CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29568/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33101-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3113/23/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 09/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 33101 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- Rg 33101/2019 FATTO Ritenuto che: Con sentenza nr 3113/2019 la CTR della Campania rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi del Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia della CTP di Napoli con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avente ad oggetto l'avviso di accertamento per l'Ici 2013 . Rilevava che l'appellante non aveva fornito la dimostrazione della tempestività del ricorso non avendo lo stesso dato una prova certa in merito al momento in cui il contribuente avesse avuto conoscenza giuridica dell'atto che era intenzionato ad impugnare nel termine di legge . In questo senso evidenziava ,sulla base delle risultanze di causa che l'onere probatorio non poteva dirsi assolto alla luce della relata prodotta che era priva delle sue parti essenziali che deve contenere ed analoghe considerazioni svolgeva per quel che attiene alla certificazione postale dell'invio della raccomandata. Osservava comunque che il ricorso era stato spedito ad un indirizzo diverso da quello indicato nell'avviso di accertamento. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi . Nessuno si è costituito per le parti intimate. DIRITTO Considerato che: Con il primo motivo si deduce la violazione dell'ad 21 del dlgs nr 546/1992 in relazione all'alt 360 primo comma nr 3 c.p.c. Si lamenta che la CTR non avrebbe correttamente considerato un dato di fatto vale a dire che in calce all'atto impugnato la relata di notifica redatta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe attestato che in data 10.11.2017 aveva consegnato i l'avviso di accertamento all'agente postale per la notifica poi consegnata in data 13.11.2017, come emerge dalla busta postale allegato all'avviso di accertamento. Si afferma pertanto che ,contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, sarebbe stata presente agli atti la prova piena del dies a quo da cui iniziare il computo del termine per la presentazione del ricorso ex art 21 del dlgs nr 546/1992. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 20 commi 1 e 2 ,e dell'art 36 commi due e tre del dlgs nr 546/1992 nonché la violazione dell'ari 145 c.p.c. dell'art 16 bis,comma i del dlgs nr 546/1992 e dell'art 7 ,comma quarto del [OSCURATO:PERSONA] nr 163/2013. Si rileva che la concessionaria nella sezione " modalità di presentazione del ricorso" avrebbe indicato tre modalità di presentazione dell'opposizione 1)notifica ai sensi dell'art 137 c.p.c. ,notifica mediante raccomandata a/r e consegna diretta presso l'Ufficio resistente. Si lamenta pertanto che non ci sarebbe stata una chiara elezione di domicilio. come affermato dalla CTR. Si osserva ,poi, che il ricorso è stato notificato in forma cartacea ai sensi dell'art 145 c.p.c. in plico raccomandato senza busta presso la sede legale della [OSCURATO:SOCIETA]. rilevando che tale modalità di notifica sarebbe assolutamente valida perché rituale. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 291 c.p.c. in relazione all'art 360 comma primo nr 4 c.p.c. Si afferma che i giudici di primo e secondo grado avendo ravvisato un vizio relativo alla notifica del ricorso introduttivo avrebbero dovuto assegnare alla parte ricorrente ex art 291 c.p.c. un termine perentorio per la rinnovazione della notifica. I primi due motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza.Nel corpo del ricorso non è stata riprodotta la relata di notifica redatta in calce all'atto impugnato ma si fa riferimento unicamente ad una notifica dell'accertamento intervenuta il 13 11 2017 ( anche essa non allegata), non permettendo a questa Corte di accertare la veridicità degli assunti del contribuente . Sul punto si è ripetutamente affermato, con orientamento che ormai può ritenersi consolidato e da cui questo Collegio non ritiene che vi siano motivi per discostarsi, che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, o comunque una questione riconducibile alla notifica e alla sua relata, per il principio di autosufficienza del ricorso si esige la trascrizione integrale di quest'ultima. La sua omissione determina l'inammissibilità del motivo (Cass., sent. n. 5185/2017; sent. 17424/2005, 17145/2018 ;ord. n. 905 / 2019 ; 2020 nr 27099). Per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, non basta un generico richiamo ai documenti relativi alla notifica, ma per il principio dell'autosufficienza è necessaria la sua integrale trascrizione, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato. Analoghe valutazione vanno svolte per quel che attiene al secondo motivo di ricorso per quanto riguarda le modalità di notifiche avvenute secondo forme non conformi a quelle dell'atto impugnato. Anche in questo caso il ricorrente non trascrive per gli aspetti che qui interessano i passaggi dell'avviso che attengono alle modalità di presentazione del ricorso né produce la notifica eseguita presso la sede legale della [OSCURATO:SOCIETA]. Per effetto della inammissibilità dei primi due motivi inerenti alla tempestività del ricorso introduttivo e alle modalità di notifica , rimane assorbito il terzo motivo. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte vanno dichiarati inammissibili i primi due motivi di ricorso ed assorbito il terzo.Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso; assorbito il terzo; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Roma 15.6.2021 [OSCURATO:PERSONA]