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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 08698/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14517/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat i in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19; -ricorrenti - contro AUSL Teramo, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata per legge in R oma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - contror icorrente - Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’Aquila n. 1022/2016pubblicata il 1° dicembre 2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato presso il Tribunale di Teramo gli attuali ricorrenti, assieme ad ulteriori 66 parti, tutti infermieri od infermieri generici esperti presso l’AUSL Teramo, hanno chiesto l’annullamento della graduatoria per l’attribuzione della progressione economica orizzontale approvata con delibera del DG n. 414 del 21 aprile 2011 e l’accertamento di chi tra essi avesse diritto al beneficio.

Essi hanno contestato il fatto che, essendo stata predisposta una graduatoria per ottenere una progressione economica orizzontale per categoria C, poiché il punteggio massimo possibile era stato conseguito da un numero di candidati eccessivo in relazione alle disponibilità del fondo costituito a tal fine, la P.A. aveva illegittimamente inserito dei nuovi criteri di valutazione, integrativi di quelli fissati in data 20 luglio 2010, senza consultare le organizzazioni sindacali ed a procedura conclusa, fra cui la c.d. anzianità complessiva.

Il Tribunale di Teramo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 758 del 2015, ha rigettato il ricorso.

Gli attuali ricorrenti, assieme ad altri interessati, hanno proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1022/2016, ha respinto. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

L’AUSL Teramo si è difesa con controricorso.

Parte controricorrente ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. e del principio devolutivo dell’appello in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che era passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado che aveva accertato la legittimità del criterio e delle modalità di valutazione indicati nel verbale del 20 luglio 2010.

Con il secondo motivo essi contestano la violazione degli artt. 100 e 414 c.p.c. e 2697 c.c., l’insufficienza della motivazione in ordine all’onere di allegazione e l’omessa motivazione quanto all’interesse a ricorrere.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt.164 e 414 c.p.c. e la nullità del procedimento, in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l’indeterminatezza del ricorso avrebbe portato alla sua inammissibilità, dovendo, invece, essere concesso un termine ex art. 164 c.p.c.

Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono dell’erronea valutazione e/o del travisamento di una prova decisiva per il giudizio, in particolare del verbale di riunione dell’11 novembre 2010, in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che le parti sindacali avevano raggiunto, in tale occasione, un accordo in ordine al criterio da applicare in ipotesi di parità di punteggio.

Con il quintomotivo essi prospettano la violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che il loro secondo motivo di appello sarebbe stato nuovo, in quanto, in realtà, esso sarebbe stato prospettato già in primo grado, avendo essi ricorrenti contestato la legittimità del nuovo criterio dell’anzianità complessiva utilizzato dalla P.A., in particolare nelle note del 12 settembre 2012, ove si era rappresentato che l’adozione di siffatto nuovo criterio di valutazione delle domande avrebbe dovuto comportare una riapertura dei termini del bando.

Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 12 d.P.R. n. 487 del 1994, 3 e 6 del regolamento aziendale allegato al verbale di riunione tenutasi il 20 luglio 2010, nonché del principio di predeterminazione dei criteri e della trasparenza amministrativa e dell’art. 97 Cost. atteso che la corte territoriale avrebbe errato nel non ritenere che il criterio dell’anzianità complessiva fosse non semplicemente residuale, ma nuovo ed ulteriore.

Inoltre, non sarebbe stata data prova che i dipendenti fossero stati invitati ad integrare le loro domande.

Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la loro connessione, sono inammissibili.

L’intero ricorso si fonda principalmente sulla contestazione dell’applicazione alla procedura in esame, ad opera della P.A., dei criteri proposti dalla RSU aziendale in occasione di un incontro con i sindacati avvenuto l’11 novembre 2010.

Infatti, detta procedura era stata indetta in forza delle regole fissate con precedente verbale del 20 luglio 2010, facendo ricorso alle quali, però, si era verificata una situazione in presenza della quale il numero dei potenziali aventi diritto alla progressione era troppo elevato rispetto alle risorse finanziarie disponibili, in quanto il punteggio massimo era stato conseguito da troppi partecipantie non erano stati previsti ulteriori metodi per operare una scelta conclusiva.

Al fine di risolvere la situazione che si era venuta a creare, era stato chiesto dalla RSU aziendale un nuovo incontro, tenutosi l’11 novembre 2010.In seguito a tale secondoincontro, la P.A. aveva utilizzato i citati criteri,menzionati nel verbale del l’11 novembre 2010, i quali erano stati accettati solo da quattro delle sei sigle sindacali coinvolte; in particolare, quello dell’anzianità complessiva aveva condotto ad escludere dalla progressione economica orizzontale in esame i ricorrenti.

La mancata unanimità delle sigle sindacali quanto alla scelta dei criteri da impiegare per risolvere la situazione creatasi è qui criticata dai ricorrenti.

Essi non tengono conto, però, che la progressione economica orizzontale non rientra fra le procedure concorsuali, tanto che non è regolata dal d.P.R. n. 497 del 1994, ma dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del principio di selettività (Cass., Sez.

L, n. 214 dell’8gennaio 2018).

Ne deriva che, da un lato, il datore di lavoro pubblico, una volta dato inizio all’iter di tale progress ione e concordati i relativi criteri con i sindacati, deve portare a compimento la selezione , ma , dall’altro, egli deve tenere conto delle risorse finanziarie disponibili, non essendo possibile, diversamente dal caso delle procedure concorsuali, che una pr ogressione orizzontale possa avvenire in assenza di concreta ed attuale copertura economica(Cass., Sez.

L, n. 12562del 22 maggio 2018 ) .

La P.A., quindi, non poteva riconoscere la progressione economica in questione se non nei limiti delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo regolato dall’art. 9 del CCNL 31 dicembre 2009, come accertato dalla corte territoriale.

Pertanto, poiché tali risorse non erano sufficienti, inevitabilmente l’AUSL di Teramo aveva dovuto ridurre i posti destinati alla progressione economica e individuare ulteriori regole per scegliere i dipendenti che ne potevano beneficiare.

Nella scelta di siffatte ulteriori regole, la Pubblica amministrazione era tenuta ad agire secondo buona fede e correttezza, al fine di stabilire un criterio il più possibile oggettivo e non discriminatorio, in quanto collegato alle competenze lavorative del dipendente.

In particolare, non occorreva un accordo sul punto con i sindacati, essendo sufficiente che la P.A. li avesse incontrati per discutere una proposta che proveniva dalla RSU aziendale.

Inoltre, ritiene questo Collegio di affermare il principio che, qualora una procedura di progressione economica orizzontale non possa concludersi perchépiù dipendenti si sono classificati ex aequoin base alle regole concordate con i sindacati e le risorse finanziarie esistenti e disponibili nell’apposito fondo non sono sufficienti a consentire il riconoscimento di tale progressione a tutti i lavoratori in questione, chi contest i , in sede giudi ziaria, i criteri in seguito unilateralmente sceltie seguit i dalla P.A . , al fine di individuare comunque , fra coloro che si trovano nella stessa posizione in graduatoria, gli aventi diritto a dettaprogressione, ha l’onere di indicare , a pena di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse,quale regola, desumibile da fonti legislative o contrattuali o dai principi di correttezza e buona fede, avrebbe dovuto essere applicata e che dall’utilizzo di siffatta regola sarebbe derivato un esito a lui favorevole, in quanto avrebbe così ottenuto il beneficio economico al quale aspirava.

I ricorrenti avrebbero allora dovuto criticare non tanto il fatto che, in occasione dell’incontro dell’11 novembre 2010, non si fosse raggiunta un’intesa fra le sigle sindacali, ma l’illegittimità della regola scelta dal datore di lavoro pubblico per completare la progressione economica orizzontale compatibilmente con le risorse esistenti, per contrarietà ai principi di correttezza e buona fede o per violazione di legge o della contrattazione collettiva, indicando il diverso criterio, a loro più favorevole, che doveva trovare ingresso.

Essi non hanno impostato, però, in questo modo il loro ricorso.

Nel caso in esame, i lavoratori hanno lamentato che il criterio dell’anzianità complessiva non avrebbe potuto essere utilizzato, ma non hanno detto quale altro precetto, ricavabile dall’accordo del 20 luglio 2010, dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dai principi di correttezza e buona fede, sarebbe stato violato né hanno prospettato l’esistenza di regole alternativ e che li avrebbero fatti preferire ai vincitori della citata graduatoria.

Al contrario, essi non sono stati neppure in grado di indicare nei vari gradi di giudizio quali fra i lorocolleghi non avessero diritto alla progressione economica orizzontale, palesando, piuttosto, una volontà di ricevere il beneficio de quo a prescindere dall’esposto vincolo finanziario.

Ciò è stato chiarito pure dalla corte territoriale, la quale ha evidenziato che i ricorrenti non avevano allegato in che modo la concessione di un nuovo termine per il deposito di ulteriore documentazione, da loro reclamato nei motivi di appello, avrebbe portato ad una modificazione, ad essi favorevole, della graduatoria, non avendo precisato quali circostanze avrebbero comunicato alla P.A. ( sul punto, essi non hanno presentato una specifica contestazionecon il ricorso per cassazione).

Peraltro, gli stessi ricorrenti hanno riportato a pagina 24dell’atto di impugnazione il contenuto della deposizione del teste Ciarrocchi, il quale aveva confermato che la P.A. aveva “invitato tutti i dipendenti ad integrare le domande affinando i criteri di selezione”.

Per ciò che concerne gli altri profili di doglianza sopra esposti, si osserva che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno criticato, nei gradi di merito, il contenuto del verbale del 20 luglio 2010, del quale, anzi, hanno reclamato e ventualmente una più corretta applicazione.

La Corte d’appello di L’Aquila ha accertato che i ricorrenti non avevano individuato,poi, come sarebbe stato loro onere, quali errori, nell’applicazione del criterio riportato al punto 6 del verbale del 20 luglio 2010, vi sarebbero stati e, pertanto, ha accertato l’inammissibilità del motivo di appello sul punto, evidentemente in ragione della sua genericità, atteso che si fondava, nella sostanza, sugli esiti di una CTU che avrebbe dovuto essere ammessa per individuare illegittimità non elencate neppure dai detti ricorrenti.

Neppure la contestazione concernente l’applicazione dell’art. 164 c.p.c. è ammissibile, se non altro perché sollevata per la prima volta nella presente sede e in quantola Corte d’appello di L’Aquila non ha dichiarato inammissibile l’appello, ma ha semplicemente ritenuto l’inammissibilità del primo motivo di tale gravame e la tardività e genericità del secondo.

Il ricorso è, quindi, inammissibile perché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non hanno , sin dall’instaurazione della controversia, né indicato il criterio alternativo che la P.A. avrebbe dovuto seguire per concludere la procedura di progressione economica orizzontale in esame in luogo di quello in concreto utilizzato né individuato quale violazione della legislazione vigente, della contrattazione collettiva e dei principi di correttezza e buona fede sarebbe stata imputabile alla medesima Pubblica amministrazione, diversa dal non avere agito, dopol’incontro dell’11 novembre 2010, con l’accordo di tutte le sigle sindacali né affrontato la questione, esaminata dalla corte territoriale, concernente l’assenza di fondi sufficienti per accordare anche a loro, oltre che agli altri interessati, il beneficio economico al quale aspiravano. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo deiricorrenti di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna i ricorrenti a rifondere aparte contro ricorrente le spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 p er compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, come modifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14517/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat i in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19; -ricorrenti - contro AUSL Teramo, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata per legge in R oma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - contror icorrente - Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’Aquila n. 1022/2016pubblicata il 1° dicembre 2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato presso il Tribunale di Teramo gli attuali ricorrenti, assieme ad ulteriori 66 parti, tutti infermieri od infermieri generici esperti presso l’AUSL Teramo, hanno chiesto l’annullamento della graduatoria per l’attribuzione della progressione economica orizzontale approvata con delibera del DG n. 414 del 21 aprile 2011 e l’accertamento di chi tra essi avesse diritto al beneficio. Essi hanno contestato il fatto che, essendo stata predisposta una graduatoria per ottenere una progressione economica orizzontale per categoria C, poiché il punteggio massimo possibile era stato conseguito da un numero di candidati eccessivo in relazione alle disponibilità del fondo costituito a tal fine, la P.A. aveva illegittimamente inserito dei nuovi criteri di valutazione, integrativi di quelli fissati in data 20 luglio 2010, senza consultare le organizzazioni sindacali ed a procedura conclusa, fra cui la c.d. anzianità complessiva. Il Tribunale di Teramo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 758 del 2015, ha rigettato il ricorso. Gli attuali ricorrenti, assieme ad altri interessati, hanno proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1022/2016, ha respinto. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. L’AUSL Teramo si è difesa con controricorso. Parte controricorrente ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. e del principio devolutivo dell’appello in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che era passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado che aveva accertato la legittimità del criterio e delle modalità di valutazione indicati nel verbale del 20 luglio 2010. Con il secondo motivo essi contestano la violazione degli artt. 100 e 414 c.p.c. e 2697 c.c., l’insufficienza della motivazione in ordine all’onere di allegazione e l’omessa motivazione quanto all’interesse a ricorrere. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt.164 e 414 c.p.c. e la nullità del procedimento, in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l’indeterminatezza del ricorso avrebbe portato alla sua inammissibilità, dovendo, invece, essere concesso un termine ex art. 164 c.p.c. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono dell’erronea valutazione e/o del travisamento di una prova decisiva per il giudizio, in particolare del verbale di riunione dell’11 novembre 2010, in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che le parti sindacali avevano raggiunto, in tale occasione, un accordo in ordine al criterio da applicare in ipotesi di parità di punteggio. Con il quintomotivo essi prospettano la violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che il loro secondo motivo di appello sarebbe stato nuovo, in quanto, in realtà, esso sarebbe stato prospettato già in primo grado, avendo essi ricorrenti contestato la legittimità del nuovo criterio dell’anzianità complessiva utilizzato dalla P.A., in particolare nelle note del 12 settembre 2012, ove si era rappresentato che l’adozione di siffatto nuovo criterio di valutazione delle domande avrebbe dovuto comportare una riapertura dei termini del bando. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 12 d.P.R. n. 487 del 1994, 3 e 6 del regolamento aziendale allegato al verbale di riunione tenutasi il 20 luglio 2010, nonché del principio di predeterminazione dei criteri e della trasparenza amministrativa e dell’art. 97 Cost. atteso che la corte territoriale avrebbe errato nel non ritenere che il criterio dell’anzianità complessiva fosse non semplicemente residuale, ma nuovo ed ulteriore. Inoltre, non sarebbe stata data prova che i dipendenti fossero stati invitati ad integrare le loro domande. Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la loro connessione, sono inammissibili. L’intero ricorso si fonda principalmente sulla contestazione dell’applicazione alla procedura in esame, ad opera della P.A., dei criteri proposti dalla RSU aziendale in occasione di un incontro con i sindacati avvenuto l’11 novembre 2010. Infatti, detta procedura era stata indetta in forza delle regole fissate con precedente verbale del 20 luglio 2010, facendo ricorso alle quali, però, si era verificata una situazione in presenza della quale il numero dei potenziali aventi diritto alla progressione era troppo elevato rispetto alle risorse finanziarie disponibili, in quanto il punteggio massimo era stato conseguito da troppi partecipantie non erano stati previsti ulteriori metodi per operare una scelta conclusiva. Al fine di risolvere la situazione che si era venuta a creare, era stato chiesto dalla RSU aziendale un nuovo incontro, tenutosi l’11 novembre 2010.In seguito a tale secondoincontro, la P.A. aveva utilizzato i citati criteri,menzionati nel verbale del l’11 novembre 2010, i quali erano stati accettati solo da quattro delle sei sigle sindacali coinvolte; in particolare, quello dell’anzianità complessiva aveva condotto ad escludere dalla progressione economica orizzontale in esame i ricorrenti. La mancata unanimità delle sigle sindacali quanto alla scelta dei criteri da impiegare per risolvere la situazione creatasi è qui criticata dai ricorrenti. Essi non tengono conto, però, che la progressione economica orizzontale non rientra fra le procedure concorsuali, tanto che non è regolata dal d.P.R. n. 497 del 1994, ma dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del principio di selettività (Cass., Sez. L, n. 214 dell’8gennaio 2018). Ne deriva che, da un lato, il datore di lavoro pubblico, una volta dato inizio all’iter di tale progress ione e concordati i relativi criteri con i sindacati, deve portare a compimento la selezione , ma , dall’altro, egli deve tenere conto delle risorse finanziarie disponibili, non essendo possibile, diversamente dal caso delle procedure concorsuali, che una pr ogressione orizzontale possa avvenire in assenza di concreta ed attuale copertura economica(Cass., Sez. L, n. 12562del 22 maggio 2018 ) . La P.A., quindi, non poteva riconoscere la progressione economica in questione se non nei limiti delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo regolato dall’art. 9 del CCNL 31 dicembre 2009, come accertato dalla corte territoriale. Pertanto, poiché tali risorse non erano sufficienti, inevitabilmente l’AUSL di Teramo aveva dovuto ridurre i posti destinati alla progressione economica e individuare ulteriori regole per scegliere i dipendenti che ne potevano beneficiare. Nella scelta di siffatte ulteriori regole, la Pubblica amministrazione era tenuta ad agire secondo buona fede e correttezza, al fine di stabilire un criterio il più possibile oggettivo e non discriminatorio, in quanto collegato alle competenze lavorative del dipendente. In particolare, non occorreva un accordo sul punto con i sindacati, essendo sufficiente che la P.A. li avesse incontrati per discutere una proposta che proveniva dalla RSU aziendale. Inoltre, ritiene questo Collegio di affermare il principio che, qualora una procedura di progressione economica orizzontale non possa concludersi perchépiù dipendenti si sono classificati ex aequoin base alle regole concordate con i sindacati e le risorse finanziarie esistenti e disponibili nell’apposito fondo non sono sufficienti a consentire il riconoscimento di tale progressione a tutti i lavoratori in questione, chi contest i , in sede giudi ziaria, i criteri in seguito unilateralmente sceltie seguit i dalla P.A . , al fine di individuare comunque , fra coloro che si trovano nella stessa posizione in graduatoria, gli aventi diritto a dettaprogressione, ha l’onere di indicare , a pena di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse,quale regola, desumibile da fonti legislative o contrattuali o dai principi di correttezza e buona fede, avrebbe dovuto essere applicata e che dall’utilizzo di siffatta regola sarebbe derivato un esito a lui favorevole, in quanto avrebbe così ottenuto il beneficio economico al quale aspirava. I ricorrenti avrebbero allora dovuto criticare non tanto il fatto che, in occasione dell’incontro dell’11 novembre 2010, non si fosse raggiunta un’intesa fra le sigle sindacali, ma l’illegittimità della regola scelta dal datore di lavoro pubblico per completare la progressione economica orizzontale compatibilmente con le risorse esistenti, per contrarietà ai principi di correttezza e buona fede o per violazione di legge o della contrattazione collettiva, indicando il diverso criterio, a loro più favorevole, che doveva trovare ingresso. Essi non hanno impostato, però, in questo modo il loro ricorso. Nel caso in esame, i lavoratori hanno lamentato che il criterio dell’anzianità complessiva non avrebbe potuto essere utilizzato, ma non hanno detto quale altro precetto, ricavabile dall’accordo del 20 luglio 2010, dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dai principi di correttezza e buona fede, sarebbe stato violato né hanno prospettato l’esistenza di regole alternativ e che li avrebbero fatti preferire ai vincitori della citata graduatoria. Al contrario, essi non sono stati neppure in grado di indicare nei vari gradi di giudizio quali fra i lorocolleghi non avessero diritto alla progressione economica orizzontale, palesando, piuttosto, una volontà di ricevere il beneficio de quo a prescindere dall’esposto vincolo finanziario. Ciò è stato chiarito pure dalla corte territoriale, la quale ha evidenziato che i ricorrenti non avevano allegato in che modo la concessione di un nuovo termine per il deposito di ulteriore documentazione, da loro reclamato nei motivi di appello, avrebbe portato ad una modificazione, ad essi favorevole, della graduatoria, non avendo precisato quali circostanze avrebbero comunicato alla P.A. ( sul punto, essi non hanno presentato una specifica contestazionecon il ricorso per cassazione). Peraltro, gli stessi ricorrenti hanno riportato a pagina 24dell’atto di impugnazione il contenuto della deposizione del teste Ciarrocchi, il quale aveva confermato che la P.A. aveva “invitato tutti i dipendenti ad integrare le domande affinando i criteri di selezione”. Per ciò che concerne gli altri profili di doglianza sopra esposti, si osserva che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno criticato, nei gradi di merito, il contenuto del verbale del 20 luglio 2010, del quale, anzi, hanno reclamato e ventualmente una più corretta applicazione. La Corte d’appello di L’Aquila ha accertato che i ricorrenti non avevano individuato,poi, come sarebbe stato loro onere, quali errori, nell’applicazione del criterio riportato al punto 6 del verbale del 20 luglio 2010, vi sarebbero stati e, pertanto, ha accertato l’inammissibilità del motivo di appello sul punto, evidentemente in ragione della sua genericità, atteso che si fondava, nella sostanza, sugli esiti di una CTU che avrebbe dovuto essere ammessa per individuare illegittimità non elencate neppure dai detti ricorrenti. Neppure la contestazione concernente l’applicazione dell’art. 164 c.p.c. è ammissibile, se non altro perché sollevata per la prima volta nella presente sede e in quantola Corte d’appello di L’Aquila non ha dichiarato inammissibile l’appello, ma ha semplicemente ritenuto l’inammissibilità del primo motivo di tale gravame e la tardività e genericità del secondo. Il ricorso è, quindi, inammissibile perché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non hanno , sin dall’instaurazione della controversia, né indicato il criterio alternativo che la P.A. avrebbe dovuto seguire per concludere la procedura di progressione economica orizzontale in esame in luogo di quello in concreto utilizzato né individuato quale violazione della legislazione vigente, della contrattazione collettiva e dei principi di correttezza e buona fede sarebbe stata imputabile alla medesima Pubblica amministrazione, diversa dal non avere agito, dopol’incontro dell’11 novembre 2010, con l’accordo di tutte le sigle sindacali né affrontato la questione, esaminata dalla corte territoriale, concernente l’assenza di fondi sufficienti per accordare anche a loro, oltre che agli altri interessati, il beneficio economico al quale aspiravano. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo deiricorrenti di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna i ricorrenti a rifondere aparte contro ricorrente le spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 p er compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, come modifica
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