CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 23879/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IB. SORVEGLIANZA di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 29 gennaio 2026ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretoministeriale di proroga del regime differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. pen.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione dell’art. 41 bis Ord. pen e vizio di motivazione.Lamenta il ricorrente come il provvedimento impugnato - che non ha datoconto delle ragioni del reclamo - costituisca mero richiamo alle argomentazionicontenute nel decreto senza alcuna attualizzazione delle esigenze di prevenzione.Il detenuto sta scontando dal 2017 la pena dell’ergastolo e non vi è prova diun suo attuale coinvolgimento nella consorteria mafiosa di riferimento.Il provvedimento non ha vagliato le circostanze addotte dalla difesa asostegno della insussistenza ad oggi di ragioni legittimanti la proroga del regimespeciale e ha fondato le proprie ragioni - come già il decreto aveva fatto - su unamera presunzione di pericolosità.3. Il difensore in data 5 maggio 2026 depositava memoria chiedendo larimessione alla sezione e annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.L’art. 41 bis comma 2 sexies Ord. pen. stabilisce che il ricorso avversol’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha deciso il reclamo avverso ilprovvedimento di proroga del regime speciale possa essere presentato solo perviolazione di legge.In tema di ordinamento penitenziario, anche a seguito delle modificheintrodotte all'art. 41-bis ord. pen. dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, il controllosvolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime didetenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio dilegittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende allamotivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nelprovvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenerecollegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e delcollegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze diordine e di sicurezza. (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mule', Rv. 281361 - 01)Alla luce di tale insegnamento qui ribadito si deve leggere il provvedimentoimpugnato che ha fatto ampio rimando agli elementi di fatto dai quali si evinceche, nonostante la lunga detenzione, il ricorrente ha continuato a mantenere irapporti con il clan di riferimento, ancora attivo, e ne sia elemento apicale;dunque, da un lato, il Tribunale ha svolto il compito suo proprio in sede direclamo e, dall’altro, è evidente l’inammissibilità del motivo che, pur essendoqualificato come violazione di legge, è in realtà un vizio di motivazione, ovverouna doglianza avverso il contenuto della decisione, non condiviso.È ricorribile in cassazione per la sola violazione di legge l'ordinanza con laquale il tribunale di sorveglianza ha deciso sul reclamo avverso il provvedimentodi proroga delle misure di cui all'art. 41 bis ord. penit.; pertanto non ècensurabile il profilo della pretesa illogicità o contraddittorietà della motivazione,ma solo la carenza totale o la mera apparenza della stessa. (Sez. 1, n. 19093 del09/05/2006, Strisciuglio, Rv. 234179 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]