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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 dicembre 1971

Cassazione n. 16450/2026

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ato a Voghera (Pv) il 07/12/1971 avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte di appello di Milano; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di detenzione dell'arma comune da sparo clandestina, da dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena nella misura di anni tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa ed il rigetto, per il resto, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il presente procedimento origina dagli esiti della perquisizione operata il 3 maggio 2017 da personale del Commissariato P.S. di Voghera sulla persona di [OSCURATO:PERSONA] nonché sull'autoveicolo, l'abitazione e le pertinenze ritenuti nella sua disponibilità.

L'atto di indagine aveva, infatti, dato esito positivo, avendo 1condotto a rinvenire, all'interno di un locale non assicurato a chiave, ubicato nel cortile dell'abitazione, in altro sito indicato come adibito ad officina, nonché disseminati all'interno della camera da letto al predetto in uso, numerosi oggetti reputati di interesse investigativo e, tra essi, oltre diverse munizioni, un fucile artigianale con calcio in legno ed una pistola in plastica.

Gli accertamenti tecnici operati dalla polizia giudiziaria avevano condotto ad apprezzare come il primo di detti beni fosse stato ritenuto idoneo all'uso, mentre la seconda fosse risultata insuscettibile di impiego.

Sulla scorta di dette emergenze investigative, il Tribunale di Pavia aveva reputato raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di fabbricazione e di detenzione del fucile - qualificato, ai sensi dell'art. 23, primo comma, n. 1), legge 18 aprile 1975 n. 110, come arma clandestina -, aveva, nel contempo, dichiarato non doversi procedere in relazione alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen. (detenzione di munizioni) di cui al capo 2) della rubrica, perché estinta per prescrizione e, sulla scorta dell'entità della pena inflitta (anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 2.600,00 di multa), aveva dichiarato l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

2. Con sentenza del 2 luglio 2025, la Corte di appello di Milano ha confermato il giudizio di penale responsabilità formulato nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] ma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ridotto la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici dalla misura di anni cinque stabilita dal Giudice di primo grado nella diversa misura corrispondente all'entità della sanzione detentiva.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha ritenuto anzitutto infondate tutte le doglianze in punto di fatto alle quali la difesa dell'imputato ha fatto ricorso per ritenere non adeguatamente dimostrato che il fucile avesse potenzialità offensiva e che esso fosse stato detenuto e, ancor prima, fabbricato dal [OSCURATO:PERSONA].

Dopo aver affermato che in relazione ai reati in contestazione non era maturata la causa estintiva di cui all'art. 157 cod. pen., la Corte ha poi respinto la lettura difensiva formulata in via gradata volta a ravvisare nella condotta addebitata al ricorrente i connotati di una delle meno gravi fattispecie contravvenzionali di cui agli artt. 695 e 697 cod. pen.

Ha, ancora, ritenuto congrua al disvalore del fatto la pena, immune da censure il diniego delle attenuanti generiche, ed immeritevole di accoglimento la richiesta di sostituzione della pena con una delle misure di cui agli artt. 53 e ss. legge 689/81.

Ha, infine, rigettato la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa con riguardo alla disposizione di cui all'art. 29 cod. pen. 23. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in nove motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1 Violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 157, 158, 159, 160 e 161 cod. pen., nonché per erronea applicazione dell'art. 23, secondo comma, legge n. 110/75 e inosservanza dell'art. 23, terzo comma, legge n. 110/75.

Il difensore rappresenta che all'udienza di discussione innanzi alla Corte territoriale aveva tempestivamente eccepito l'intervenuta prescrizione in relazione al delitto di detenzione di arma clandestina (art. 23, terzo comma, legge n. 110/75) posto che, avuto riguardo all'epoca di accertamento del reato (3 maggio 2017) ed al termine prescrizionale massimo per esso previsto, pari a sette anni e mezzo, la causa estintiva del reato era maturata, in assenza di atti sospensivi, non potendo operare la causa di cui all'art. 1, comma 11, legge 23 giugno 2017 n. 103, alla data del 3 novembre 2024.

Lamenta che la Corte ha rigettato l'eccezione ritenendo che il termine prescrizionale non fosse decorso sull'erroneo assunto per il quale il delitto de quo è punito, similmente al reato di fabbricazione di arma clandestina, con la pena da tre a dieci anni di reclusione.

3.2. Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen) in relazione all'erronea applicazione degli art. 23, secondo e terzo comma, legge 110/75 e 1-bis decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 527; carenza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.).

Il difensore lamenta di aver contestato, innanzi al giudice di primo grado, con argomenti ribaditi al cospetto della Corte territoriale, che l'oggetto in sequestro potesse essere qualificato come arma comune da sparo clandestina evidenziando, in specie, come non siano state effettuate prove volte a verificare la composizione e la resistenza del materiale della canna, nonché la potenza in joule e la gittata, tutti elementi dirimenti per poter apprezzare la potenzialità offensiva dell'oggetto e decisivi per poter attribuire al manufatto la qualità di arma di produzione artigianale.

Censura che il Giudice di secondo grado, facendo proprio il percorso argomentativo del Tribunale, ha rigettato la contestazione difensiva valorizzando l'aspetto esteriore del bene, la sua compatibilità strutturale con un fucile calibro 12 e la presenza di un sistema di percussione, senza ritenere necessaria l'esecuzione di una prova da sparo con cartuccia integra.

Contesta che, attraverso detto percorso argomentativo, la Corte ha erroneamente interpretato gli artt. 23 legge n. 110/75 e 1-bis d.

Lgs n. 527/92 pervenendo ad esiti prima facie assurdi («l'applicazione di tale principio rischierebbe di sortire effetti applicativi assurdi, potendo astrattamente essere ricondotta nell'accezione in argomento qualsiasi 3oggetto cavo di forma tubolare, di qualunque dimensione, anche minima, di qualsivoglia materiale, avente una parte terminale rigida capace di percuotere e far detonare un innesco»).

3.3. Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 240 e 431 cod. proc. pen., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione al giudizio di responsabilità penale concernente il delitto di cui all'art. 23, secondo comma, legge n. 110/75.

Il difensore evidenzia che, attribuita al manufatto la qualità di arma, il Tribunale pavese ha ascritto al ricorrente la veste di fabbricante sulla scorta di quanto rinvenuto in occasione della perquisizione all'interno di locali esterni all'abitazione.

Lamenta che le doglianze al riguardo operate - la natura meramente congetturale della deduzione operata, la circostanza che l'officina fosse accessibile a terzi - sono state obliterate dalla Corte mediante un apparato argonnentativo carente e incongruo.

Evidenzia, in particolare, come il Giudice di secondo grado non si sia realisticamente confrontato con la circostanza per la quale i locali erano accessibili ai due soggetti conviventi con il [OSCURATO:PERSONA] (la compagna e la madre, quest'ultima, peraltro, contrapposta da un rapporto conflittuale a persona la cui auto era stata, in epoca anteriore allo svolgimento della perquisizione, attinta da colpi di arma da fuoco), ed abbia fondato il suo convincimento su un giudizio presuntivo oltremodo fragile, che, come detto, muove dall'apprezzamento di quanto in quella sede rinvenuto, nonché dal silenzio serbato dall'imputato in sede processuale che, in quanto estrinsecazione di un diritto riconosciutogli dalla legge, non può essere mai utilizzato quale elemento di prova su cui fondare l'affermazione della responsabilità penale.

Aggiunge che l'ulteriore argomento a supporto valorizzato in sentenza (il fatto, cioè, che il ricorrente abbia pubblicato sulla propria pagina Facebook immagini di armi) sia privo di capacità dimostrativa, posto che la motivazione non chiarisce se dette fotografie si riferiscano al manufatto artigianale in sequestro e/o in che contesto temporale le foto siano state pubblicate.

Di dette stampe contesta, peraltro, l'utilizzabilità a fini probatori poiché di esse non è stata chiesta né concessa l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento ed in quanto anonime ed evidenzia come detta doglianza, ritualmente prospettata nell'atto di appello, sia stata radicalmente obliterata dalla Corte territoriale.

3.4. Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) per mancata osservanza dell'art. 42, primo e secondo comma, cod. pen. e per erronea applicazione dell'art. 23, secondo comma, legge n. 110/75 e, conseguentemente, inosservanza dell'art. 42 quarto comma, cod. pen. e 695 cod. pen.; carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione alla mancata 4valutazione della richiesta di derubricazione del reato di cui all'art. 23, secondo comma, legge n. 110/75 nella fattispecie contravvenzione di cui all'art. 695 cod. pen.

Il difensore lamenta che la Corte territoriale non si è confrontata con l'argomento difensivo prospettato nell'atto di appello e per il quale, «alla luce della grossolanità e rudimentalità dei componenti» del manufatto, non poteva escludersi che il ricorrente avesse agito con colpa ignorandone la reale potenzialità offensiva.

3.5. Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen.) per mancata osservanza dell'art. 42, primo e secondo comma, cod. pen. e per erronea applicazione dell'art. 23, secondo comma, legge n. 110/75 e, conseguentemente, inosservanza dell'art. 42 quarto comma, cod. pen. e 695 cod. pen; carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.).

Il difensore contesta che il Giudice di secondo grado non ha operato un puntuale accertamento dell'atteggiamento psicologico che ha animato l'agire del ricorrente ed ha, così, trascurato di valutare la possibilità che il fatto di reato potesse essere derubricato ai sensi dell'art. 697 cod. pen. 3.6.

Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen.) per mancata osservanza degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.; carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.).

Il difensore contesta che il giudizio dosimetrico operato dal Giudice di primo grado e condiviso dalla Corte territoriale muove da un giudizio di gravità astratta del reato per pervenire in via consequenziale ad una valutazione di non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche.

Contesta che in tal modo la Corte ha valorizzato lo stesso dato in relazione a due momenti della determinazione della pena che devono rimanere distinti.

Evidenzia come la propria lettura critica rinvenga legittimazione anche in talune pronunce di questa Corte.

3.7. Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen.) per mancata osservanza dell'art. 133, secondo comma nn. 3 e 4, cod. pen.; carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.).

Il difensore contesta che, nel confermare la pena inflitta in primo grado, la Corte ha omesso di procedere ad una valutazione «individualizzata» della vicenda, trascurando di considerare tutti gli argomenti critici favorevoli alla posizione del ricorrente che sono stati portati alla sua attenzione (la natura rudimentale, la dubbia offensività, le circostanze concrete del rinvenimento del manufatto e, soprattutto, l'attuale inserimento del ricorrente nel mondo del lavoro e la vetustà dei precedenti penali sofferti).

Identicamente carente appare la motivazione della sentenza nella parte in cui non ha esplicitato i criteri adottati nella determinazione dell'aumento di pena apportato in continuazione.

53.8. Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen.) per erronea applicazione degli artt. 3 e 27 Cost, 29, primo comma, cod. pen.; carenza e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.).

Il difensore premette che, con l'atto di appello, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, cod. pen. nella parte in cui prevede che l'interdizione dai pubblici uffici abbia invariabile durata di cinque anni nei casi di condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

Aveva, infatti, ritenuto che la privazione della discrezionalità in capo al giudice nella quantificazione della durata della pena accessoria si ponga in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza nonché di personalizzazione della pena in coerenza alla sua funzione rieducativa, come peraltro in più occasioni riconosciuto dal Giudice delle leggi e dal supremo consesso di legittimità.

Evidenzia che la Corte territoriale, dopo aver rigettato la questione, ha ridotto la durata della pena accessoria (da cinque a tre anni e sei mesi), senza, però, fornire alcuna motivazione delle ragioni sottese a detta scelta e senza dare seguito alla richiesta difensiva di procedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

3.9. Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen.) per inosservanza degli artt. 53 legge n. 689/81 e 20-bis cod. pen.; carenza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.).

Il difensore rappresenta che, con l'ultimo motivo di gravame, aveva invocato l'applicazione delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e ss.

I. n. 689/81.

Lamenta che la motivazione con la quale la Corte ha rigettato la richiesta è carente dei requisiti minimi di concretezza e specificità richiesti dalla legge, essendosi la stessa limitata a richiamare in termini generici i precedenti penali, senza compiutamente indicarli e senza indicare per quali ragioni giustificano un giudizio prognostico negativo, e trascurando di considerare l'inserimento del ricorrente nel mondo del lavoro, nonché le sue condizioni personali e sociali.

Contesta, in particolare, il passo in cui la Corte ha qualificato l'istanza come generica.

Censura, quindi, che l'approccio della Corte si è tradotto in una valutazione meramente formale oltre ad essere incorsa in un patente errore terminologico, laddove motiva in ordine alla pena «sostituita» piuttosto che alla pena «sostitutiva».

4. Con motivi nuovi formulati il 4 febbraio 2026 il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, seconda parte, cod. pen. nella parte in cui prevede l'automatica applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per le condanne a pena non inferiore a tre anni di reclusione e ne stabilisce, in contrasto con gli artt. 3, 27 e 111 Cost, una durata prestabilita. 6Evidenzia, quanto al primo dei profili cennati, che l'automatismo regolato dalla norma viola l'art. 3 Cost perché tratta in modo identico situazioni che possono essere profondamente diverse in relazione alla natura del reato, alla concreta gravità dello stesso, alla personalità del reo e contrasta, altresì, con l'art. 27 Cost. in quanto esclude in radice che la pena accessoria possa essere disapplicata in una prospettiva rieducativa.

Rappresenta, quanto al secondo aspetto, come anche la determinazione nel quantum regolata dall'art. 29 cod. pen. confligga, per le medesime ragioni, con i già richiamati artt. 3 e 27 Cost.

5. Con memoria di replica del 17 febbraio 2026 il difensore del [OSCURATO:PERSONA], preso atto di quanto rappresentato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nel corpo della sua requisitoria scritta, ne ha contestato le argomentazioni sulla scorta delle quali questi ha invocato un parziale rigetto del ricorso, evidenziando (recte: ribadendo) che: - la Corte non ha fornito un'esaustiva motivazione in ordine alla natura del manufatto in sequestro, obliterando di illustrare sulla scorta di quali elementi tecnico-balistici abbia ritenuto di poterlo sussumere nel novero delle armi comuni da sparo di natura clandestina; - l'attribuzione al ricorrente della qualità di fabbricante del manufatto rappresenta uno dei passaggi più fragili della sentenza impugnata, atteso che ciò che è stato reputato essere un'arma clandestina è stato rinvenuto in un locale accessibile anche a persone diverse dall'imputato; - priva di capacità persuasiva è la lettura, avallata anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, secondo la quale la prova dell'esistenza del dolo del reato in contestazione in capo al [OSCURATO:PERSONA] scaturirebbe quale necessitato corollario da passaggi ricostruttivi (la qualità di fabbricante e la natura clandestina dell'arma) che non risultano accertati con certezza; - nessuna concreta confutazione è stata opposta in requisitoria quanto al fatto che i medesimi elementi siano stati valutati per determinare l'entità della pena e negare, nel contempo, la concessione delle generiche o, ancora, in relazione all'omissione di cui la Corte territoriale si è macchiata nel non considerare i profili positivi prospettati e sulla scorta dei quali era stata invocata la concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.; - il richiamo operato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale alla sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1999 appare del tutto inconferente rispetto alla questione, già devoluta alla Corte territoriale, con la quale si è lamentata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen.

La pronuncia richiamata dalla parte pubblica ha avuto ad oggetto una diversa questione di diritto, ovverosia il rapporto tra l'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione perpetua e 7l'automatica declaratoria di destituzione per il pubblico dipendente condannato.

Il thema devoluto alla Corte territoriale ha, invece, oggetto diverso, essendosi con esso denunciata l'irragionevolezza della previsione di legge che priva il giudice del potere di graduare la durata della sanzione accessoria o, finanche, di escluderla se ritenuta in concreto non necessaria, in un quadro costituzionale modificato a seguito dell'intervento novativo che ha interessato l'art. 111 Cost. ed in un'ottica che abbia riguardo ai connotati specifici della vicenda in esame. - il passo della motivazione con la quale è stata rigettata la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 53 legge n. 689/81 integra, anzitutto, gli estremi di una vuota formula stilistica, avendo la Corte esaltato, per un verso, i numerosi gravi precedenti penali, descritti in termini generici, ed avendo, per altro verso, trascurato ogni apprezzamento in relazione agli elementi favorevoli allegati con l'atto di appello.

Essa è, poi, irricevibile nella parte in cui contesta la genericità dell'istanza difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Nell'esplicitare le ragioni che sorreggono il giudizio appena formulato, reputa questa Corte necessario, per ovvie ragioni di carattere logico-giuridico, prendere le mosse dalla censura con la quale il difensore ha inteso contrastare la qualificazione del fucile artigianale rinvenuto e sequestrato quale vera e propria arma clandestina ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 legge 110/75.

Va al riguardo premesso come, secondo un consolidato canone ermeneutico cui questa Corte intende dare continuità, «la natura di arma dell'oggetto in possesso dell'imputato e l'efficienza della stessa possano essere desunte da qualsiasi mezzo di prova - specifica o generica, diretta o indiretta - e il relativo accertamento, ove immune da vizi logici o giuridici, costituisce apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità» (così, tra le altre, Sez. 1, n. 46890 del 18/10/2019, Arena, Rv. 277237 - 01).

Orbene, le sentenze dei Giudici di merito, che, in quanto conformi, si integrano vicendevolmente sotto il profilo dell'apparato argomentativo, venendo a formare un'unica entità logico-giuridica, offrono al riguardo una motivazione che, mantenendo appieno la sua consistenza logica anche in esito alla verifica critica operata alla luce delle contestazioni difensive, si atteggia incensurabile in questa sede.

Sia il Tribunale quanto, soprattutto, la Corte territoriale, cui il tema è stato devoluto con uno specifico motivo di appello, hanno, infatti, attribuito al manufatto rinvenuto e sequestrato presso l'abitazione del ricorrente la natura di arma 8clandestina non già ricorrendo ad inaccettabili forzature legate all'aspetto esteriore del bene, ma esaltando, piuttosto, il qualificato contributo offerto dal Sovr. [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, investito, per l'appunto, del compito di esaminare l'oggetto e verificarne la funzionalità.

In particolare, proprio la motivazione della sentenza impugnata, confrontandosi con il medesimo motivo di doglianza poi riproposto dal difensore a mezzo del presente ricorso, ha dato conto, con un incedere cui risulta estranea ogni aporia di ordine logico-giuridico o di natura tecnica, come il giudizio di funzionalità dell'arma formulato dall'esperto non possa dirsi di certo privo di valenza dimostrativa per il solo fatto che la prova di sparo sia stata da questi effettuata, nel rispetto dei protocolli di sicurezza imposti per casi del genere, utilizzando una cartuccia calibro 12 svuotata della carica di lancio e dei pallini.

Ha, infatti, evidenziato come proprio detta verifica abbia comunque condotto ad un esito positivo, avendo essa permesso di apprezzare l'idoneità all'innesco della cartuccia.

Detta circostanza, in coerenza al granitico insegnamento di questa Corte, impedisce di attribuire al manufatto i tratti di bene ontologicamente inadeguato all'impiego per il quale era stato realizzato - unica ricostruzione che permetterebbe di escludere rilevanza penale alla condotta in esame - e ne legittima per l'effetto il giudizio di sussunzione del manufatto nella categoria di arma da fuoco (si ricordi, al riguardo, che «per arma da fuoco, ai sensi dell'art. 1- bis del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, come modificato dal D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, si intende sia qualsiasi strumento portatile a canna che espelle o è progettato per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, sia qualunque altro oggetto che può essere trasformato a tale fine, essendo necessario, in quest'ultimo caso, che lo stesso presenti l'aspetto di un'arma da fuoco e, in base alle caratteristiche di fabbricazione o del materiale utilizzato, dopo l'intervento di modificazione, possa essere idoneo all'azione di sparo di munizioni»- cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 18137 del 07/03/2014, Centulani, Rv. 262267 - 01).

Nessuna valenza demolitrice può attribuirsi agli argomenti sviluppati in ricorso e con i quali la difesa ha, per un verso, contestato che l'utilizzo di una cartuccia svuotata abbia impedito di apprezzare la potenza e la gittata del manufatto e prospettato, per altro verso ed ancor prima, la possibilità, non indagata dall'esperto, che il fucile, se armato con una cartuccia carica, potesse esso stesso esplodere nelle mani del suo utilizzatore.

A fronte di quanto sopra evidenziato, non è, infatti, l'apprezzamento della maggiore o minore capacità offensiva del manufatto, allorché ne sia stata verificata la potenziale funzionalità, o, ancor di più, della resistenza dei materiali 9con i quali esso è stato realizzato, una valutazione che assume connotati di essenzialità dai quali far discendere o meno la qualificazione in termini di arma da sparo.

3. Parimenti infondate si atteggiano le censure, formulate in via gradata, con le quali il difensore, senza invero muovere in questa sede contestazioni quanto alla sussistenza del delitto di detenzione di arma comune clandestina ed alla sua riconducibilità all'odierno ricorrente, ha aggredito la coerenza dell'ordito motivazionale della sentenza, lamentandone la contraddittorietà o la manifesta incoerenza, nella parte in cui ha attribuito al [OSCURATO:PERSONA] anche la veste di fabbricante del fucile artigianale rinvenuto appeso all'interno della stanza da letto a lui in uso.

3.1. Com'è noto, la motivazione di un provvedimento può dirsi inficiata da contraddittorietà, censurabile nella presente sede di legittimità, solo allorché il provvedimento si articoli in proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una implica necessariamente ed univocamente la negazione dell'altra (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635).

Il vizio di manifesta illogicità della motivazione consegue, invece, alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ovvero, ancora, all'invalidità, o alla scorrettezza, dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse dell'abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145).

Tanto premesso, reputa questa Corte che le motivazioni offerte dai giudici di merito siano ben lontane dall'integrare un apparato affetto dai dedotti vizi argomentativi esse apparendo, invece, fondate su una coerente ricostruzione di ordine logico-deduttiva.

La base argomentativa da cui il Tribunale e la Corte territoriale hanno preso le mosse è, anzitutto, la circostanza secondo la quale il locale collocato all'esterno dell'abitazione, in un cortile di pertinenza, e l'officina fossero nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto è dato apprezzare, detto passaggio ricostruttivo, dato dai giudici per acclarato sulla base delle risultanze, non è stato nemmeno contestato con i motivi di appello.

Con essi, semmai, la difesa si è limitata a rappresentare la possibilità che anche le persone conviventi con il ricorrente (segnatamente, la madre e la compagna), e non già terzi estranei, potessero fare accesso in detti locali (pag. 3 della motivazione della sentenza della Corte).

Il Tribunale e la Corte hanno, poi, apprezzato la natura e la potenziale destinazione di quanto complessivamente rinvenuto all'interno di detti locali, solo genericamente contestata con il ricorso, per ritenere che gli stessi fossero stati adattati a laboratorio destinato alla costruzione di armi artigianali, hanno, poi, esaltato il 10rilievo probatorio degli oggetti rinvenuti proprio e solo all'interno della camera da letto in uso al [OSCURATO:PERSONA] (il fucile di fabbricazione artigianale di cui si è detto nelle pagine che precedono, esposto alla vista, nonché, variamente occultati, numerosi proiettili e cartucce, un fondello in plastica e, soprattutto, un cilindro in materiale ferroso) e, operando una valutazione sintetica di dette emergenze, hanno da ciò desunto il giudizio che individua nell'odierno ricorrente - e non già in alcuno dei soggetti conviventi - colui che l'arma per la quale si procede in questa sede ha provveduto a costruire con le sue stesse mani.

Siffatto percorso argomentativo, nei suoi singoli passaggi e nella deduzione che da essi è stata tratta, non può dirsi viziato da un superficiale approccio critico al materiale probatorio, né può qualificarsi manifestamente illogico o, ancor di più, contraddittorio, esso rappresentando, al contrario, il frutto di un processo sostenuto da patente rigore logico.

In detta ottica, anzi, il richiamo al contenuto dei post pubblicati dal [OSCURATO:PERSONA] su un sodal network, che ne attestano la passione per le armi, costituisce, come correttamente considerato dalla Corte territoriale, un ulteriore tassello confermativo della ricostruzione fattuale operata (e che, come detto, conduce ad individuare nel ricorrente l'esclusivo responsabile della fabbricazione dell'arma).

Di detti post non può di certo porsi in discussione l'utilizzabilità a fini probatori (essi costituiscono a tutti gli effetti «documenti» - in quanto atti formatisi al di fuori ed a prescindere dal presente procedimento - come tali suscettibili di acquisizione e libera valutazione ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.), non essendone stata posta in discussione, attraverso concrete allegazioni, l'originalità o, ancor di più, la loro riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] ed apparendo del tutto indifferente, alla luce del portato argomentativo della sentenza, che non sia stato accertato se taluno di dette fotografie riproducesse l'arma artigianale per la quale si procede.

Né, da ultimo, persuasiva si atteggia la doglianza difensiva concernente il richiamo, operato nella sentenza impugnata, al silenzio opposto dal ricorrente nel corso del divenire del presente procedimento.

Ad esso, infatti, la Corte, in coerenza ad un consolidato orientamento interpretativo, ha inteso attribuire solo la funzione di argomento di mero contorno alla luce del quale procedere ad una complessiva valutazione del materiale probatorio e senza, pertanto, conferirgli un'autonoma ed inammissibile valenza probatoria (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 43254 del 19/09/2019, C., Rv. 277259 - 01: «In tema di valutazione della prova, il silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio non può essere utilizzato come elemento di prova a suo carico, ma da tale comportamento processuale il giudice può comunque trarre argomenti utili per la valutazione di circostanze aliunde acquisite, senza che ciò possa determinare alcun sovvertimento del riparto dell'onere probatorio»).11 2In particolare, a fronte di un compendio che univocamente ne delineava il ruolo di fabbricante dell'arma, è proprio il silenzio opposto dal [OSCURATO:PERSONA] che ha impedito in radice di sviluppare ogni considerazione critica rispetto a chiavi di lettura alternative - a puro titolo esemplificativo, quella secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] possa aver ricevuto da terzi il fucile già assemblato - di fatto prive di ogni supporto probatorio.

4. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso con il quale la difesa lamenta la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, della richiesta di riqualificazione dei delitti di cui all'art. 23 legge 110/75 nelle meno gravi fattispecie contravvenzionali di cui agli artt. 695 e 697 cod. pen.

L'assunto è infondato.

Seppur attraverso una motivazione sintetica, la Corte ha, infatti, mutuato dall'apprezzamento delle connotazioni fattuali della vicenda in contestazione una incensurabile valutazione di correttezza, sia sotto il profilo materiale che soggettivo, della contestazione ascritta al [OSCURATO:PERSONA] al capo a) della rubrica - richiamando sul punto l'incontroverso orientamento espresso da questa Corte secondo il quale un'arma artigianale, in quanto priva dei segni distintivi, costituisce un'arma clandestina - ed ha così implicitamente rigettato la richiesta difensiva volta ad ottenere un diverso e più favorevole inquadramento della condotta.

Peraltro, è appena il caso di osservare come il richiamo operato dalla difesa agli artt. 695 e 697 cod. pen., quali fattispecie nelle quali sussumere la condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], si atteggi manifestamente irricevibile.

Come a più riprese affermato da questa Corte, l'ambito applicativo delle due disposizioni contravvenzionali appena richiamate risulta, a seguito dell'entrata in vigore della normativa speciale in materia di armi, oltremodo contenuto, esse potendo trovare applicazione limitatamente alle armi proprie «c.d. bianche», nonché alle munizioni per arma comune da sparo.

Alla luce di ciò, allora, le condotte di fabbricazione o di detenzione di un'arma costruita artigianalmente non sono mai sussumibili nelle ipotesi contravvenzionali richiamate in ricorso, ma, per l'appunto, sono punibili ai sensi dell'art. 23 legge 110/75 ove il manufatto si riveli idoneo allo sparo ed a prescindere dalla «grossolanità» dell'arma, mentre, per il caso contrario, se, cioè, sia inadatto all'uso, «il possesso è libero e non richiede nemmeno la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza» (cfr., Sez. 1, n. 29956 del 31/05/2013, Savio, Rv. 256396 - 01).

5. Immune da censure è, pertanto, la ricostruzione fattuale concordemente operata dai giudici di merito sulla scorta della quale al ricorrente è stato ascritta le vesti di fabbricante e detentore del fucile artigianale in sequestro.

Tanto premesso è, però, fondato il primo motivo di ricorso.

Diversamente da quanto erroneamente ritenuto nel corpo della sentenza impugnata, la sanzione penale 12prevista in relazione alle condotte appena descritte non è identica.

Il delitto di fabbricazione di arma clandestina è, infatti, punito, ai sensi dell'art. 23, secondo comma,

I. 110/75, con la pena detentiva da un minimo di tre ad un massimo di dieci anni, oltre la multa.

Il reato di detenzione di arma clandestina è, di contro, più favorevolmente sanzionato, ai sensi dell'art. 23, terzo comma,

I. 110/75, con la pena detentiva da un minimo di un anno ad un massimo di sei anni, oltre la multa.

Diverso è, conseguentemente, il termine prescrizionale e corretta, in particolare, si atteggia la lettura critica difensiva che reputa estinto per prescrizione, in assenza di cause sospensive ex art. 159 cod. pen. e di una contestazione di recidiva a carico del ricorrente, la meno grave delle fattispecie in contestazione, atteso l'intervenuto decorso di un termine di anni sette e mesi sei dal momento della consumazione del reato (3 maggio 2017) già in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (deliberata, come detto, il 2 luglio 2025).

6. Inammissibili, per carenza di interesse, sono i motivi di censura prospettati quanto alla tenuta motivazionale della decisione gravata in relazione alla misura della pena irrogata.

Va, infatti, evidenziato che la sanzione detentiva, in relazione al reato di fabbricazione di arma clandestina, è stata determinata dal Tribunale pavese in coincidenza con il relativo minimo edittale, circostanza, quest'ultima, che rende all'evidenza inconsistenti le doglianze con le quali si è lamentato l'eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio.

7. Infondata è, invece, la doglianza che concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte territoriale, confrontandosi con il motivo di appello, ha esplicitato le ragioni per le quali ha reputato il [OSCURATO:PERSONA] non meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio rispetto a quello già accordatogli, avendo essa attribuito valenza ostativa all'apprezzamento della gravità della condotta sinergicamente valutata alla luce dei numerosi precedenti penali documentati a suo carico e reputando ciò implicitamente assorbente rispetto alla circostanza, allegata dalla difesa, che l'imputato avrebbe di recente adottato un regolare stile di vita anche attraverso lo svolgimento di attività lavorativa.

Trattasi di motivazione ben lontana dal potersi definire manifestamente illogica.

Essa, in quanto tale, risulta insindacabile in questa sede.

8. Manifestamente infondata è, ancora, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen. nella parte in cui prevede l'automatica applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per le condanne a pena non inferiore a tre anni di reclusione, stabilendone una durata prestabilita.

La sanzione in esame è, infatti, inserita in un meccanismo punitivo graduale che differenzia la durata della pena accessoria in rapporto a due soglie distinte (tre anni di reclusione per l'interdizione temporanea e cinque anni 13per l'interdizione perpetua) e che, correlandosi all'entità della pena principale inflitta, presuppone pur sempre una valutazione in concreto della gravità del fatto rimessa al potere discrezionale del giudice (che, quindi, ne può escludere l'applicazione ove reputi di determinare la pena principale in misura inferiore agli anni tre di reclusione), sicché, escluso ogni automatismo, la norma non appare irragionevole né, tantomeno, violativa del principio di uguaglianza o, ancor più, distonica rispetto al principio di personalizzazione ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

E' appena il caso di precisare, ad ulteriore conforto di detto argomentare, come non vi sia alcuna analogia tra la regolamentazione della sanzione accessoria in esame e quella afferente alla previsione di cui all'art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (I.f.) - della quale la Corte delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale con sentenza del 25 settembre/5 dicembre 2018, n. 222 - e che, nel prevedere, per l'ipotesi di condanna per le fattispecie delittuose regolate dalla stessa norma, l'applicazione delle sanzioni accessorie per una invariabile durata di anni dieci, risultava, prima dell'intervento interpretativo appena descritto, per l'appunto connotata da un margine di rigidità ritenuto dalla Corte irragionevole.

Detta rigidità, come detto, non è apprezzabile nella normativa in valutazione (così la Corte costituzionale nella sentenza n. 286/99 si è pronunciata sulla disciplina di cui all'art. 29 cod. pen., evidenziandone, sia pur obiter, la sua compatibilità con il sistema costituzionale: «è appena il caso di soggiungere che, nella sua discrezionalità, il legislatore resta libero - sia pure con l'osservanza del principio di razionalità normativa - di determinare i presupposti, i contenuti e la durata della misura, assolvendo la pena accessoria finalità di difesa sociale e di prevenzione speciale»).

Seppur attraverso una motivazione succinta, la Corte ha correttamente valutato come infondata detta questione di illegittimità costituzionale ponendosi nel medesimo alveo argomentativo ed a nulla può, poi, rilevare, in senso contrario, il fatto che la stessa, discostandosi in modo incoerente da detta premessa, abbia ridotto la durata della pena accessoria in una misura pari a quella detentiva.

9. Parimenti infondata è l'ultima delle censure difensive veicolate a mezzo del presente ricorso.

Reputa, infatti, questa Corte che la motivazione cui la Corte territoriale ha fatto ricorso per rigettare la richiesta difensiva avanzata ai sensi degli artt. 53 e ss. della legge 24 novembre 1981 n. 689, per quanto, ancora una volta, oltremodo sintetica, non possa essere degradata ad una vuota formula di stile, come contestato dal difensore del ricorrente.

Il giudice di secondo grado ha infatti escluso che, alla luce dei numerosi e gravi precedenti penali sofferti dal ricorrente, possa formularsi un giudizio prognostico positivo in ordine al fatto che lo stesso, ove ammesso a pena sostitutiva, adeguerà la sua condotta alle 14prescrizioni con la stessa impostegli.

Detto giudizio, fondato su una premessa fattuale (i plurimi precedenti) non contestata dalla difesa, appare, sotto il profilo della coerenza logica, tutt'altro che irragionevole e, prima ancora, pienamente aderente ai canoni valutativi imposti dalla legge (l'art 58. primo comma,

I. 689/81, dopo aver stabilito che «il giudice... può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» fissa, altresì il principio secondo il quale «la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»).

10. Sulla scorta di quanto sin qui valutato, si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla conferma della condanna del ricorrente in relazione al delitto di detenzione di arma comune da sparo clandestina descritto al capo 1) della reclusione, perché estintosi per prescrizione.

Gli ulteriori motivi di ricorso risultano, di contro, infondati di talché se ne impone il rigetto.

