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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2021

Cassazione n. 38064/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dei difensori della ricorrente, Avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 gennaio/2 marzo 2021, la sesta sezione di questa Corte rigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], confermando la condanna della stessa per il reato di cui all'art. 353 bis cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza propongono ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc. pen. i difensori di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che: -[OSCURATO:PERSONA] era stata condannata perché, quale direttore della [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente del Comune di Catania, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], titolare della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva turbato il procedimento amministrativo diretto a turbare il contenuto del bando al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della [OSCURATO:PERSONA], prevedendo requisiti tali da permettere concretamente la partecipazione alla gara soltanto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cessionaria di una ramo di azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.); -tra i requisiti vi era quello per cui la ditta aggiudicatrice avrebbe dovuto possedere una pressa idraulica; -la sentenza impugnata aveva affermato che i giudici di merito avevano correttamente argomentato che il bando di gara era stato strutturato dalla [OSCURATO:PERSONA] in modo tale da potersi adattare solo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; --in particolare, la Corte di Cassazione aveva riportato, così come i giudici di merito, che "g) il teste Stancanelli aveva escluso che la [OSCURATO:PERSONA] avesse la pressa idraulica -costituente requisito imprescindibile per la partecipazione al bando di gara-, ma non anche che la [OSCURATO:PERSONA] avesse tale strumento, aggiungendo che la pressa idraulica avrebbe potuto essere acquistata ad un prezzo -definito dallo stesso Stancanelli- irrisorio, sicchè è implausibile che la società non si fosse preventivannente munita di tale macchinario, pregiudiziale ai fini dell'appalto"; -i difensori osservano pertanto che la Corte di Cassazione aveva mostrato di non avere compiutamente esaminato le censure concernenti il possesso, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di uno dei presupposti previsti dal capitolato speciale di appalto per l'aggiudicazione della gara (il possesso della pressa idraulica; contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, il teste Stancanelli aveva chiarito che né la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., né la [OSCURATO:PERSONA] s.r1. erano dotate, alla data di pubblicazione del bando, di una pressa idraulica; poiché l'impresa che presenta un'offerta per la partecipazione alla gara di appalto deve possedere tutti i requisiti previsto nel bando, era evidente l'errata percezione del dato processuale da parte della Corte.

Altro errore di fatto presente nella sentenza impugnata, proseguono i difensori, era quello contenuto nella parte in cui si trattava il motivo di ricorso relativo all'assenza di prova dell'elemento soggettivo del reato: la Corte di Cassazione aveva ritenuto che non fosse dimostrato che i requisiti del bando di gara furono inseriti dall'imputata "soltanto all'esito di una discussione con altri colleghi, non avendo in ogni caso la difesa evidenziato le specifiche circostanze -in ipotesi comprovanti tale assunto- non considerate o travisate dai giudici distrettuali"; non era però stato considerato che nelle pagine 59 e seguenti del ricorso per cassazione erano riportati gli stralci dei verbali di udienza in cui erano stati sentiti i testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui era affermato chiaramente che i requisiti erano stati discussi con il Direttore della [OSCURATO:PERSONA] ed Economato del Comune di Catania e con i dirigenti dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Catania. 1.3 I difensori osservano che la Corte di Cassazione aveva ritenuto che "La doglianza con cui la difesa eccepisce il vizio di motivazione in ordine ai rilievi elevati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. attiene a circostanze non dedotte con l'atto di appello, né oggetto di produzione nel corso del dibattimento, ed è pertanto extra devolutum ed inammissibile ex art. 606 co.3 c.p.p."; il motivo relativo ai rilievi elevati dalla [OSCURATO:PERSONA] all'imprenditore era invece contenuto nella pagina 47 dell'atto di appello, oltre che nell'allegato 9 della produzione documentale effettuata dalla difesa davanti al giudice di prime cure, riportato nel medesimo motivo di appello.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, nelle quali rilevava che: 2.1 non si apprezzava alcuna pretermissione o erronea valutazione dei motivi di ricorso in punto di esame della questione evidenziata dalla ricorrente: la Suprema Corte, a pag.7 punto 2.9, aveva illustrato il contenuto del motivo di ricorso introdotto dalla ricorrente, in particolare al punto g), laddove analizzava la questione relativa alla disponibilità della pressa idraulica; tutte le censure formulate nel ricorso straordinario si sostanziavano quindi in rilievi che segnalavano presunti errori che non si identificavano in una fuorviata rappresentazione percettiva, con la conseguenza che le relative decisioni avevano contenuto valutativo.

