CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 17100/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 9 maggio 2022, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Napoli, pronunciata il 29 luglio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 81, secondo comma, 110, 629, secondo comma, cod. pen. in relazione all'art. 628, terzo comma, nn. 1 e 3, 416-bis 1 cod. pen., ha riconosciuto a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato le pene, confermando nel resto la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e all'applicazione della recidiva contestata, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e si limita ad evocare genericamente presunte carenze motivazionali in relazione all'applicazione della recidiva, che nella specie risulta essere stata disapplicata sin dal giudizio di primo grado; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo dei ricorsi, con il quale genericamente si censura il difetto della motivazione in ordine al mancato riconoscimento al solo Sorrentino della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è finalizzato ad ottenere un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, come tale estranea al sindacato di legittimità e, comunque, è manifestamente infondato avendo la Corte evidenziato, con motivazione esente da criticità giustificative, le ragioni per cui, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, non poteva essere riconosciuto al Sorrentino un ruolo marginale nella vicenda e ha altresì ribadito l'irrilevanza del fatto che egli non aveva materialmente formulato la richiesta estorsiva; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in relazione al riconoscimento agli imputati delle circostanze attenuanti generiche in misura solo equivalente alle contestate aggravanti diverse da quella di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02) e nel caso di specie, a pagina 7, la Corte ha ritenuto il disvalore connesso alla gravità della condotta, commessa da più persone riunite di elevatissimo spessore criminale, ostativo a un bilanciamento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza, fermo restando che la disapplicazione della recidiva aveva già contribuito a riequilibrare il trattamento sanzionatorio in concreto irrogato; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto agli imputati, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio e di ragionamento illogico e non ha violato il divieto di reformatio in peius il giudice di appello poiché ha determinato la pena base in misura comunque inferiore a quella stabilita dal giudice di primo grado, tenuto conto del fatto che il primo giudice aveva definito la pena base al netto della decurtazione del tentativo indicandola in sei anni di reclusione, laddove la Corte di appello, al netto della diminuzione per il delitto tentato applicava una pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, all'evidenza inferiore; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023