Per effetto del disposto annullamento della sentenza in relazione ad uno dei delitti per i quali il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna, va rideterminata la pena in relazione al residuo reato di fabbricazione di un'arma comune da sparo clandestina nella misura, già delineata in sede di merito, di anni tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a Voghera (Pv) il 07/12/1971 avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte di appello di Milano; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di detenzione dell'arma comune da sparo clandestina, da dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena nella misura di anni tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa ed il rigetto, per il resto, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il presente procedimento origina dagli esiti della perquisizione operata il 3 maggio 2017 da personale del Commissariato P.S. di Voghera sulla persona di [OSCURATO:PERSONA] nonché sull'autoveicolo, l'abitazione e le pertinenze ritenuti nella sua disponibilità. L'atto di indagine aveva, infatti, dato esito positivo, avendo 1condotto a rinvenire, all'interno di un locale non assicurato a chiave, ubicato nel cortile dell'abitazione, in altro sito indicato come adibito ad officina, nonché disseminati all'interno della camera da letto al predetto in uso, numerosi oggetti reputati di interesse investigativo e, tra essi, oltre diverse munizioni, un fucile artigianale con calcio in legno ed una pistola in plastica. Gli accertamenti tecnici operati dalla polizia giudiziaria avevano condotto ad apprezzare come il primo di detti beni fosse stato ritenuto idoneo all'uso, mentre la seconda fosse risultata insuscettibile di impiego. Sulla scorta di dette emergenze investigative, il Tribunale di Pavia aveva reputato raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di fabbricazione e di detenzione del fucile - qualificato, ai sensi dell'art. 23, primo comma, n. 1), legge 18 aprile 1975 n. 110, come arma clandestina -, aveva, nel contempo, dichiarato non doversi procedere in relazione alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen. (detenzione di munizioni) di cui al capo 2) della rubrica, perché estinta per prescrizione e, sulla scorta dell'entità della pena inflitta (anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 2.600,00 di multa), aveva dichiarato l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 2. Con sentenza del 2 luglio 2025, la Corte di appello di Milano ha confermato il giudizio di penale responsabilità formulato nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] ma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ridotto la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici dalla misura di anni cinque stabilita dal Giudice di primo grado nella diversa misura corrispondente all'entità della sanzione detentiva. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha ritenuto anzitutto infondate tutte le doglianze in punto di fatto alle quali la difesa dell'imputato ha fatto ricorso per ritenere non adeguatamente dimostrato che il fucile avesse potenzialità offensiva e che esso fosse stato detenuto e, ancor prima, fabbricato dal [OSCURATO:PERSONA]. Dopo aver affermato che in relazione ai reati in contestazione non era maturata la causa estintiva di cui all'art. 157 cod. pen., la Corte ha poi respinto la lettura difensiva formulata in via gradata volta a ravvisare nella condotta addebitata al ricorrente i connotati di una delle meno gravi fattispecie contravvenzionali di cui agli artt. 695 e 697 cod. pen. Ha, ancora, ritenuto congrua al disvalore del fatto la pena, immune da censure il diniego delle attenuanti generiche, ed immeritevole di accoglimento la richiesta di sostituzione della pena con una delle misure di cui agli artt. 53 e ss. legge 689/81. Ha, infine, rigettato la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa con riguardo alla disposizione di cui all'art. 29 cod. pen. 23. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in nove motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1 Violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 157, 158, 159, 160 e 161 cod. pen., nonché per erronea applicazione dell'art. 23, secondo comma, legge n. 110/75 e inosservanza dell'art. 23, terzo comma, legge n. 110/75. Il difensore rappresenta che all'udienza di discussione innanzi alla Corte territoriale aveva tempestivamente eccepito l'intervenuta prescrizione in relazione al delitto di detenzione di arma clandestina (art. 23, terzo comma, legge n. 110/75) posto che, avuto riguardo all'epoca di accertamento del reato (3 maggio 2017) ed al termine prescrizionale massimo per esso previsto, pari a sette anni e mezzo, la causa estintiva del reato era maturata, in assenza di atti sospensivi, non potendo operare la causa di cui all'art. 1, comma 11, legge 23 giugno 2017 n. 103, alla data del 3 novembre 2024. Lamenta che la Corte ha rigettato l'eccezione ritenendo che il termine prescrizionale non fosse decorso sull'erroneo assunto per il quale il delitto de quo è punito, similmente al reato di fabbricazione di arma clandestina, con la pena da tre a dieci anni di reclusione. 3.2. Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen) in relazione all'erronea applicazione degli art. 23, secondo e terzo comma, legge 110/75 e 1-bis decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 527; carenza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Il difensore lamenta di aver contestato, innanzi al giudice di primo grado, con argomenti ribaditi al cospetto della Corte territoriale, che l'oggetto in sequestro potesse essere qualificato come arma comune da sparo clandestina evidenziando, in specie, come non siano state effettuate prove volte a verificare la composizione e la resistenza del materiale della canna, nonché la potenza in joule e la gittata, tutti elementi dirimenti per poter apprezzare la potenzialità offensiva dell'oggetto e decisivi per poter attribuire al manufatto la qualità di arma di produzione artigianale. Censura che il Giudice di secondo grado, facendo proprio il percorso argomentativo del Tribunale, ha rigettato la contestazione difensiva valorizzando l'aspetto esteriore del bene, la sua compatibilità strutturale con un fucile calibro 12 e la presenza di un sistema di percussione, senza ritenere necessaria l'esecuzione di una prova da sparo con cartuccia integra. Contesta che, attraverso detto percorso argomentativo, la Corte ha erroneamente interpretato gli artt. 23 legge n. 110/75 e 1-bis d. Lgs n. 527/92 pervenendo ad esiti prima facie assurdi («l'applicazione di tale principio rischierebbe di sortire effetti applicativi assurdi, potendo astrattamente essere ricondotta nell'accezione in argomento qualsiasi 3oggetto cavo di forma tubolare, di qualunque dimensione, anche minima, di qualsivoglia materiale, avente una parte terminale rigida capace di percuotere e far detonare un innesco»). 3.3. Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 240 e 431 cod. proc. pen., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione al giudizio di responsabilità penale concernente il delitto di cui all'art. 23, secondo comma, legge n. 110/75. Il difensore evidenzia che, attribuita al manufatto la qualità di arma, il Tribunale pavese ha ascritto al ricorrente la veste di fabbricante sulla scorta di quanto rinvenuto in occasione della perquisizione all'interno di locali esterni all'abitazione. Lamenta che le doglianze al riguardo operate - la natura meramente congetturale della deduzione operata, la circostanza che l'officina fosse accessibile a terzi - sono state obliterate dalla Corte mediante un apparato argonnentativo carente e incongruo. Evidenzia, in particolare, come il Giudice di secondo grado non si sia realisticamente confrontato con la circostanza per la quale i locali erano accessibili ai due soggetti conviventi con il [OSCURATO:PERSONA] (la compagna e la madre, quest'ultima, peraltro, contrapposta da un rapporto conflittuale a persona la cui auto era stata, in epoca anteriore allo svolgimento della perquisizione, attinta da colpi di arma da fuoco), ed abbia fondato il suo convincimento su un giudizio presuntivo oltremodo fragile, che, come detto, muove dall'apprezzamento di quanto in quella sede rinvenuto, nonché dal silenzio serbato dall'imputato in sede processuale che, in quanto estrinsecazione di un diritto riconosciutogli dalla legge, non può essere mai utilizzato quale elemento di prova su cui fondare l'affermazione della responsabilità penale. Aggiunge che l'ulteriore argomento a supporto valorizzato in sentenza (il fatto, cioè, che il ricorrente abbia pubblicato sulla propria pagina Facebook immagini di armi) sia privo di capacità dimostrativa, posto che la motivazione non chiarisce se dette fotografie si riferiscano al manufatto artigianale in sequestro e/o in che contesto temporale le foto siano state pubblicate. Di dette stampe contesta, peraltro, l'utilizzabilità a fini probatori poiché di esse non è stata chiesta né concessa l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento ed in quanto anonime ed evidenzia come detta doglianza, ritualmente prospettata nell'atto di appello, sia stata radicalmente obliterata dalla Corte territoriale. 3.4. Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) per mancata osservanza dell'art. 42, primo e secondo comma, cod. pen. e per erronea applicazione dell'art. 23, secondo comma, legge n. 110/75 e, conseguentemente, inosservanza dell'art. 42 quarto comma, cod. pen. e 695 cod. pen.; carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione alla mancata 4valutazione della richiesta di derubricazione del reato di cui all'art. 23, secondo comma, legge n. 110/75 nella fattispecie contravvenzione di cui all'art. 695 cod. pen. Il difensore lamenta che la Corte territoriale non si è confrontata con l'argomento difensivo prospettato nell'atto di appello e per il quale, «alla luce della grossolanità e rudimentalità dei componenti» del manufatto, non poteva escludersi che il ricorrente avesse agito con colpa ignorandone la reale potenzialità offensiva. 3.5. Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen.) per mancata osservanza dell'art. 42, primo e secondo comma, cod. pen. e per erronea applicazione dell'art. 23, secondo comma, legge n. 110/75 e, conseguentemente, inosservanza dell'art. 42 quarto comma, cod. pen. e 695 cod. pen; carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Il difensore contesta che il Giudice di secondo grado non ha operato un puntuale accertamento dell'atteggiamento psicologico che ha animato l'agire del ricorrente ed ha, così, trascurato di valutare la possibilità che il fatto di reato potesse essere derubricato ai sensi dell'art. 697 cod. pen. 3.6. Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen.) per mancata osservanza degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.; carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.). Il difensore contesta che il giudizio dosimetrico operato dal Giudice di primo grado e condiviso dalla Corte territoriale muove da un giudizio di gravità astratta del reato per pervenire in via consequenziale ad una valutazione di non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche. Contesta che in tal modo la Corte ha valorizzato lo stesso dato in relazione a due momenti della determinazione della pena che devono rimanere distinti. Evidenzia come la propria lettura critica rinvenga legittimazione anche in talune pronunce di questa Corte. 3.7. Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen.) per mancata osservanza dell'art. 133, secondo comma nn. 3 e 4, cod. pen.; carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.). Il difensore contesta che, nel confermare la pena inflitta in primo grado, la Corte ha omesso di procedere ad una valutazione «individualizzata» della vicenda, trascurando di considerare tutti gli argomenti critici favorevoli alla posizione del ricorrente che sono stati portati alla sua attenzione (la natura rudimentale, la dubbia offensività, le circostanze concrete del rinvenimento del manufatto e, soprattutto, l'attuale inserimento del ricorrente nel mondo del lavoro e la vetustà dei precedenti penali sofferti). Identicamente carente appare la motivazione della sentenza nella parte in cui non ha esplicitato i criteri adottati nella determinazione dell'aumento di pena apportato in continuazione. 53.8. Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen.) per erronea applicazione degli artt. 3 e 27 Cost, 29, primo comma, cod. pen.; carenza e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.). Il difensore premette che, con l'atto di appello, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, cod. pen. nella parte in cui prevede che l'interdizione dai pubblici uffici abbia invariabile durata di cinque anni nei casi di condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni. Aveva, infatti, ritenuto che la privazione della discrezionalità in capo al giudice nella quantificazione della durata della pena accessoria si ponga in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza nonché di personalizzazione della pena in coerenza alla sua funzione rieducativa, come peraltro in più occasioni riconosciuto dal Giudice delle leggi e dal supremo consesso di legittimità. Evidenzia che la Corte territoriale, dopo aver rigettato la questione, ha ridotto la durata della pena accessoria (da cinque a tre anni e sei mesi), senza, però, fornire alcuna motivazione delle ragioni sottese a detta scelta e senza dare seguito alla richiesta difensiva di procedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma. 3.9. Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen.) per inosservanza degli artt. 53 legge n. 689/81 e 20-bis cod. pen.; carenza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.). Il difensore rappresenta che, con l'ultimo motivo di gravame, aveva invocato l'applicazione delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e ss. I. n. 689/81. Lamenta che la motivazione con la quale la Corte ha rigettato la richiesta è carente dei requisiti minimi di concretezza e specificità richiesti dalla legge, essendosi la stessa limitata a richiamare in termini generici i precedenti penali, senza compiutamente indicarli e senza indicare per quali ragioni giustificano un giudizio prognostico negativo, e trascurando di considerare l'inserimento del ricorrente nel mondo del lavoro, nonché le sue condizioni personali e sociali. Contesta, in particolare, il passo in cui la Corte ha qualificato l'istanza come generica. Censura, quindi, che l'approccio della Corte si è tradotto in una valutazione meramente formale oltre ad essere incorsa in un patente errore terminologico, laddove motiva in ordine alla pena «sostituita» piuttosto che alla pena «sostitutiva». 4. Con motivi nuovi formulati il 4 febbraio 2026 il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, seconda parte, cod. pen. nella parte in cui prevede l'automatica applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per le condanne a pena non inferiore a tre anni di reclusione e ne stabilisce, in contrasto con gli artt. 3, 27 e 111 Cost, una durata prestabilita. 6Evidenzia, quanto al primo dei profili cennati, che l'automatismo regolato dalla norma viola l'art. 3 Cost perché tratta in modo identico situazioni che possono essere profondamente diverse in relazione alla natura del reato, alla concreta gravità dello stesso, alla personalità del reo e contrasta, altresì, con l'art. 27 Cost. in quanto esclude in radice che la pena accessoria possa essere disapplicata in una prospettiva rieducativa. Rappresenta, quanto al secondo aspetto, come anche la determinazione nel quantum regolata dall'art. 29 cod. pen. confligga, per le medesime ragioni, con i già richiamati artt. 3 e 27 Cost. 5. Con memoria di replica del 17 febbraio 2026 il difensore del [OSCURATO:PERSONA], preso atto di quanto rappresentato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nel corpo della sua requisitoria scritta, ne ha contestato le argomentazioni sulla scorta delle quali questi ha invocato un parziale rigetto del ricorso, evidenziando (recte: ribadendo) che: - la Corte non ha fornito un'esaustiva motivazione in ordine alla natura del manufatto in sequestro, obliterando di illustrare sulla scorta di quali elementi tecnico-balistici abbia ritenuto di poterlo sussumere nel novero delle armi comuni da sparo di natura clandestina; - l'attribuzione al ricorrente della qualità di fabbricante del manufatto rappresenta uno dei passaggi più fragili della sentenza impugnata, atteso che ciò che è stato reputato essere un'arma clandestina è stato rinvenuto in un locale accessibile anche a persone diverse dall'imputato; - priva di capacità persuasiva è la lettura, avallata anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, secondo la quale la prova dell'esistenza del dolo del reato in contestazione in capo al [OSCURATO:PERSONA] scaturirebbe quale necessitato corollario da passaggi ricostruttivi (la qualità di fabbricante e la natura clandestina dell'arma) che non risultano accertati con certezza; - nessuna concreta confutazione è stata opposta in requisitoria quanto al fatto che i medesimi elementi siano stati valutati per determinare l'entità della pena e negare, nel contempo, la concessione delle generiche o, ancora, in relazione all'omissione di cui la Corte territoriale si è macchiata nel non considerare i profili positivi prospettati e sulla scorta dei quali era stata invocata la concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.; - il richiamo operato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale alla sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1999 appare del tutto inconferente rispetto alla questione, già devoluta alla Corte territoriale, con la quale si è lamentata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen. La pronuncia richiamata dalla parte pubblica ha avuto ad oggetto una diversa questione di diritto, ovverosia il rapporto tra l'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione perpetua e 7l'automatica declaratoria di destituzione per il pubblico dipendente condannato. Il thema devoluto alla Corte territoriale ha, invece, oggetto diverso, essendosi con esso denunciata l'irragionevolezza della previsione di legge che priva il giudice del potere di graduare la durata della sanzione accessoria o, finanche, di escluderla se ritenuta in concreto non necessaria, in un quadro costituzionale modificato a seguito dell'intervento novativo che ha interessato l'art. 111 Cost. ed in un'ottica che abbia riguardo ai connotati specifici della vicenda in esame. - il passo della motivazione con la quale è stata rigettata la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 53 legge n. 689/81 integra, anzitutto, gli estremi di una vuota formula stilistica, avendo la Corte esaltato, per un verso, i numerosi gravi precedenti penali, descritti in termini generici, ed avendo, per altro verso, trascurato ogni apprezzamento in relazione agli elementi favorevoli allegati con l'atto di appello. Essa è, poi, irricevibile nella parte in cui contesta la genericità dell'istanza difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Nell'esplicitare le ragioni che sorreggono il giudizio appena formulato, reputa questa Corte necessario, per ovvie ragioni di carattere logico-giuridico, prendere le mosse dalla censura con la quale il difensore ha inteso contrastare la qualificazione del fucile artigianale rinvenuto e sequestrato quale vera e propria arma clandestina ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 legge 110/75. Va al riguardo premesso come, secondo un consolidato canone ermeneutico cui questa Corte intende dare continuità, «la natura di arma dell'oggetto in possesso dell'imputato e l'efficienza della stessa possano essere desunte da qualsiasi mezzo di prova - specifica o generica, diretta o indiretta - e il relativo accertamento, ove immune da vizi logici o giuridici, costituisce apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità» (così, tra le altre, Sez. 1, n. 46890 del 18/10/2019, Arena, Rv. 277237 - 01). Orbene, le sentenze dei Giudici di merito, che, in quanto conformi, si integrano vicendevolmente sotto il profilo dell'apparato argomentativo, venendo a formare un'unica entità logico-giuridica, offrono al riguardo una motivazione che, mantenendo appieno la sua consistenza logica anche in esito alla verifica critica operata alla luce delle contestazioni difensive, si atteggia incensurabile in questa sede. Sia il Tribunale quanto, soprattutto, la Corte territoriale, cui il tema è stato devoluto con uno specifico motivo di appello, hanno, infatti, attribuito al manufatto rinvenuto e sequestrato presso l'abitazione del ricorrente la natura di arma 8clandestina non già ricorrendo ad inaccettabili forzature legate all'aspetto esteriore del bene, ma esaltando, piuttosto, il qualificato contributo offerto dal Sovr. [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, investito, per l'appunto, del compito di esaminare l'oggetto e verificarne la funzionalità. In particolare, proprio la motivazione della sentenza impugnata, confrontandosi con il medesimo motivo di doglianza poi riproposto dal difensore a mezzo del presente ricorso, ha dato conto, con un incedere cui risulta estranea ogni aporia di ordine logico-giuridico o di natura tecnica, come il giudizio di funzionalità dell'arma formulato dall'esperto non possa dirsi di certo privo di valenza dimostrativa per il solo fatto che la prova di sparo sia stata da questi effettuata, nel rispetto dei protocolli di sicurezza imposti per casi del genere, utilizzando una cartuccia calibro 12 svuotata della carica di lancio e dei pallini. Ha, infatti, evidenziato come proprio detta verifica abbia comunque condotto ad un esito positivo, avendo essa permesso di apprezzare l'idoneità all'innesco della cartuccia. Detta circostanza, in coerenza al granitico insegnamento di questa Corte, impedisce di attribuire al manufatto i tratti di bene ontologicamente inadeguato all'impiego per il quale era stato realizzato - unica ricostruzione che permetterebbe di escludere rilevanza penale alla condotta in esame - e ne legittima per l'effetto il giudizio di sussunzione del manufatto nella categoria di arma da fuoco (si ricordi, al riguardo, che «per arma da fuoco, ai sensi dell'art. 1- bis del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, come modificato dal D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, si intende sia qualsiasi strumento portatile a canna che espelle o è progettato per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, sia qualunque altro oggetto che può essere trasformato a tale fine, essendo necessario, in quest'ultimo caso, che lo stesso presenti l'aspetto di un'arma da fuoco e, in base alle caratteristiche di fabbricazione o del materiale utilizzato, dopo l'intervento di modificazione, possa essere idoneo all'azione di sparo di munizioni»- cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 18137 del 07/03/2014, Centulani, Rv. 262267 - 01). Nessuna valenza demolitrice può attribuirsi agli argomenti sviluppati in ricorso e con i quali la difesa ha, per un verso, contestato che l'utilizzo di una cartuccia svuotata abbia impedito di apprezzare la potenza e la gittata del manufatto e prospettato, per altro verso ed ancor prima, la possibilità, non indagata dall'esperto, che il fucile, se armato con una cartuccia carica, potesse esso stesso esplodere nelle mani del suo utilizzatore. A fronte di quanto sopra evidenziato, non è, infatti, l'apprezzamento della maggiore o minore capacità offensiva del manufatto, allorché ne sia stata verificata la potenziale funzionalità, o, ancor di più, della resistenza dei materiali 9con i quali esso è stato realizzato, una valutazione che assume connotati di essenzialità dai quali far discendere o meno la qualificazione in termini di arma da sparo. 3. Parimenti infondate si atteggiano le censure, formulate in via gradata, con le quali il difensore, senza invero muovere in questa sede contestazioni quanto alla sussistenza del delitto di detenzione di arma comune clandestina ed alla sua riconducibilità all'odierno ricorrente, ha aggredito la coerenza dell'ordito motivazionale della sentenza, lamentandone la contraddittorietà o la manifesta incoerenza, nella parte in cui ha attribuito al [OSCURATO:PERSONA] anche la veste di fabbricante del fucile artigianale rinvenuto appeso all'interno della stanza da letto a lui in uso. 3.1. Com'è noto, la motivazione di un provvedimento può dirsi inficiata da contraddittorietà, censurabile nella presente sede di legittimità, solo allorché il provvedimento si articoli in proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una implica necessariamente ed univocamente la negazione dell'altra (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635). Il vizio di manifesta illogicità della motivazione consegue, invece, alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ovvero, ancora, all'invalidità, o alla scorrettezza, dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse dell'abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145). Tanto premesso, reputa questa Corte che le motivazioni offerte dai giudici di merito siano ben lontane dall'integrare un apparato affetto dai dedotti vizi argomentativi esse apparendo, invece, fondate su una coerente ricostruzione di ordine logico-deduttiva. La base argomentativa da cui il Tribunale e la Corte territoriale hanno preso le mosse è, anzitutto, la circostanza secondo la quale il locale collocato all'esterno dell'abitazione, in un cortile di pertinenza, e l'officina fossero nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto è dato apprezzare, detto passaggio ricostruttivo, dato dai giudici per acclarato sulla base delle risultanze, non è stato nemmeno contestato con i motivi di appello. Con essi, semmai, la difesa si è limitata a rappresentare la possibilità che anche le persone conviventi con il ricorrente (segnatamente, la madre e la compagna), e non già terzi estranei, potessero fare accesso in detti locali (pag. 3 della motivazione della sentenza della Corte). Il Tribunale e la Corte hanno, poi, apprezzato la natura e la potenziale destinazione di quanto complessivamente rinvenuto all'interno di detti locali, solo genericamente contestata con il ricorso, per ritenere che gli stessi fossero stati adattati a laboratorio destinato alla costruzione di armi artigianali, hanno, poi, esaltato il 10rilievo probatorio degli oggetti rinvenuti proprio e solo all'interno della camera da letto in uso al [OSCURATO:PERSONA] (il fucile di fabbricazione artigianale di cui si è detto nelle pagine che precedono, esposto alla vista, nonché, variamente occultati, numerosi proiettili e cartucce, un fondello in plastica e, soprattutto, un cilindro in materiale ferroso) e, operando una valutazione sintetica di dette emergenze, hanno da ciò desunto il giudizio che individua nell'odierno ricorrente - e non già in alcuno dei soggetti conviventi - colui che l'arma per la quale si procede in questa sede ha provveduto a costruire con le sue stesse mani. Siffatto percorso argomentativo, nei suoi singoli passaggi e nella deduzione che da essi è stata tratta, non può dirsi viziato da un superficiale approccio critico al materiale probatorio, né può qualificarsi manifestamente illogico o, ancor di più, contraddittorio, esso rappresentando, al contrario, il frutto di un processo sostenuto da patente rigore logico. In detta ottica, anzi, il richiamo al contenuto dei post pubblicati dal [OSCURATO:PERSONA] su un sodal network, che ne attestano la passione per le armi, costituisce, come correttamente considerato dalla Corte territoriale, un ulteriore tassello confermativo della ricostruzione fattuale operata (e che, come detto, conduce ad individuare nel ricorrente l'esclusivo responsabile della fabbricazione dell'arma). Di detti post non può di certo porsi in discussione l'utilizzabilità a fini probatori (essi costituiscono a tutti gli effetti «documenti» - in quanto atti formatisi al di fuori ed a prescindere dal presente procedimento - come tali suscettibili di acquisizione e libera valutazione ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.), non essendone stata posta in discussione, attraverso concrete allegazioni, l'originalità o, ancor di più, la loro riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] ed apparendo del tutto indifferente, alla luce del portato argomentativo della sentenza, che non sia stato accertato se taluno di dette fotografie riproducesse l'arma artigianale per la quale si procede. Né, da ultimo, persuasiva si atteggia la doglianza difensiva concernente il richiamo, operato nella sentenza impugnata, al silenzio opposto dal ricorrente nel corso del divenire del presente procedimento. Ad esso, infatti, la Corte, in coerenza ad un consolidato orientamento interpretativo, ha inteso attribuire solo la funzione di argomento di mero contorno alla luce del quale procedere ad una complessiva valutazione del materiale probatorio e senza, pertanto, conferirgli un'autonoma ed inammissibile valenza probatoria (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 43254 del 19/09/2019, C., Rv. 277259 - 01: «In tema di valutazione della prova, il silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio non può essere utilizzato come elemento di prova a suo carico, ma da tale comportamento processuale il giudice può comunque trarre argomenti utili per la valutazione di circostanze aliunde acquisite, senza che ciò possa determinare alcun sovvertimento del riparto dell'onere probatorio»).11 2In particolare, a fronte di un compendio che univocamente ne delineava il ruolo di fabbricante dell'arma, è proprio il silenzio opposto dal [OSCURATO:PERSONA] che ha impedito in radice di sviluppare ogni considerazione critica rispetto a chiavi di lettura alternative - a puro titolo esemplificativo, quella secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] possa aver ricevuto da terzi il fucile già assemblato - di fatto prive di ogni supporto probatorio. 4. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso con il quale la difesa lamenta la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, della richiesta di riqualificazione dei delitti di cui all'art. 23 legge 110/75 nelle meno gravi fattispecie contravvenzionali di cui agli artt. 695 e 697 cod. pen. L'assunto è infondato. Seppur attraverso una motivazione sintetica, la Corte ha, infatti, mutuato dall'apprezzamento delle connotazioni fattuali della vicenda in contestazione una incensurabile valutazione di correttezza, sia sotto il profilo materiale che soggettivo, della contestazione ascritta al [OSCURATO:PERSONA] al capo a) della rubrica - richiamando sul punto l'incontroverso orientamento espresso da questa Corte secondo il quale un'arma artigianale, in quanto priva dei segni distintivi, costituisce un'arma clandestina - ed ha così implicitamente rigettato la richiesta difensiva volta ad ottenere un diverso e più favorevole inquadramento della condotta. Peraltro, è appena il caso di osservare come il richiamo operato dalla difesa agli artt. 695 e 697 cod. pen., quali fattispecie nelle quali sussumere la condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], si atteggi manifestamente irricevibile. Come a più riprese affermato da questa Corte, l'ambito applicativo delle due disposizioni contravvenzionali appena richiamate risulta, a seguito dell'entrata in vigore della normativa speciale in materia di armi, oltremodo contenuto, esse potendo trovare applicazione limitatamente alle armi proprie «c.d. bianche», nonché alle munizioni per arma comune da sparo. Alla luce di ciò, allora, le condotte di fabbricazione o di detenzione di un'arma costruita artigianalmente non sono mai sussumibili nelle ipotesi contravvenzionali richiamate in ricorso, ma, per l'appunto, sono punibili ai sensi dell'art. 23 legge 110/75 ove il manufatto si riveli idoneo allo sparo ed a prescindere dalla «grossolanità» dell'arma, mentre, per il caso contrario, se, cioè, sia inadatto all'uso, «il possesso è libero e non richiede nemmeno la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza» (cfr., Sez. 1, n. 29956 del 31/05/2013, Savio, Rv. 256396 - 01). 5. Immune da censure è, pertanto, la ricostruzione fattuale concordemente operata dai giudici di merito sulla scorta della quale al ricorrente è stato ascritta le vesti di fabbricante e detentore del fucile artigianale in sequestro. Tanto premesso è, però, fondato il primo motivo di ricorso. Diversamente da quanto erroneamente ritenuto nel corpo della sentenza impugnata, la sanzione penale 12prevista in relazione alle condotte appena descritte non è identica. Il delitto di fabbricazione di arma clandestina è, infatti, punito, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, I. 110/75, con la pena detentiva da un minimo di tre ad un massimo di dieci anni, oltre la multa. Il reato di detenzione di arma clandestina è, di contro, più favorevolmente sanzionato, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, I. 110/75, con la pena detentiva da un minimo di un anno ad un massimo di sei anni, oltre la multa. Diverso è, conseguentemente, il termine prescrizionale e corretta, in particolare, si atteggia la lettura critica difensiva che reputa estinto per prescrizione, in assenza di cause sospensive ex art. 159 cod. pen. e di una contestazione di recidiva a carico del ricorrente, la meno grave delle fattispecie in contestazione, atteso l'intervenuto decorso di un termine di anni sette e mesi sei dal momento della consumazione del reato (3 maggio 2017) già in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (deliberata, come detto, il 2 luglio 2025). 6. Inammissibili, per carenza di interesse, sono i motivi di censura prospettati quanto alla tenuta motivazionale della decisione gravata in relazione alla misura della pena irrogata. Va, infatti, evidenziato che la sanzione detentiva, in relazione al reato di fabbricazione di arma clandestina, è stata determinata dal Tribunale pavese in coincidenza con il relativo minimo edittale, circostanza, quest'ultima, che rende all'evidenza inconsistenti le doglianze con le quali si è lamentato l'eccessiva gravosità del trattamento sanzionatorio. 7. Infondata è, invece, la doglianza che concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale, confrontandosi con il motivo di appello, ha esplicitato le ragioni per le quali ha reputato il [OSCURATO:PERSONA] non meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio rispetto a quello già accordatogli, avendo essa attribuito valenza ostativa all'apprezzamento della gravità della condotta sinergicamente valutata alla luce dei numerosi precedenti penali documentati a suo carico e reputando ciò implicitamente assorbente rispetto alla circostanza, allegata dalla difesa, che l'imputato avrebbe di recente adottato un regolare stile di vita anche attraverso lo svolgimento di attività lavorativa. Trattasi di motivazione ben lontana dal potersi definire manifestamente illogica. Essa, in quanto tale, risulta insindacabile in questa sede. 8. Manifestamente infondata è, ancora, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen. nella parte in cui prevede l'automatica applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per le condanne a pena non inferiore a tre anni di reclusione, stabilendone una durata prestabilita. La sanzione in esame è, infatti, inserita in un meccanismo punitivo graduale che differenzia la durata della pena accessoria in rapporto a due soglie distinte (tre anni di reclusione per l'interdizione temporanea e cinque anni 13per l'interdizione perpetua) e che, correlandosi all'entità della pena principale inflitta, presuppone pur sempre una valutazione in concreto della gravità del fatto rimessa al potere discrezionale del giudice (che, quindi, ne può escludere l'applicazione ove reputi di determinare la pena principale in misura inferiore agli anni tre di reclusione), sicché, escluso ogni automatismo, la norma non appare irragionevole né, tantomeno, violativa del principio di uguaglianza o, ancor più, distonica rispetto al principio di personalizzazione ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio. E' appena il caso di precisare, ad ulteriore conforto di detto argomentare, come non vi sia alcuna analogia tra la regolamentazione della sanzione accessoria in esame e quella afferente alla previsione di cui all'art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (I.f.) - della quale la Corte delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale con sentenza del 25 settembre/5 dicembre 2018, n. 222 - e che, nel prevedere, per l'ipotesi di condanna per le fattispecie delittuose regolate dalla stessa norma, l'applicazione delle sanzioni accessorie per una invariabile durata di anni dieci, risultava, prima dell'intervento interpretativo appena descritto, per l'appunto connotata da un margine di rigidità ritenuto dalla Corte irragionevole. Detta rigidità, come detto, non è apprezzabile nella normativa in valutazione (così la Corte costituzionale nella sentenza n. 286/99 si è pronunciata sulla disciplina di cui all'art. 29 cod. pen., evidenziandone, sia pur obiter, la sua compatibilità con il sistema costituzionale: «è appena il caso di soggiungere che, nella sua discrezionalità, il legislatore resta libero - sia pure con l'osservanza del principio di razionalità normativa - di determinare i presupposti, i contenuti e la durata della misura, assolvendo la pena accessoria finalità di difesa sociale e di prevenzione speciale»). Seppur attraverso una motivazione succinta, la Corte ha correttamente valutato come infondata detta questione di illegittimità costituzionale ponendosi nel medesimo alveo argomentativo ed a nulla può, poi, rilevare, in senso contrario, il fatto che la stessa, discostandosi in modo incoerente da detta premessa, abbia ridotto la durata della pena accessoria in una misura pari a quella detentiva. 9. Parimenti infondata è l'ultima delle censure difensive veicolate a mezzo del presente ricorso. Reputa, infatti, questa Corte che la motivazione cui la Corte territoriale ha fatto ricorso per rigettare la richiesta difensiva avanzata ai sensi degli artt. 53 e ss. della legge 24 novembre 1981 n. 689, per quanto, ancora una volta, oltremodo sintetica, non possa essere degradata ad una vuota formula di stile, come contestato dal difensore del ricorrente. Il giudice di secondo grado ha infatti escluso che, alla luce dei numerosi e gravi precedenti penali sofferti dal ricorrente, possa formularsi un giudizio prognostico positivo in ordine al fatto che lo stesso, ove ammesso a pena sostitutiva, adeguerà la sua condotta alle 14prescrizioni con la stessa impostegli. Detto giudizio, fondato su una premessa fattuale (i plurimi precedenti) non contestata dalla difesa, appare, sotto il profilo della coerenza logica, tutt'altro che irragionevole e, prima ancora, pienamente aderente ai canoni valutativi imposti dalla legge (l'art 58. primo comma, I. 689/81, dopo aver stabilito che «il giudice... può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» fissa, altresì il principio secondo il quale «la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»). 10. Sulla scorta di quanto sin qui valutato, si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla conferma della condanna del ricorrente in relazione al delitto di detenzione di arma comune da sparo clandestina descritto al capo 1) della reclusione, perché estintosi per prescrizione. Gli ulteriori motivi di ricorso risultano, di contro, infondati di talché se ne impone il rigetto. Per effetto del disposto annullamento della sentenza in relazione ad uno dei delitti per i quali il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna, va rideterminata la pena in relazione al residuo reato di fabbricazione di un'arma comune da sparo clandestina nella misura, già delineata in sede di merito, di anni tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16450/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris