CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14971/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di TrentoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di sostituto processuale dell'avvocatoNicola Nettis, che si è riportato ai motivi di ricorso e alla memoria inviata amezzo p.e.c. il 10/02/26, insistendo nell’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.È proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza nr. 152/25 con laquale la Corte d’Appello di Trento, decidendo in funzione di giudice del rinvio, haconfermato la sentenza pronunciata dal G.U.P presso il Tribunale di Bolzano, cheaveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] – in sede di giudizio abbreviato - colpevole delreato di tentato omicidio.2. Deduce a sostegno del ricorso il difensore dell’imputato tre motivi diseguito riportati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,come integrati con la memoria difensiva in atti.2.1.Col primo motivo lamenta l’erronea qualificazione giuridica del fatto.La Corte d’Appello di Trento, nel giudizio di rinvio, ha ritenuto di doverripristinare la qualificazione originaria, ma lo ha fatto attraverso una letturaparziale e atomistica del compendio probatorio, senza confrontarsi con i criterielaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di idoneità dell’azione e diaccertamento dell’animus necandi.L’idoneità degli atti, ai sensi degli art. 56 e 575 c.p., deve essere valutata inconcreto, alla luce delle modalità esecutive, della forza impiegata, della distanzatra autore e vittima, della prevedibilità dell’evento letale e degli effetticoncretamente prodotti.La Corte del rinvio, pur richiamando tale principio, ne ha fornitoun’applicazione meramente formale, limitandosi a valorizzare l’uso del veicolocome strumento potenzialmente lesivo, senza verificare se, nel caso specifico, lacondotta fosse realmente idonea a porre in pericolo il bene giuridico vita.La dinamica dei fatti, come documentata dalle immagini video, mostra unurto, di modesta intensità, diretto esclusivamente agli arti inferiori tant’è che lapersona offesa resta in piedi.Una simile condotta non presenta, né sotto il profilo oggettivo né sotto quellosoggettivo, le caratteristiche necessarie per fondare una prognosi di esito letale.La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la sede corporeaNel caso in esame, l’urto ha interessato esclusivamente gli arti inferiori, zonanon vitale e priva di organi essenziali, circostanza che esclude, sul pianooggettivo, la sussistenza di un concreto pericolo per la vita.La Corte del rinvio ha omesso di valorizzare tale dato, che invece rappresentaun elemento dirimente ai fini della corretta qualificazione giuridica.Parimenti, la dinamica non reiterata dell’azione esclude la presenza di unintento omicidiario. L’imputato non ha tentato di travolgere nuovamente lavittima, né ha posto in essere ulteriori condotte idonee a rafforzare la volontà diuccidere.La giurisprudenza richiede, per inferire l’animus necandi, la presenza di indiciunivoci, quali la reiterazione dei colpi, la direzione verso zone vitali, la forzaimpiegata e il comportamento successivo all’azione. Nessuno di tali elementi èriscontrabile nel caso di specie.In questo senso, appare particolarmente significativa la sentenza Sez. I, n.1283/2024, che ha annullato una sentenza di condanna per tentato omicidio in uncaso ben più grave, caratterizzato dall’esplosione di un colpo d’arma da fuoco.La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non avesse adeguatamentevalorizzato circostanze decisive, quali la distanza estremamente ravvicinata da cuiera stato sparato il colpo e, soprattutto, il comportamento successivodell’imputato, che, pur avendo la vittima ancora in piedi davanti a sé, non avevainfierito, allontanandosi immediatamente. La Suprema Corte ha affermato che talielementi erano incompatibili con un intento omicidiario univocamente orientatoalla soppressione della vita.Il parallelismo con il caso in esame è evidente: se perfino uno sparo adistanza ravvicinata può risultare inidoneo quando la dinamica complessiva nonrivela un effettivo pericolo per la vita, a maggior ragione un urto agli arti inferiori,non reiterato e di modesta intensità, non può essere elevato a condotta idonea acagionare la morte.La Corte del rinvio ha applicato tali principi in modo astratto, senza correlarel’idoneità oggettiva dell’azione alla concreta offensività della condotta, alla sedecorporea attinta, alla forza impiegata, alla distanza tra autore e vittima e allaprevedibilità dell’evento lesivo.Una valutazione conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza avrebbecondotto a escludere la configurabilità del tentato omicidio, in assenza di elementiidonei a fondare un giudizio di dolo omicidiario, sia nella forma diretta sia in quellaeventuale.La qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte del rinvio si fondadunque su una lettura parziale e non coerente del quadro probatorio e si traducein un errore motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.,con conseguente erronea applicazione della norma incriminatrice in violazionedell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., laddove la prima Corte di merito avevainvece giustamente valorizzato le immagini video che documentano integralmentela dinamica del fatto con una valenza certamente superiore rispetto alletestimonianze valorizzate nella sentenza impugnata.La condotta dell’imputato, per modalità esecutive, sede corporea attinta econseguenze prodotte, risulta più correttamente inquadrabile nella fattispecie dellelesioni personali, come già ritenuto dalla Corte d’Appello di Bolzano, la cuimotivazione — pur censurata per carenze argomentative — aveva correttamentevalorizzato il dato oggettivo offerto dalle immagini video, in assenza di elementiidonei a fondare una diversa qualificazione.2.2.Col secondo motivo lamenta l’inosservanza dei limiti funzionali del giudiziodi rinvio.La Corte d’Appello di Trento, nel giudizio di rinvio, ha ecceduto in modoevidente i limiti funzionali tracciati dalla sentenza di annullamento, violando ilprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.La cognizione del giudice del rinvio viene dalla dottrina definita a “geometriavariabile” posto che muta in base al vizio per il quale l’annullamento è statodisposto.La Procura Generale, infatti, aveva impugnato la precedente decisioneesclusivamente con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, senzaformulare alcuna censura in ordine al trattamento sanzionatorio.La Corte di Cassazione, a sua volta, aveva annullato la sentenza limitatamentealle lacune motivazionali “con riferimento all’entità delle lesioni subite dalla vittima”e delle dichiarazioni rese dalla moglie della persona offesa e dal Sig. [OSCURATO:PERSONA],circoscrivendo il thema decidendum del giudizio di rinvio affinché fosseroadeguatamente valorizzati gli elementi probatori che il giudice d’appello non avevaconsiderato nella decisione impugnata.Ne discendeva che la pena rideterminata dalla Corte d’Appello – sezionedistaccata di Bolzano, pari ad anni 3 e mesi 8 di reclusione – costituiva un puntoormai coperto da giudicato interno, non essendo stata oggetto di impugnazione daparte del Pubblico Ministero né di annullamento da parte della Corte di legittimità.La Corte del rinvio, ripristinando la pena più grave inflitta in primo grado, hadunque ampliato il proprio potere decisorio oltre i confini segnati dall’annullamento,pronunciando ultra petita rispetto all’atto di gravame.Tale intervento non può essere giustificato neppure come “effetto riflesso”della diversa qualificazione giuridica, poiché la Suprema Corte non aveva annullatola sentenza sul trattamento sanzionatorio, ma esclusivamente sulla motivazionerelativa alla qualificazione del fatto.In definitiva, la Corte del rinvio ha pronunciato una decisione eccedente i limitidell’annullamento, aggravando la posizione dell’imputato in violazione del principiodevolutivo e dell’intangibilità del giudicato interno, incorrendo nei vizi di cui all’art.606, comma 1, lett. b) c.p.p.2.3.Col terzo motivo lamenta l’inosservanza dell’obbligo di autonomavalutazione sanzionatoria.La Corte d’Appello di Trento, nel giudizio di rinvio, ha completamente omessodi procedere a una autonoma e motivata determinazione della pena, limitandosi arecepire in modo meramente adesivo il trattamento sanzionatorio inflitto in primogrado.La motivazione riportata a pagina 7 della sentenza impugnata – secondo cui,“confermata la penale responsabilità dell’imputato per il reato di tentato omicidio alui ascritto, non può che confermarsi la pena in concreto nei suoi confronti inflittadal giudice di primo grado” – rivela in modo inequivocabile l’assenza di qualsiasivalutazione individualizzata, attuale e contestualizzata, in aperto contrasto con iprincipi che regolano il giudizio di rinvio.Il giudice del rinvio, pur potendo condividere la motivazione del primo grado, ètenuto a pronunciare una nuova sentenza completa, che includa una quantificazioneespressa e motivata della pena, conforme ai principi di diritto enunciati dalla Cortedi Cassazione e rispettosa dei criteri di cui all’art. 133 c.p.Tale obbligo è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ilrichiamo alla pena inflitta in primo grado non può essere meramente adesivo oimplicito, ma deve essere il frutto di una valutazione critica e autonoma (Cass.pen., Sez. V, n. 16525/2025).L’omessa motivazione sulla dosimetria della pena integra un viziologico-giuridico che impedisce di comprendere le ragioni della determinazionesanzionatoria e di verificarne la coerenza rispetto ai criteri di legalità,proporzionalità e individualizzazione del trattamento punitivo.La Corte del rinvio avrebbe dovuto procedere a una quantificazione autonoma epuntualmente motivata non potendosi “semplicemente” confermare la sentenzapronunciata dal GUP.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs.del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delleparti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.2. Il primo motivo, nel lamentare l’erronea qualificazione giuridica del fatto,adduce argomentazioni – in fatto e in diritto - infondate che rasentanol’inammissibilità nella parte in cui prendono come punto di riferimento la primasentenza della Corte di appello, che, in quanto annullata dalla Corte di Cassazione,non esiste più nel mondo giuridico.La Corte d’Appello di Trento, decidendo in sede di rinvio, attenendosi allecoordinate tracciate nella sentenza di annullamento, ha ritenuto di dover ripristinarela qualificazione originaria del fatto come tentato omicidio, e, a differenza di quantosi assume in ricorso, lo ha fatto attraverso una lettura non affatto parziale edella vicenda alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in temadi idoneità dell’azione e di accertamento dell’animus necandi, coincidenti in buonasostanza con quelli indicati da questa Corte nella sentenza di annullamento.A differenza di quanto si lamenta in ricorso, è proprio alla stregua dellaverifica in concreto dell’idoneità degli atti, saggiata alla luce delle modalitàesecutive, della forza impiegata, della distanza tra autore e vittima, dellaprevedibilità dell’evento letale e degli effetti concretamente prodotti, che la Corte diappello è giunta alla conclusione raggiunta.La Corte del rinvio, invero, non si è affatto limitata, attraverso un richiamomeramente formale del principio indicato dalla difesa, a valorizzare l’uso del veicolocome strumento potenzialmente lesivo, senza verificare se, nel caso specifico, lacondotta fosse realmente idonea a porre in pericolo la vita della persona offesa.È in base ad una valutazione correttamente effettuata ex ante che la sentenzaimpugnata è giunta a ritenere che l’azione dell’imputato fosse piuttosto diretta acagionare la morte della persona offesa.Ha, in particolare, evidenziato la Corte di appello come nel caso di specie,nonostante la velocità dell'auto non fosse risultata elevata, l’imputato, fuori di sédalla rabbia (per il diverbio avuto poco prima con la vittima), dopo aver fattoretromarcia ed avere inserito la prima marcia, aveva accelerato andando a colpirela vittima, la quale, solo per il balzo che era riuscita prontamente ad effettuare,veniva attinta – solo - alle gambe e non investita.Ha altresì evidenziato la Corte di appello che l'auto [OSCURATO:PERSONA] attintadall'auto dell'imputato unitamente alla persona offesa era stata spostata di circa1½m, il che comprovava come la violenza dell'urto, di là della velocità inizialmenteimpressa, si era rivelata notevole avvalorando ulteriormente la circostanza che glipersona offesa. A fronte di ciò a nulla rileva, ha osservato la Corte territoriale dandoil giusto rilievo alle conseguenze effettive dell’azione, che la condotta posta inessere dall'imputato abbia cagionato alla vittima una lesione non grave, guaribile in63 giorni complessivi, in quanto, per le ragioni dette, tale circostanza non può inalcun modo, di per sé, escludere il dolo omicidiario, essendo stata essa laconseguenza di un evento imprevedibile repentino (spostamento al lato dellapersona offesa) assolutamente indipendente dalla volontà dell'imputato, che si èfrapposto nella dinamica dell’investimento attenuandone la portata.Ha osservato la Corte territoriale che la volontà omicidiaria non possa infattiritenersi esclusa dal fatto che la vittima non si sia concretamente trovata in pericolodi vita in quanto, a parte ogni considerazione sull'idoneità dell'azione sulla scortadegli elementi prodotti, tale esito può essere determinato anche da fattoriindipendenti dall'intento dell’agente, come un imprevisto movimento della vittima,un errato calcolo della distanza ovvero una mira non precisa.E ha citato al riguardo la pertinente giurisprudenza di questa Corte.Secondo il consolidato orientamento di legittimità in tema di delitto tentato,innanzitutto, l'accertamento dell'idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudicedi merito secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione chesi presentava all'imputato al momento del compimento degli atti in base allecondizioni prevedibili del caso. E, per distinguere il reato di lesione personale daquello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamentopsicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibilidalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalitàdell'atto lesivo.Ed è proprio attenendosi a tali coordinate, calate nel caso concreto, che laCorte di appello è giunta, come sopra esposto, a ritenere che gli atti posti in esseredall’imputato fossero diretti ad uccidere la persona offesa.La visione parziale del ricorrente, che nel fare riferimento alla dinamica delfatto, che, come documentata dalle immagini video, mostrerebbe un urto dimodesta intensità diretto esclusivamente agli arti inferiori, non considera che la nonparticolare intensità dell’urto, che ha comunque determinato lo spostamentodell’autovettura che si trovava accanto all’imputato di un metro e mezzo, è dipesada fattore meramente accidentale che si è inserito nella dinamica fattuale evitandoche l’epilogo potesse essere diverso, e letale. La stessa sede corporea attinta, in unsiffatto contesto fattuale, non può evidentemente assurgere a criteriodifferenziatore dirimente, dovendosi piuttosto privilegiare quello della potenzialitàlesiva insita nel tentativo di travolgimento della vittima mediante un’autovettura.Né potrebbe assumere rilievo il fatto che l’imputato non abbia tentato di reinvestirela persona offesa dal momento che oramai questa si era avveduta della suaintenzione, che per realizzarsi aveva puntato sull’effetto a sorpresa (l’imputatoaveva preso di mira la vittima che si trovava di spalle).Erra dunque il ricorso nel valutare la condotta per come si è conclusa, senzaconsiderare tutti gli aspetti che l’hanno contraddistinta.In definitiva, parziale ed atomistico è piuttosto l’approccio difensivo contenutoin ricorso.3. Infondato deve ritenersi, alla luce di tutto quanto sopra esposto, anche ilsecondo motivo che, nel lamentare l’inosservanza dei limiti funzionali del giudizio dirinvio, non considera che, come già sopra detto, la Corte di appello è giunta allaconclusione raggiunta proprio attenendosi ai principi indicati nella sentenza diannullamento, in particolare a quello della prognosi postuma, e colmando le lacunevalutative segnalate.In particolare, la sentenza di annullamento aveva stigmatizzato il fatto che laCorte di merito aveva escluso il tentato omicidio per la mancanza della prova dellaelevata velocità dell'auto condotta dall'imputato, senza però tenere conto di quantoriferito dalla moglie della vittima, la quale aveva dichiarato che l'[OSCURATO:PERSONA], dopoavere inserito la prima marcia, aveva accelerato andando poi a colpire il marito, ilquale solo per il balzo da lui compiuto, era stato colpito alle gambe; analogamenteil proprietario dell'Audi Q7 [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato l'intenzionalitàdell'investimento ad opera dell'imputato (da lui rappresentato come fuori di sé dallarabbia) ed il fatto che solo la pronta reazione del [OSCURATO:PERSONA] aveva evitatoconseguenze peggiori (pagg. 4 e 5 della sentenza di primo grado).Orbene, di tali concordi dichiarazioni indicate dalla Corte di cassazione comepienamente utilizzabili in ragione della scelta del rito, la Corte di appello ha poitenuto conto nella sentenza impugnata ritenendole rilevanti, e, sulla base di esse,in conformità del dictum della Cassazione, ha ritenuto che, a fronte dell'utilizzodella BMW da parte dell'imputato contro la vittima, del fatto che l'auto [OSCURATO:PERSONA](investita unitamente alla persona offesa) era stata spostata di un metro e mezzo,quanto alla idoneità degli atti - in ipotesi di investimento - non fosse necessario chel'auto procedesse ad una velocità particolarmente elevata.D’altra parte, nella sentenza di annullamento si era, per altro verso, ancheevidenziato che le indicate lacune motivazionali emergevano anche con riferimentoalla entità delle lesioni subite dalla vittima, che costituiscono uno degli elementicaratterizzanti il tentato omicidio, ma che nella fattispecie non risultavano esserestate adeguatamente valorizzate dalla Corte distrettuale, la cui decisione, pertanto,non appariva logica ed esaustiva sotto il profilo motivazionale neppure conriferimento a tale aspetto.Quanto, poi, alla pena inflitta, pure censurata in ricorso, è solo il caso dirilevare che la Corte di appello l’ha in realtà quantificata nel minimo edittale,confermando quella inflitta in primo grado (che era giunta alla condanna, in sede diabbreviato, alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, che presuppone che si siapartiti dalla pena minima prevista per l’omicidio di anni 21 – e non di anni 24 comeerroneamente indicato – con una riduzione nel massimo per il tentativo di 2/3),Essa ha comunque dato conto del criterio adoperato per la determinazione ditale pena, facendo riferimento alla natura della specie, dei mezzi, dell'oggetto, deltempo, del luogo e delle modalità dell'azione (posta in essere con estremadisinvoltura e spregiudicatezza) nonché alla elevata intensità del dolo (espressadalla pervicacia con la quale l'imputato ha agito investendo la parte offesa dopoaver effettuato una retromarcia), e al carattere violento del reo, alla condotta e allavita del reo antecedente al reato, alla condotta contemporanea e soprattuttosusseguente al reato (dopo l'investimento il prevenuto si era dato alla fuga). E allaluce di tali indici sono anche state negate le circostanze attenuanti generiche, inassenza di elementi positivi di valutazione in tal senso.4.Alla luce di quanto appena evidenziato con riferimento al trattamentosanzionatorio, deve ritersi manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso chelamenta l’inosservanza dell’obbligo di autonoma valutazione sanzionatoria.5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 26/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]