CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43055/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( RUSSIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Genova ha respinto le impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 11/9/2019 del Tribunale di Savona, con la quale entrambi erano stati condanna alla pena di 9 mesi di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001 (capo A) e 20, comma 13, d.P.R. 380/2001 (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la sola Antakova, lamentando l'errata applicazione degli artt. 44 e 20 d.P.R. 380/2001 e 43 cod. pen. e un vizio della motivazione, per non essere stata adeguatamente accertata la volumetria realizzabile nell'area nella quale sarebbero stati commessi gli abusi, giacché tale accertamento era stato fondato sulla relazione tecnica del coimputato [OSCURATO:PERSONA], giudicata falsa, tanto da pervenire alla affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui al capo B, omettendo di tenere conto della volumetria degli edifici interrati, comunque non incidenti sul computo complessivo della volumetria dell'edificio realizzabile. Tale mancata verifica inciderebbe anche sulla configurabilità del delitto di cui al capo B, fondata esclusivamente sulla mancata menzione nella relazione del suddetto [OSCURATO:PERSONA] della volumetria della parte interrata del fabbricato, reato di cui, in ogni caso, mancava la prova dell'elemento soggettivo, ravvisato nei confronti della ricorrente solamente in considerazione della sua veste di committente dei lavori e, come tale, interessata alla loro realizzazione, ben potendo le attestazioni giudicate false essere riconducibili a un errore circa la edificabilità dell'area, dovuto alla omessa considerazione delle aree interrate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo stato affidato a mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità. La Corte d'appello di Genova, nel ribadire l'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati in relazione a tutti e due i reati contestati, ha sottolineato come nel corso di un sopralluogo nell'area interessata dalla realizzazione del fabbricato destinato a civile abitazione e di un magazzino agricolo fosse emersa l'esistenza di altre costruzioni totalmente o parzialmente abusive, perché realizzate in difformità rispetto al titolo edilizio o in assenza di questo (un fabbricato interrato che presentava lievi irregolarità rispetto al progetto; un fabbricato parzialmente interrato a destinazione residenziale abitato dalla ricorrente; un magazzino privo di titolo edilizio; un seminterrato, con destinazione parte a magazzino e parte ad abitazione, utilizzato come abitazione dai suoceri della ricorrente, realizzato in totale difformità dalla concessione), non menzionate in alcun modo nella relazione tecnica, nel piano aziendale e nella tavola planimetrica presentate dall'architetto [OSCURATO:PERSONA], sottoscritte anche dalla Antakova. Le superfici di tali manufatti, pari a circa 160 metri quadri, rendevano irrealizzabili quelli oggetto della nuova edificazione oggetto della contestazione, della superficie di 94,90 metri quadri, con la conseguente sussistenza sia del reato edilizio, non potendo essere realizzate nuove costruzioni, a causa della preesistenza di altri edifici, anche se in parte interrati, sia del falso, essendo stato volutamente taciuto l'effettivo stato dei luoghi, che era evidente e quindi ben noto anche alla committente Antokova, per consentire, nel suo interesse, la realizzazione dei nuovi fabbricati. Si tratta di considerazioni idonee a giustificare la conferma della affermazione di responsabilità, essendo state indicate le ragioni sia della illegittimità del permesso di costruire (derivante dalla non dichiarata esistenza di altri fabbricati che avevano esaurito la suscettibilità edificatoria del fondo, quantomeno per l'ampiezza delle nuove costruzioni in corso di realizzazione, essendo rilevanti in tale valutazione anche gli edifici seminterrati, in quanto nella nozione di costruzione rientra ogni intervento edilizio che abbia rilevanza urbanistica, perché incide sull'assetto del territorio ed aumenta il carico urbanistico, e tali sono pure i piani interrati, cioè sottostanti al livello stradale, così Sez. 3, n. 11011 del 09/07/1999, Boccellari, Rv. 214273, nonché Sez. 3, n. 24464 del 10/05/2007, Iacobone, Rv. 236885); sia della falsa attestazione, logicamente attribuita anche alla ricorrente, che sottoscrisse le dichiarazioni relative allo stato dei luoghi, chiaramente ed evidentemente difformi dalla realtà, con la conseguente corretta affermazione della sua attribuibilità anche alla Antokova. Tali rilievi, non manifestamente illogici, sono stati censurati in modo generico e sul piano delle valutazioni di merito, sia in ordine allo stato dei luoghi, sia a proposito della loro incidenza sul permesso di costruire, sia riguardo alla consapevolezza della falsità delle attestazioni sottoscritte dalla ricorrente, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Ne consegue, in definitiva, l'inammissibilità del ricorso, in quanto affidato a motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.Aet^; L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello dei versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R