetti familiari. Il Tribunale, a ragione della decisione, dopo aver preso atto dell'ammissibilità dell'istanza (avendo il condannato interamente espiato la pena prevista per i reati ostativi) ha valorizzato per un verso la limitata e carente riflessione critica desumibile dall'assenza di assunzione di responsabilità rispetto ai gravi delitti commessi e dalla minimizzazione delle condanne subite; per altro verso ha richiamato le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che lo collocano come soggetto contiguo ad associazioni criminali mafiose e, dunque, altamente pericoloso; valutazione quest'ultima reputata ulteriormente corroborata dalla circostanza che Navanteri aveva subito un gravissimo attentato con colpi di arma da fuoco. [OSCURATO:PERSONA] specializzato ha, di conseguenza, concluso nel senso che, pur dovendosi prendere atto del positivo percorso detentivo di Navanteri, che stava dimostrando di vivere correttamente e costruttivamente la detenzione, gli indici segnalati ostavano all'avvio del percorso premiale, risultando necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria. 2. Avverso tale provvedimento, propone ricorso Navanteri, a mezzo del proprio difensore di fiducia e, con l'unico motivo, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di valutazione dell'assenza di revisione critica del passato criminale che, erroneamente ed in contrasto con granitica giurisprudenza di legittimità, il Tribunale avrebbe legato all'affermazione di innocenza. Sarebbero stati invece svalutati il positivo percorso intramurario, e l'avvenuta assoluzione dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. che, pertanto, darebbe contezza della sua estraneità a contesti mafiosi; sarebbe stato, invece, immotivatamente enfatizzato il quantum di pena da espiare. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 9 febbraio 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, come tale, dev'essere rigettato. 2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte cos tituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedìbilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02(2013, Grillo, Rv. 255311). Quanto al secondo requisito, si è chiarito che lo stesso dev'essere valutato con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, Patacchiola, Rv. 269195).4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza si sia attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati. Da un canto, infatti, ha dato conto del vissuto criminale del condannato, delle risultanze investigative che lo vedono come soggetto continuo ad associazioni criminali mafiose, nonché della relazione egli esperti che attesta una graduale apertura, infine la condotta inframuraria regolare. Dall'altro, tuttavia, ha spiegato, con argomenti di assoluta solidità, come, nel caso in esame, difettino i requisiti che condizionano il rilascio del permesso premio, a tal fine valorizzando la circostanza che Navanteri- secondo la descrizione fattane dagli organi del trattamento - pur avendo osservato un contegno adesivo al trattamento stesso - ha perseverato nell'affermare la propria estraneità da tutti i reati (e non solo quelli dai quali è stato assolto), assumendo un atteggiamento di minimizzazione dell'attuale condanna. Sicché - rileva il Collegio - non è manifestamente illogica la deduzione secondo cui il condannato abbia scarsamente riflettuto sul proprio passato deviante e che fosse necessaria la prosecuzione dell'osservazione intramuraria. Pertinente si rivela, al riguardo, il richiamo al consolidato e condiviso interpretativo secondo cui nel contesto della verifica dell'assenza di pericolosità sociale deve tenersi conto, in senso negativo, della mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173; Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso, Rv. 230924; Sez. 1 n. 27118 del 23/07/2020, Meneghetti, non mass.). La motivazione dell'ordinanza impugnata, dunque - ispirandosi a una prudenza effettivamente giustificata non solo dal pesante passato criminale del condannato, ma da negativi aspetti personologici - riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare, mediante un opportuno supplemento di osservazione, l'effettività del ravvedimento, nel grado proporzionato ad una misura alternativa (in ciò consistendo il requisito di legge), dopo aver individuato precisi ambiti di ulteriore approfondimento del processo di revisione critica. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu