CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 36180/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12788/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, Via G. B. Vico n.22, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, in virtù di procura a margine del ricorso per cassazione; -ricorrente- nei confronti di Agenzia del Demanio, in persona del direttore pro tempore;Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore ; Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore; domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 , presso l’Avvocatura Generale dello Stato, da cui sono rappresentati e difesi ope legis; -controricorrenti- P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani avverso la sentenza n. 966/2019 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il giorno 11 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 ottobre 2022dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione del 2 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA] convenne, dinanzi al Tribunale di Roma, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia del Demanio, l’Agenzia delleEntrate e l’Agenzia del Territorio (oltre ad [OSCURATO:PERSONA], quale agente della riscossione per la Provincia di Latina, rimasta cont umace), domandando la declaratoria di illegittimità, invalidità e inefficacia della procedura esecutiva esattoriale iniziata nei suoi confronti per il recupero di un credito IRPEF inadempiuto,risalente al biennio 1985-1986, e culminata (a seguito di esitonegativo del terzo incanto) nella devoluzione allo Stato del bene immobile staggito, costituito dalla sua casa di abitazione, ubicata in Latina; l’attrice domandò altresì, in via principale, la condanna delle amministrazioni convenute alla retrocessione del bene e, in via subordinata, al risarcimento del danno o, infine, al pagamento dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento. A fondamento delle domande, espose che aveva formulato istanza di rateizzazione del pagamento dell’imposta e che il provvedimento di diniego di tale beneficio, da lei impugnato dinanzi al giudice amministrativo, era stato dapprimasospeso a condi zione della prestazione di idonea garanzia pe r un importo corrispondente al credito tributario (80 milioni di lire); e successivamenteannullato, con sentenza passata in giudicato. Con sentenza 23 aprile 2012,n. 8142, il Tribunale di Roma, esclusa la legittimazione dei convenuti diversi dall’Agenzia delle Entrate (quale attuale titolare dei rapporti tributari già facenti capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze) e dall’Agenzia del Demanio (quale ente preposto allagestione del patrimonio dello Stato), rigettò le domande, sul rilievo che la sospensione del diniego di rateizzazione era rimasta P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani inefficace per la mancata prestazione , da parte dell’istante, della garanzia a cui era condizionata; e che il successivo annullamento del diniego medesimo era stato disposto solo per vizi formali, senza statuiresul diritto della contribuente alla rateizzazione, la cui evidente insussistenza poteva essere valutata incidentalmente; pertanto, la procedura esecutiva immobiliare, culminata nella devoluzione dell’immobile allo Stato, era proseguita e si era conclusa legittimamente. 2. Con citazione del gennaio 2009, M aria [OSCURATO:PERSONA] introdusse, sempre dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], un secondo giudizio nei confronti dellasola Agenzia del Demanio, proponendo domanda di accertamento negativo del credito in forza del quale l’ente le aveva richiesto il pagamentodella somma di Euro 342.857,85, a titolo di indennità per l’occupazione, da parte sua, dell’immobiledevoluto allo Stato in seguito alla conclusione della procedura esecutiva funzionale a l recupero del credito tributario; occupazione asseritamenteprotrattasi sine titulo dal 19 marzo 1998 al dicembre del 2008. A fondamento della domanda, espose che l’occupazione non poteva reputarsi abusiva, stante l’illegittimità della procedura esecutiva, per il cui accertamento ella aveva già introdotto il precedente giudizio; eccepì, inoltre, l’insussistenza di qualsiasi pregiudizio in capo alla pubblica amministrazione, l’arbitrarietà dei calcoli effettuati per la determinazione della sommae, in via subordinata, la prescrizione del credito. Con sentenza 23 aprile 2012, n. 8147, il T ribunale di Roma, dato atto della legittimità della devoluzione del bene all’erario, come accertata nel precedente giudizio appena concluso, e ritenuta applicabile, alla fattispecie, la prescrizionequinquennale, n on interrotta da atti antecedenti alla data di ricezione della richiesta di pagamento (16 dicembre 20 08) , accolse parzialmente la domanda, ritenendo dovutal’indennità di occupazione a fa r tempo dal 17 dicembre 2003 e P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani rideterminandone equitativamente l’imp orto nella somma omnicomprensiva diEuro 100.000,00. 3.Sia la sentenza n. 8142/2012 che la sentenza n. 8147/2012 del Tribunale di Roma furono appellate da [OSCURATO:PERSONA] , la quale convenne dinanzi alla Corte d’appello di Roma il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del Demanio. La Corte d’ appello , riunite le impugnazioni, con sentenza 11 febbraio 2019, n. 966 le ha rigettate, per quanto ancora rileva, sulla base delle seguenti considerazioni: I-il motivo di appello che aveva investito l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui la sospensionedel provvedimentodi diniego di rateizzazione, disposta dal TAR , non aveva avuto effetti nella procedura esecutiva, era generico e , dunque , inammissibi le ai sensi dell’art.342 cod. proc. civ.; l’appellante infatti, aveva dedotto che tale affermazione, basata sul rilievo della mancata prestazione della cauzione da parte del debitore, era erronea perché comunque il provvedimento del giudice amministrativo, debitamente portato a conoscenza dell’amministrazione, « avrebbe dovuto imporre al creditore un comportamento processuale di maggior rigore e prudenza, restando in attesa dell’esito definitivo della vertenza amministrativa»; tale deduzione, però, difettava di specificità in quanto non evidenziava “parti individuate” della sentenza a cui la doglianza era riferita e non esplicitava la violazione in cui ilgiudice di primo grado sarebbe incorso; II- con riguardo all a legittimità della procedura esecutiva e al la validità del provvedimento di devoluzione dell’immobile staggito allo Stato, a prescindere dai rilievi compiuti dal giudice di primo grado in ordine all’inefficacia dell’ordinanza cautelare di sospensionedel diniego di rateizzazione (per mancata prestazione della garanzia a cui era condizionato) e alla mancata statuizione sul re l ativo diritto da par t e della successiva sentenza di annullamento del di niego medesimo P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani (fondata sul rilievo di meri vizi formali del provvedimento ), doveva osservarsi che l’Erario era soggetto terzo rispetto al creditore procedente, sicché, in applicazione del principio per cui non ha effetto riguardo all’assegnatario la nullità degli atti che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione, doveva ritenersi che l’eventuale illegittimità del diniego di rateizzazione (29 aprile 1997) , successivamente accertata con sentenza di annullamento delgiudice amministrativo (20 ottobre 2006), non poteva inficiare il provvedimento di devoluzione(19 marzo 1998); III-quanto alla domanda subordinata di risarcimento del danno (quella di ingiustificato arricchimento era inammissibile per difetto di residualità), qua nd’ anc he si fosse omesso di considerare che la pubblica amministrazione , prima di proseguire l’esecuzione, aveva debitamente richiesto allacontribuente, peraltro invano, la prestazione di polizza fideiussoria – e quand’anche , pertanto , si fosse giunti a profilare, in astratto, una responsabilità dell’ amministrazione medesima, ai sensi degli artt. 2043 cod. civ. e 96, secondo comma, cod. proc. civ., peri danni derivanti da ll’illegittima prosecuzione della procedura esecutiva– avrebbe d ovuto pur sempre riconoscersi che non vi era prova del nesso causale tra la condotta del creditore procedente e la vendita dell’immobile ad un prezzo non inlinea con i prezzi correnti del mercato ; ciò, in quanto , lungi dall’ essersi raggiunta la dimostrazione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe p agato le rate, ove fosse stata accolta la sua istanza di dilazione, vi erano piuttosto elementi per ritenere dimostrato il contrario , in ragione delle non contestate circostanzeche ella, già in pre ce denza , e ra stata ammessa senza esito allarateizzazione e che, in seguito all’ordinanza del Tar, aveva omesso di versarela prevista cauzione; IV- infine, non era censurabile , sotto il profilo della pretesa eccessività della somma liquidata, la decisione volta a ridetermin are l’importo,dovuto dall’appellante a titolo di indennizzo per occupazione P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani abusiva dell’immobile dopo il 19 marzo 1998, nella somma di Euro 100.000: ciò, in quanto il giudice aveva proceduto ad un liquidazione omnicomprensiva, vo l ta a coprire anche il pe riodo successivo al dicembre 2008 ( dies ad quem del la richiesta di pagamento formu l a ta dall’Agenzia del Demanio), sino al momento dell’effettivarestituzione del bene occupato; in funzione della delibazione della censura di eccessività della somma, pertanto, l’appellante avrebbe dovuto allegare che il rilascio era effettivamente avvenuto e precisare la data in cui era avvenuto, mentre, in mancanza di tale allegazione, la doglianzadoveva reputarsi generica. 4. Avverso la sentenza della Corte romana [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,s orretto da cinque motiv i . Hannoresistito con unico controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del Demanio. Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendonessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Laricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo («ricorso ex artt. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.in relazione ad art. 348 ter 3° comma cod. proc. civ. – violazione da parte dei giudici di merito della Corte di Appello del disposto degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ.nel testo di cui alla Legge 134/2012 per avere ritenuto come non validamente proposto il motivo di gravame relativo agli effetti della sospensione da parte del Tar nei confronti della procedura esecutiva, erronea e contraddittoria valutazione del motivo di appello»), [OSCURATO:PERSONA] la menta che la Corte territoriale abbia P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani «disatteso»,in quanto generico, il motivo di appello diretto a censurare l’affermazione della sentenza di primo grado, secondo la quale la sospensione del diniego di rateizzazione, dispostadal TAR, non aveva prodotto effetti nella procedura esecutiva a causa della mancata prestazione, da parte sua, della prevista cauzione. Deduce che essa aveva invece specificamente allegato, nell’atto di appello, che, a prescindere dalla omessa prestazione della garanzia , comunque l’emissione del provvedimento cautelare,tempestivamente notificatoall’amministrazione, avrebbe dovu to imporre a ques t ’ultima (creditrice procedente) « un comportamento processuale di maggior rigore e prudenza, restando in attesa dell’esito definitivo della vertenza amministrativa» ed evitando di proseguire illegittimamente la procedura espropriativa. Conclude che, pertanto, con tale allegazione ella aveva proposto una ragione di impugnativa rispettosa dei requisiti minimi di ammissibilità dei motivi di gravame. 1.1.Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha dato atto che l’appellante, nell’atto di impugnazione, aveva censurato l’affermazione del giudice di primo grado, circa l’ inefficacia del provvedimento cautelare sulla procedura esecutiva, con il rilievo che la sua emissione, nota al creditore procedente, avrebbe dovuto imporrea quest’ultimo un comportamento processuale di maggiorrigore e pruden z a. Dopo aver dato atto di ciò, l a Corte d ’ appello , però, ha anche evidenziato che tale allegazione,ex se, non offriva alcuna indicazione in ordine allaviolazione in cui sarebbe incorso il p rimo giudice , né era riferita ad una parte “individuata” della sentenza impugnata, così rendendo la doglianzacarente del necessario requisito della specificità. Il giudizio espressodalla Corte di merito è corretto , poiché gli artt.342 e 434 cod. proc. civ. vanno in terpretati nel senso che l’impugnazione, pur non dovendo essere articolata con l’utilizzo di P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 12788/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani forme sacramentali e pur non dovendo offrire un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, deve però contenere, a pena di inammissibilità, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. 30/05/2018, n. 13535; Cass.17/12/2021, n. 13535). Nel caso disp ecie, il necessario grado di specificità del motivo di gravameesigeva che l’appellante desse conto della circostanza che la tesi circa la necessità che la pubblica amministrazione procedente tenesseun comportamento processuale di maggior rigore e prudenza era stata effettivamente sottoposta al giudice di primo grado, precisando anche quando ciò fosse avvenuto nell’ambito del processo. In mancanza di tale precisazione,la doglianza era rimasta generica e correttamenteè stata ritenuta inammissibile. 2.Con il secondo motivo («ricorso ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 2909 cod. civ. – illegittima prosecuzione della procedura espropriativa di acquisizione al demanio da parte dell’Agenzia delle Entrate nonostante l’avvenuta sospensione cautelare a mezzo dell’ordinanza del Tar dell’ordinanza che negava la possibilità di rateizzazione del debito da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], reintegrazione nella proprietà ovvero diritto al risarcimento dei danni del contribuente»), la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto legittima la prosecuzione della procedura espropriativa e il provvedimentoconclusivo di devoluzione del bene immobile al lo Stato , non ostante il provvedimentocautelare emesso dal TAR nel corso della medesima. Evidenzia che tale prosecuzione, ignorando il predetto provvedimento cautelare, l’aveva privata della possibilità di esercitare il diritto alla rateizzazione riconosciuto dalla legge a tutela del contribuente; e ciò «al di là della circostanza che nello stesso provvedimento fosse previsto il versamento di una cauzione». P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], i noltre , che la successiva sentenza di annullamento del provvedimento(il diniego di rateizzazione) precedentemente sospeso , passata in giudicato, avrebbeesplicato efficacia ex tunc , restituendole retroattivamente il diritto ad ottenere la rateizzazione indebitamente negatale; diritto che ella non aveva po tuto esercitare in ragione della prosecuzione della procedura espropriativa, culminata nella illegittima privazione del bene. Concludeche, in ragione di tale illegittimità , ella avrebbe do vuto essere reintegrata nella proprietà dell ’immobile o q uanto meno risarcitadel danno subìto. 2.1.Anche questo motivo è inammissibile. Il giudizio di legittimità della procedura espropriativae del decreto conclusivodi devoluzione del bene staggito al patrimonio dello Stato è stato espresso dalla Corte d ’ appello sul la base di una ratio decidendi diversa e ulteriore rispetto a quella posta a fondamento della decisione di primo grado. Il Tribunale aveva reputato, per un verso, che la sospensione del diniego di rateizzazione era rimasta inefficace perché la contribuente non aveva versato la cauzione a cui essa era subordinata e, per altro verso, che l’annullamento definitivo, a procedura espropriativa ormai conclusa da c irca otto anni, del provvedimento precedentemente sospeso, disposto per vizi formali, non incideva sulla pacifica insussistenza del diritto della contribuente ad ottenere la rateizzazione richiesta, atteso che essa aveva già beneficiato della massima rateizzazione concedibilein base alla normativa vigente . La Corte d’appello ha ritenuto che,a prescindere dai rilievi compiuti dal giudice di primo grado, la circostanza che l’Erario fosse soggetto terzo rispetto al creditore procedente avrebbe comportato l’applicazione, nei suoi confronti, del principio secondo cui non ha effetto riguardo all’assegnatario la nullità degli atti che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione,di talché l’eventuale illegittimità P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani del diniego di rateizzazione, successivamente accertata dal giudice amministrativo, non avrebbe potuto inficiare il provvedimento di devoluzione. Questa ulteriore ratio decidendi non è stata in alcun modo censurata con il motivo di ricorso per cassazione in esame, il quale, anziché contestare le ragioni in base alle quali il giudice del merito ha escluso la dedotta illegittimità della procedura espropriativa, è stato piuttosto rivolto all’illustrazione degli effetti reintegratori e risarcitori del suo accertamento. Anche con riguardo alla diversa ratio decidendiposta a fondamento della decisionedel T ribunale, comunque richiamata anche dalla Corte di appello, la ricorrente non ha formulato una specifica censura, limitandosi soltanto ad accennare alla circostanza relativa al mancato versamentodella cauzione imposta dal provvedimento cautelare reso dal giudice amministrativo, ma senza chiarire le ragioni per le quali, al contrario di quanto ritenuto d al giudice del merito, tale mancato versamento non avrebbe inciso sull’efficacia del provvedimento cautelare. Il motivo in esame è dunque inammissibile , in quanto difetta di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata. Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure non pertinenti rispetto al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.(Cass. 03/08/2007, n. 17125; Cass. 18/02/2011, n. 4036). L’esigenza di specificità del motivo di ricorso esige , in altre parole, la sua riferibilità alla decisione di cui s i chiede la cassazione, non essendo ammissibili nel giudizio di legittimità doglianze non aventi specifica attinenza alle ragioni che sorreggono la sentenza sottoposta ad impugnazione (cfr., in tema, Cass. 31/08/2015, n. 17330). P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 2.2. Ove si potesse esamina re, al di là della illustrata – ed assorbente – ragione di inammissibilità, anche il merito, il secondo motivo di ricorso sarebbe pure infondato. Sarebbe infatti dirimente, al riguardo, il rilievo circa l’omessa prestazione della garanzia imposta dal provvedimento cautelare reso dal giudice amministrativo,che ne costituiva condizione di efficacia , il mancato avvera men to della quale comportava la perdurante operatività del diniego di rateizzazione e autorizzava la pubblica amministrazione a proseguire legittimamente nella procedura esecutiva. Nella sentenza impugnata si d à atto, del resto, della circostanza incontestata che l’ amministrazione creditrice , « prima di proseguire nella procedura , aveva, in ossequio al provvedimento di sospensiva del T AR , ri chiesto invano la prestazione di polizza fideiussoria» (pag. 19). 3.Con il terzo motivo (« ricorso per violazione dell’art. 96, 2 ° comma cod. proc. civ.in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. alla luce della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 54 d.P.R. n.602/73 e dell’art. 2043 cod. civ. per aver ritenuto non provato il nesso causale tra il comportamento del creditore procedente ed il danno lamentato dal contribuente»), [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata nella partein cui, pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno , ha ritenuto che non vi fosse prova del nesso causale tra la condotta del creditore procedente e la vendita dell’immobile ad un prezzo non in linea con i prezzi correnti del mercato. Deduce che nella fattispecie avrebbe dovuto farsi applicazione dell’art.96, comma secondo, cod. proc. civ. (non già dell’art. 2043 cod. civ.), il quale, peril caso in cui si accerti che il creditore procedente ha agito senza la normale prudenza, stabilisce, attraverso il rinvio al comma primo della medesima disposizione, che la liquidazione del danno è effettuataanche d’ufficio nella sentenza. P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 3.1.Anche questo motivo è inammissibile per difetto di specificità in relazioneal tenore della statuizione impugnata. La Corte d’appello, infatti, pronunciando negativamente sulla domanda subordinata risarcitoria, ha aggiunto alle rationes decidendi già poste a fondamento del rigetto della domanda principale di accertamento di illegittimità della procedura es ec utiva e di condanna allaretrocessione del bene, un’ulteriore ragione decisoria, costituita dal rilievo della mancata dimostrazione del nesso causale tra condottadel creditore e danno del debitore . Secondo la Corte territoriale, quindi, oltre ad essere esclusa l ’illegittimità stessa della prosecuzione della procedura esecutiva (per le ragioni più sopra richiamate), sarebbe escluso, altresì, l’ulteriore elemento costitutivo dell’eventuale illecito ipotizzabile a carico della pubblica amministrazione, costituito dal nesso causale tra fatto e danno. Non si verte, dunque, in ipotesi di liquidazione di un danno già accertato (rispetto al quale si pongano problemi di quantificazione), ma in ipotesi di ritenuta mancata integrazione dei requisiti costitutivi dell’illecito. Deve, in conseguenza, ritenersi inconferente ed aspecifico il richiamo all’applicabilità dell’art.96, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede la liquidazione officiosa del danno. 4.Con il quarto motivo («incostituzionalità dell’art. 85 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 602 nel testo all’epoca vigente dichiarata con sentenza n. 281 del 2011 della Corte Costituzionale applicabile alla fattispecie per essere stato acquisito al patrimonio del Demanio il bene immobile ad un prezzo inferiore a quello dell’incanto andato deserto»), la ricorrente deduce che la devoluzione al patrimonio dello Stato dell’immobile di sua proprietà, oggetto della procedura esecutiva illegittimamente proseguita, era stata effettuata ai sensi dell’art.85 del d.P.R. n. 602 del 1973, che consentiva il pagamentodel minor prezzo tra quello base del terzo incanto andato deserto e l’ammontare del debito erariale, senza tenere conto del valore venale del bene. P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, pereffetto dell’applicazione di questa norma , ella aveva subìto un rilevante pregiudizio, atteso che l’incanto andato des er t o aveva avuto come prezzo base la somma di Lire 233.333.000, mentre l’assegnazione allo Stato era stata fatta per la minor somma di L i re 78.008.782. Evidenzia, che, peraltro , l’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973 era stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 281 del 2011, proprio nella parte in cui prevedeva che l’assegnazione dell’immobile allo Stato avesse luogo « per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la sommaper la quale si procede», anziché per il prezzo base del terzo incanto. Sostiene che tale pronuncia – in forza della quale ella avrebbe avuto diritto a percepire una somma molto maggiore rispetto a quella corrispondente all’ammontare del suo debito fiscale– avrebbe dovuto esplicare i propri effettinel presente giudizio, in funzione della declaratoria di illegittimità del procedimento esecutivo dalei subìto. Il motivo è ulteriormente illustrato nella memoria depositata dalla ricorrente in vistadell’udienza. La ricorrente, prendendo posizione sull’affermazioneformulata dal ProcuratoreGenerale nelle sue conclusioni (secondo cui l’ assegnazione dell’immobile allo Stato, avvenuta con decreto del 7 aprile 1998, sarebbe definitiva e intangibile , non potendo estendersi l ’ effetto retroattivo della declaratoriadi incostituzionalità di una norma di legge ai rapporti ormai esauriti,quali quelli definiti per avvenuta formazione del giudicato), deduce che, al contrario, nella fattispecie il giudicato non si sarebbe ancora formato, atteso che l’azione di accertamento dell’illegittimità della procedura espropriativa era stata esperita, con citazione del 7 aprile 2008, entro il decennio dal provvedimento di retrocessione del 7 aprile 1998. 4.1.Anche questo motivo è inammissibile. Con esso, infatti, non viene prospettata una doglianza concernente vizi della decisione impugnata, ma viene dedotta un’ ulteriore ragione P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani di illegittimità della procedura esecutiva, ed in particolare del provvedimentod i assegnazione , che sa rebbe sopravvenuta in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973, il cui effetto retroattivo dovrebbe coinvolgere anche il rapportotra la ricorrente e la pubblica amministrazione procedente, da reputarsi nonancora esaurito. Tali deduzioni, riguardando profiliestranei alle rationes decidendi della sentenza oggetto di ricorso per cassazione, devono ritenersi, per principio generale, inammissibili, ove non vengano formulate unitamente alla allegazione e alla prova che le stesse fossero già state tempestivamente sottoposte al giudice del merito e che da questi siano state illegittimamente pretermesse o taciute. Infatti, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito delle suddette questioni (Cass. 13/06/2018, n. 15430; Cass.09/08/2018, n. 20694). 4.2.Ove si potesse esaminare, al di là della assorbente ragione di inammissibilità appena illustrata , anche il merito, il quarto motivo sarebbe pure infondato. Come condivisibilmenteosservato dal Procuratore Generale, infatti, le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazionedal giorno successivo alla pubblicazione della decisione di incostituzionalità, la cui efficacia retroattiva, peraltro, non si estendeai rapporti ormai esauritirispetto ai quali è sceso il giudicato. P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] caso di specie, per effetto del provvedimento di assegnazione del 7 aprile 1998, la devoluzione del bene staggito allo S tato aveva il crisma della definitività , non resa oggetto delle impugnazioni proprie del processo al cui esito era stata pronunciata, né - così - inficiata da un’azione risarcitoria successiva di circa dieci anni : di conseguenza nessun effetto poteva esplicare, sull’assegnazione medesima, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973. 5. Con il quinto motivo ( « viola zione dell’art. 2043 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. – inesistenza del danno erariale riconosciuto dalla gravata sentenza per l’occupazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’immobile stante l’impugnata illegittima attribuzione dello stesso al patrimonio demaniale dello S tato anche per violazione delle regole del giusto processo esecutivo , irragionevolezza della norma che prevede l’attribuzione al demanio dell’immobile pignorato»), la ricorrente censura la sentenza impugnata , nella parte in cui, rigettando l’appello avverso la sentenza n.8147/2012 del Tribunaledi R oma, ha confermato la sua condanna al pagamento della somma omnicomprensiva di Euro 100.000, a titolo di indennità per occupazione abusiva. Deduce che «l’accertata esistenza» (p. 18 del ricorso) di un comportamento illegittimo da parte della pubblica amministrazione nella prosecuzione e nel compimento della procedura espropriativa e, per altro verso , l’ inesistenza di qualsiasi comportamento colposo da parte sua,escluderebbero la configurabilità di un da n no erariale a lei imputabile, fondandopiuttosto, al contrario, un suo diritto risarcitorio nei confronti dell’Erario. 5.1. Anche quest’ultimo motivo è inammissibile per difetto di specificità,poiché muove da un presupposto – l’accertata esistenza di un comportamentoillegittimo della pubblica amministrazione – il quale non tiene conto del fatto che, al contrario, il giudice del merito ha P.U. 18.10.2022 N. R.G. 12788/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani ritenuto pienamente legittimi la procedura esecutiva svolta e il provvedimentodi devoluzione dell’immobile allo S tato, giudicando , per converso, abusiva la sua perdurante occupazione dell’immobile medesimo; né vengono censurate le ragioni poste a fondamento del predetto giudizio. 5.2. In ogni caso, anche questo motivo sarebbe infondato se potesse essere esaminato nel merito, attesoche, come si è ripetuto, la mancata prestazione della garanzia (debitamente richiesta dall’amministrazione in ossequio al provvedimento cautelare del giudice amministrativo) precludevaa tale provvedimento di produrre i suoi effetti sospensivi del diniego di rateizzazione, sicché l’amministrazione procedente era autorizzata a proseguire legittimamentela procedura espropriativa. 6.In definitiva, il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 8.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del la parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00,oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.