CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18659/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13918-2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procuraspeciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -resistente– avverso la sentenza n. 387/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositata il 27/1/2006 , non notificata ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/6/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a cinque motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale delLazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2038/2015 della Commissione tributaria provinciale di Roma , che aveva respintoil ricorso proposto avverso cartella esattoriale notificata dall’Agenzia delle entrate in data 5/7/2012; l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione; da ultimo è stata depositata da parte ricorrente istanza , datata 22/7/2021, di estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, conseguente ad adesione alla definizione agevolata delle contr oversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 6 del DL n. 193/2016 (conv. in L. 225/2016), allegando documentazione ad essa inerente [OSCURATO:PERSONA] 1.1.dalla dichiarazione resa nell’istanza di cessazione della materia del contendere, da ultimo depositata dal la ricorrente , e dal la documentazione allegata (domanda di definizione agevolata, comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., bollettini di pagamento rateale), richiamate in premessa, emerge l'intervenuta adesione da parte dellacontribuente, con riguardo alla cartella per cui è controversia, alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n.193/2016 con integrale pagamento di quanto, all'uopo, liquidato da [OSCURATO:SOCIETA].; 2. va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio; 3. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processoper cessata materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazio