CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43207/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MESSICO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette la memoria e le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili o, in subordine, rigettarsi i ricorsi e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo dichiararsi il reato estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 4 marzo 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui agli art.110 e 640 bis cod.pen. in quanto, con artifici e raggiri consistiti nel far figurare costi in gran parte fittizi per l'acquisto di attrezzature necessarie alla costituzione di una palestra induceva in errore [OSCURATO:SOCIETA] che erogava la somma di C 102.755,59 quale finanziamento per l'apertura dell'attività, procurandosi così un ingiusto profitto pari a C 57.005,59 (differenza tra importo erogato a titolo di finanziamento e costi effettivamente sostenuti). Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che: 1.1 dopo aver dichiarato inutilizzabili le intercettazioni telefoniche ed ambientali su cui si era basata la sentenza di primo grado in quanto disposte in altro procedimento non connesso ai sensi dell'arrt. 12 cod.proc.pen., la Corte di appello aveva confermato il giudizio di condanna in base ad un compendio probatorio insufficiente; in particolare, erano stati valorizzati i pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore della [OSCURATO:PERSONA] (riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]) e ad [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA], percettrice dei finanziamenti agevolati erogati da [OSCURATO:SOCIETA]. e acquirente fittizia delle attrezzature dalla [OSCURATO:PERSONA], dietro emissione di fatture false, sulla base di un meccanismo di pagamenti mediante una serie di bonifici tra la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], i cui costi erano gonfiati al fine di indurre in errore la [OSCURATO:SOCIETA], che avrebbe erogato le somme per finanziare l'avvio della nuova impresa; 1.2 in realtà nessuna truffa era stata posta in essere da parte della [OSCURATO:PERSONA], posto che gli stessi tutors di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e D'Arrigo, che si erano recati presso l'azienda finanziata, non avevano riscontrato alcuna anomalia, ma anzi avevano trovato l'attività regolarmente avviata; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] non era amministratore della [OSCURATO:PERSONA], ma aveva soltanto il 5 % delle quote societarie; 1.3 nessun artificio era stato posto in essere, visto che i beni e le attrezzature acquistati erano effettivamente nella struttura; 1.4 si avanzava espressa richiesta, ex art. 587 cod.proc.pen., di estensione dei motivi di impugnazione non esclusivamente personali addotti dal coimputato. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che: 2.1 se era vero che la palestra era dotata di attrezzature che erano in linea con il preventivo e con le fatture e vi era esatta corrispondenza con il preventivo e/o le fatture prodotte ad [OSCURATO:SOCIETA]., tale dato era inconciliabile con l'affermazione che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse gonfiato i preventivi e le fatture; inoltre il dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], aveva accertato che le attrezzature corrispondevano a quelle indicate nel preventivo; 2.2 era quindi falso anche che la [OSCURATO:PERSONA], nella persona di [OSCURATO:PERSONA], avesse gonfiato i costi sostenuti; era stato regolarmente comunicato da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ad [OSCURATO:SOCIETA]. un cambio di fornitore, per cui nessun escamotage era stao posto in essere; 2.3 non vi erano pertanto stati né artifici e raggiri, né alcun accordo fraudolento tra le società, visto che la [OSCURATO:PERSONA], visto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (amministrata da [OSCURATO:PERSONA]) non era stata in grado di far fronte alle obbligazioni contratte nei confronti della Technogym, [OSCURATO:PERSONA] era giunta ad una transazione con la stessa acquistando i materiali ad un prezzo inferiore a quello praticato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3. Il difensore di [OSCURATO:SOCIETA]. presentava memoria difensiva. 3.1 Nella memoria il difensore eccepisce che con i ricorsi si erano proposte censure già esaminate e rigettate dai giudici di merito. 3.2 I ricorsi, oltre che inammissibili erano anche infondati, in quanto vi era stata una richiesta di finanziamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] per macchinari che aveva già acquistato ad un prezzo nettamente inferiore rispetto al preventivo inviato a Equitalia, e che non aveva nemmeno pagato interamente; l'attrezzatura veniva conservata fino al 2014, in previsione dei controlli; non essendo sufficienti i beni acquistati antecedentemente alla richiesta di accesso al beneficio, la [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato, attraverso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], le attrezzature mancanti dalla [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto a [OSCURATO:SOCIETA] giustificativi di spesa di ben C 114.207 euro a fronte di una spesa effettiva di C 45.750 grazie alla [OSCURATO:PERSONA], che aveva emesso fatture per operazioni in realtà mai effettuate. 4. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte con le quali chiedeva dichiararsi inammissibili i ricorsi. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] presentava memoria difensiva con la quale insisteva nei motivi di ricorso e rilevava l'estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. r 1.1 Le censure di cui ai motivi di ricorso tendono a fornire una diversa valutazione dei dati processuali, operazione non consentita in sede di legittimità: sono infatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisione impugnata che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.). La Corte di appello ha risposto infatti a tutti i motivi di ricorso, evidenziando che: a) la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., di cui [OSCURATO:PERSONA] era socio e amministratore aveva presentato la richiesta di finanziamento a [OSCURATO:SOCIETA]. per l'apertura di una palestra; b) la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. aveva poi comunicato la variazione del fornitore delle attrezzature (da Technogym a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), di cui era amministratore di Ruggiero; c) [OSCURATO:PERSONA] non aveva pagato integralmente Technogym per le attrezzature (la palestra doveva essere necessariamente dotata di attrezzature in vista dei controlli), ma solo C 12.000,00 ed era subentrata nel pagamento [OSCURATO:PERSONA] di Ruggiero, ma con una riduzione del prezzo (C 37.000,00) rispetto a quanto concordato e oggetto del preventivo allegato alla richiesta di finanziamento ; d) [OSCURATO:PERSONA] acquistava anche alcuni macchinari mancanti (per C 8.750,00) da [OSCURATO:PERSONA]; e) tutti questi passaggi erano stati taciuti ad [OSCURATO:SOCIETA], il cui dipendente, [OSCURATO:PERSONA], non aveva rilevato anomal durante il controllo perché le attrezzature corrispondevano a quelle indicate nel preventivo; f) [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto a [OSCURATO:SOCIETA] S.p..a giustificativi di spesa per C 114.207,32 in base alle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA], che invece aveva speso C 45.750,00, e che restituiva parte delle somme a [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dalla documentazione bancaria in atti. Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 640 bis cod.pen.: i motivi di ricorso sono pertanto inammissibili, anche perché non si confrontano con la parte della sentenza impugnata nella quale si dà atto che è del tutto irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] non abbia riscontrato anomalie nella presenza delle atterezzature, né che sia stato [OSCURATO:PERSONA] a chiedere ed ottenere il finanziamento da [OSCURATO:SOCIETA]. 2. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; i ricorrenti devono inoltre essere condannati alla rifusione delle spese, non sussistendo motivi per la compensazione. Infine, manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] ccrnnennoria pervenuta in data 24 ottobre 2022, posto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giud