CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31574/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo confermava la condanna del ricorrente per il delitto di furto pluriaggravato; Considerato che l'imputata, con il primo motivo, contesta in modo assolutamente generico, senza alcun confronto con le motivazioni della decisione impugnata, i presupposti per l'accertamento della propria responsabilità penale, con conseguente inammissibilità dell'unico motivo perché carente della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Rilevato che, mediante il secondo motivo, la ricorrente deduce - peraltro in modo generico - che il delitto ascritto si è prescritto; Ritenuto detto motivo manifestamente infondato in quanto il delitto di furto, pluriaggravato ex artt. 625 n. 2 e 7 cod. pen., di natura permanente e protrattosi sino al 31 dicembre 2015, in ragione degli atti interruttivi si prescriverà solo nella data dei 30 giugno 2028; Considerato che la memoria depositata dalla difesa della ricorrente non consente di pervenire a diverse conclusioni circa l'esito dei motivi di ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis