CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21873/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18366/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D’ERRICO, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2084/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/7/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI : ritenutoche: Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18366/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 23/6/2023, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannatoEliano [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA]Errico in conseguenza dell’aggressione fisica illecitamente condottadallo Zamponi ai danni dell’at tore; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato l’avvenuta piena dimostrazione, da parte del D’Errico,tanto del fatto illecito ascritto a carico dello Zamponi, quanto delleconseguenze dannose effettivamente sofferte dall’attore; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; MicheleD'Errico resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria ; consideratoche: con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c., 113 c.p.c. e 115 c.p.c. , in relazione all’art.360, comma primo , n. 3 c.p.c. , omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti , in relazioneall’art. 360, comma prima, n. 5 c.p.c. , nullità della sentenza inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. per difetto assoluto dimotivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente e/o carenza di motivazione e/o contraddittorietà della motivazione , per avere la C orte d’appello, così come il Tribunale , ritenuto vera la versione dei fatti avanzata dall’attore di primo grado senza che quest’ultimone avesse fornito la prova e comunque in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, e per non aver consentito all’odierno ricorrente di dimostrare i fatti come da lui esposti e per non avere Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18366/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri considerato le puntuali critiche da lui svolte in ordine al ‘quadro indiziario’ricostruito dal giudice di primo grado; ilmotivo è nel suo complesso infondato ; dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità di tutte le censure avanzate dal ricorrente con riferimento al vizio di cui all’art. 360,primo comma, n. 5 c.p.c., avendo la corte territoriale confermato lasentenza di primo grado sulla base delle stesse ragioni, inerenti alle questionidi fatto indicate a fondamento della decisione impugnata , e dovendotrovare applicazione, al caso di specie, il divieto di cui all’art. 348-ter c.p.c. (disposizione che ha trovato continuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, c.p.c. introdotto dal d.lgs. n.149/2022),per cui , in presenza di una doppia decisione conforme in fatto,il ricorso per cassazione può propo r s i esclusivamente per i motivi dicui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360; parimenti inammissibili devono ritenersi le censure qui illustrate conriferimento alla pretesa violazione degli artt. 2697 c.c., 113 c.p.c. e115 c.p.c., risolvendosi le stesse nella sostanziale prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazionecritica non consentita in sede di legittimità ; alriguardo, è appena il caso di rilevare come l e censur e illustrat e dal ricorrente non contenga no alcuna denuncia del paradigma d i cui all'art.2697 c.c. e di quello d i cui a ll'art. 115 c.p.c., essendosi lo stesso limitatoa denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanzeprobatorie; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unitedi questa Suprema C orte, per cui la violazione dell'art. 2697 c.c. siconfigura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’ onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18366/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri regoledi scomposizione della fattispecie basate sulla differenza t ra fatti costituivied eccezioni (evenienza esclusa nel caso di specie, in cui il giudice ha dato atto dell’effettiva acquisizione di riscontri probatori sufficientiin relazione alla dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi delladomanda risarcitoria proposta dall’originario atto re) , mentre per denunciareviolazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. occorre che il giudicenon abbia posto a fondamento della decisione le prove a ddotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dellanorma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicatoo contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma - cioè dichiarando di non doverla osservare - , o contraddicendola implicitamente - cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio,fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c. -,mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza cheil giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività consentita dal paradigma de ll'art. 116 c.p.c., che nona caso è rubricato alla ‘ valutazione delle prove ’ (cfr. S.U . , Sentenza n.20867 del 30/9/2020, Rv. 659037 e già Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01) ; da ultimo, deve ritenersi totalmente infondata la censura del ricorrente su l preteso carattere apparente della motivazione de lla sentenza:il giudice d’appello , infatti, ha dato conto in modo analitico e coerente degli elementi di carattere probatorio (diversi dalla sola considerazionedella sentenza di patteggiamento della pena applicata acarico dell’odierno istante) nel loro complesso idonei a confermare la Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18366/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri versionedei fatti sulla base della quale l’originario attore aveva fondato lapropria domanda ; correlativamente, la corte territoriale ha spiegato in modo altrettantoanalitico e coerente come la versione dei fatti prospettata dal convenuto dovesse ritenersi totalmente contraddetta dalle evidenzelegate alle conseguenze lesive accertate a carico dell a vittima, sìche del tutto irrilevanti - sia pure per implicito - dovevano ritenersi le istanze istruttorie avanzate dal convenuto per accreditare una versionedei fatti palesemente smentita dalle evidenze processuali già acquisite; sitratta, nel complesso, di un elaborato motivazionale pienamente coerentesul piano logico e corretto in termini giuridici, tale da sottrarsi integralmentealle censure di apparenza e di contraddittorietà avanzate dalricorrente; quanto ai vizi concernenti l’asserita pretermissione, da parte dei giudici del merito, delle istanze istruttorie avanzate dal ricorrente, è appenail caso di sottolineare come questo abbia totalmente omesso di articolarealcuna argomentazione in ordine agli eventuali contenuti (e alrelativo carattere eventualmente decisivo) di tali mezzi di prova , con laconseguente inammissibilità della censura illustrata, in ragione della relativaradicale irrilevanza; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 445 c.p.p. in relazione all’art.360, comma primo, n. 3 c.p.c. per avere - sostanzialmente e di fatto - ritenuto efficace nel giudizio civile la sentenza in sede penale emessaa seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 113 c.p.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo n. 3 c.p.c. , per aver ritenuto veritiera la versione dei fatti posta dall’attore in primo grado a Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18366/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri fondamentodella propria domanda ed aver posto a fondamento della decisionefatti non dimostrati; omesso esame circa fatti decisivi per il giudizioche sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. per n on aver esaminato i fatti esposti dall’odierno ricorrente a propria difesa, in particolare le argomentazioniesposte dall’odierno ricorrente a dimostrazione che le circostanze indicate dal giudice di primo grado non possono essere ritenute indizi gravi pre cisi e concordanti; nullità della sentenza in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente e/o carenza di motivazione e/o contraddittorietà della motivazione in ordinealle circostanze ritenute immotivatamente indizi gravi, precisi e concordantidal giudice di primo grado e dal giudice di secondo grado e in ordine alle argomentazioni esposte dall’odierno ricorrente a dimostrazione che le circostanze indicate dal primo giudice non possonoessere ritenute indizi gravi precisi e concordanti; ilmotivo è infondato ; anche in relazione a tale censura dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità di tutte le doglianze avanzate dal ricorrente con riferimento al vizio di cui all’art. 360 , primo comma, n. 5 c.p.c., avendola corte territoriale confermato la sentenza di primo grado sulla base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, indicate a fondamento della decisione impugnata , e dovendo trovare applicazione,al caso di specie, il divieto di cui all’art. 348 - ter c.p.c. , ut supragià considerato ; parimentiinammissibili devono ritenersi le censure concernenti la pretesa violazione degli artt. 2697 c.c., 113 c.p.c. e 115 c.p.c., risolvendosile stesse nella sostanziale prospettazione di una rilettura nelmerito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18366/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri criticanon consentita in sede di legittimità , così come già diffusamente rilevatoin corrispondenza della decisione del primo motivo; privadi fondamento , inoltre, deve ritenersi la censura concernente l’attribuzione di una qualche valenza probatoria alla sentenza di patteggiamento della pena applicata a carico dell’odierno ricorrente, avendo la C orte d’appello espressamente sottolineato come il primo giudiceavesse rinvenuto elementi probatori sufficienti a confermare la versionedei fatti accreditat a dall’attore prescindendo totalmente dalla valutazionedi tale sentenza ; da ultimo, deve ritenersi totalmente infondata la censura de l preteso carattere apparente della motivazione: varrà anche qui ribadirecome la corte territoriale abbia dato conto in modo analitico e coerente degli elementi di carattere probatorio (diversi dalla sola considerazionedella sentenza di patteggiamento della pena applicata acarico dell’odierno istante) nel loro complesso idonei a confermare la versionedei f atti sulla base della quale l’originario attore aveva fondato lapropria domanda ; correlativamente, la corte territoriale ha spiegato in modo altrettantoanalitico e coerente come la versione dei fatti prospettata dal convenuto dovesse ritenersi totalmente contraddetta dalle evidenzelegate alle conseguenze lesive accertate a carico dell a vittima, sìche del tutto irrilevanti (sia pure per implicito) dovevano ritenersi le istanze istruttorie del convenuto asseritamente volte ad accreditare unaversione dei fatti palesemente smentita dalle evidenze processuali ; sitratta, nel complesso, di un elaborato motivazionale pienamente coerentesul piano logico e corretto in termini giuridici, tale da sottrarsi integralmentealle censure di apparenza e di contraddittorietà avanzate dall’odiernoricorrente; Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18366/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 113 c.p.c. e 115 c.p.c.in relazione all’art. 360, comma primo n. 3 c.p.c.; omesso esame circafatti decisivi per il giudizio che so no stati oggetto di discussione trale parti in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.; nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamenteapparente e/o carenza di motivazione e/o contraddittorietà dellamotivazione; violazione e/o falsa applicazione del principio della preponderanzadell’evidenza; ilmotivo è infondato ; anchequi dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità di tuttele doglianze avanzate dal ricorrente con riferimento al vizio di cui all’art. 360 , primo comma, n. 5 c.p.c., avendo la corte territoriale confermatola sentenza di primo grado sulla base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, indicate a fondamento della decisione impugnata,e dovendo trovare applicazione, al caso di specie, il divieto dicui all’art. 348 - ter c.p.c. di cui si è già detto sopra ; parimentiinammissibili devono ritenersi le censure concernenti la pretesa violazione degli artt. 2697 c.c., 113 c.p.c. e 115 c.p.c., risolvendosile stesse nella sostanziale prospettazione di una rilettura nelmerito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione criticanon consentita in sede di legittimità , così come già diffusamente rilevatoin corrispondenza della decisione del primo motivo; al medesimo profilo di inammissibilità – essendo dirette a prospettareuna rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove – devonoessere ricondotte le considerazioni critiche avanzate riguardo allapretesa violazione del principio della preponderanza dell’evidenza Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18366/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri in relazione al tema della causa riferita all’anosmia lamentata dall’attore; da ultimo, deve ritenersi totalmente infondata la censura di apparenzadella motivazione in relazione all’anosmia accertata a carico della vittima: la corte territoriale, infatti, ha dato conto in modo analitico e coerente degli elementi di carattere probatorio nel loro complesso idonei a confermare la derivazione causale de ll’anosmia lamentatadall’attore come conseguenza dell’ accertato illecito ; sitratta, anche in relazione a tale aspetto della decisione di merito , diun elaborato motivazionale pienamente coerente sul piano logico e correttoin termini giuridici, tale da sottrarsi integralmente alle censure diapparenza e di contraddittorietà avanzate dall’odierno ricorrente ; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 113 c.p.c. e 115c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.; omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.;nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4c.p.c. per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente appar ente e/o carenza di motivazione e/o contraddittorietàdella motivazione , per avere la C orte d’appello, così comeil Tribunale , ritenuto che tutte le spese medico - farmaceutiche di cuialla documentazione prodotta dall’attore in primo grado quale doc. 2fosse riconducibili alle lesioni da l ui subite in conseguenza dei fatti percui è causa; ilmotivo è infondato ; anche in relazione a tale censura dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità di tutte le doglianze avanzate dal ricorrente con riferimento al vizio di cui all’art. 360 , primo comma, n. 5 c.p.c., Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18366/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avendola corte territoriale confermato la sentenza di primo grado sulla base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, indicate a fondamento della decisione impugnata , e dovendo trovare applicazione,al caso di specie, il divieto di cui all’art. 348 - ter c.p.c. , ut supraconsiderato; parimentiinammissibili devono ritenersi le censure concernenti la pretesa violazione degli artt. 2697 c.c., 113 c.p.c. e 115 c.p.c., risolvendosile stesse nella sostanziale prospettazione di una rilettura nelmerito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione criticanon consentita in sede di legittimità , così come già diffusamente rilevatoin corrispondenza della decisione del primo motivo; al medesimo profilo di inammissibilità – essendo dirette a prospettareuna rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove – devonoessere ricondotte le considerazioni critiche su lla riconducibilità causaledelle spese medico - farmaceutiche riconosciute in favore della vittimadell’illecito dello Zamponi ; da ultimo, deve ritenersi totalmente infondata la censura su l preteso carattere apparente della motivazione in relazione alla riconducibilità causale delle spese medico - farmaceutiche riconosciute in favore della suddetta vittima: la corte territoriale, infatti, ha dato conto in modo analitico e coerente degli elementi di carattere probatorio nel loro complesso idonei a confermare detta derivazione causale; e ciò , sulla base di un elaborato motivazionale pienamente coerentesul piano logico e corretto in termini giuridici, tale da sottrarsi integralmentealle censure di apparenza e di contraddittorietà ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 18366/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorrono, in considerazione dell a totalmente irragionevole implausibilità degli argomenti difensivi racchiusi nel ricorso, i presuppostiper la condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, della somma equitativamente determinata nell’importodi euro 5.000,00 , ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c. , nonché perla condanna del ricorrente al pagamento , i n favore della C assa delle ammende, della somma equitativamente determinata nell’importo di euro2.500,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4, c.p.c. ; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a l controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00, oltre agli esborsi liquidati in euro 20