3. I difensori depositavano memoria scritta in replica alla requisitoria del Procuratore generale. 3.1 Nella memoria i difensori rilevano come la motivazione della Corte di Cassazione non si era caratterizzata per l'utilizzazione di un'informazione inesistente o per l'omessa valutazione della prova esistente agli atti, bensì di una svista, di oggettiva e immediata rilevabilità, allorquando la Corte di Cassazione aveva ritenuto che non fosse stato dimostrato che i requisiti del bando di gara fossero stati indicati nei motivi di appello prima e nell'impugnata motivazione dei giudici di secondo grado; ovviamente la valutazione espressa dalla Corte di Cassazione sul requisito del possesso della pressa idraulica, quale imprescindibile per la partecipazione alla gara e pregiudiziale ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, non era stata oggetto del motivo di ricorso, anche perché condivisa dalla parte ricorrente.

Pertanto, proseguono i difensori, poiché il capitolato di appalto prevedeva che la ditta partecipante possedesse una pressa idraulica quale requisito imprescindibile per la partecipazione alla gara, che la ditta Officine meccaniche non era in possesso della pressa idraulica e che il requisito in questione era pregiudiziale ai fini dell'aggiudicazione, appariva chiaro l'errore di percezione della Corte che aveva sviato la volontà del giudice in modo decisivo; infine, con riferimento all'onere probatorio in capo all'arch. [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare che i requisiti del bando di gara furono inseriti dall'imputata dopo averne discusso con alti dirigenti del Comune di Catania, l'errore di fato in cui era incorsa la motivazione della Corte di Cassazione era rilevante ai sensi dell'art. 625 bis cod.proc.pen. perché l'allegazione presuntivamente omessa avrebbe comprovato l'assunto difensivo e determinato un esito diverso in ordine all'elemento soggettivo del reato. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1 Si deve rilevare come l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, che può essere fatto valere con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625 bis cod.proc.pen., è solo l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Mentre, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr.

Sezioni unite, 27 marzo 2002, Basile).

Il primo motivo del ricorso, con cui i difensori lamentano che i giudici di questa Corte abbiano errato nel riportare la testimonianza di Stancanelli è manifestamente infondato, posto che la sentenza impugnata, come si evince dal passo riportato in ricorso, ha evidenziato che la "la pressa idraulica avrebbe potuto essere acquistata ad un prezzo -definito dalla stesso Stancanelli- "irrisorio", sicchè è implausibile che la società non si fosse preventivamente munita di tale macchinario, pregiudiziale ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto"; la sentenza non ha quindi ritenuto ininfluente il fatto che Stancanelli sapesse o v\;\\ meno del possesso della pressa, evidenziando che, vista l'irrisorietà del prezzo, la [OSCURATO:PERSONA] poteva facilmente procurarsela e quindi la avesse al momento della partecipazione al bando; si tratta di una valutazione operata dalla Corte di Cassazione, e non di una erronea percezione di un fatto.

Analogamente, quanto al secondo motivo di ricorso non si può parlare di "errore di fatto", posto che ciò che si contesta è l'interpretazione data al contenuto delle dichiarazioni dei testimoni; infine, la censura secondo cui il motivo relativo ai rilievi elevati dalla [OSCURATO:PERSONA] all'imprenditore era contenuto nella pagina 47 dell'atto di appello è generica sia perché non viene precisato di quali rilievi si tratti, sia perchè che nella suddetta pagina è riportata soltanto la motivazione del Tribunale con le eccezioni relative al fatto che si trattava di un appalto comunitario.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dei difensori della ricorrente, Avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 gennaio/2 marzo 2021, la sesta sezione di questa Corte rigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], confermando la condanna della stessa per il reato di cui all'art. 353 bis cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza propongono ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc. pen. i difensori di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che: -[OSCURATO:PERSONA] era stata condannata perché, quale direttore della [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente del Comune di Catania, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], titolare della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva turbato il procedimento amministrativo diretto a turbare il contenuto del bando al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della [OSCURATO:PERSONA], prevedendo requisiti tali da permettere concretamente la partecipazione alla gara soltanto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cessionaria di una ramo di azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.); -tra i requisiti vi era quello per cui la ditta aggiudicatrice avrebbe dovuto possedere una pressa idraulica; -la sentenza impugnata aveva affermato che i giudici di merito avevano correttamente argomentato che il bando di gara era stato strutturato dalla [OSCURATO:PERSONA] in modo tale da potersi adattare solo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; --in particolare, la Corte di Cassazione aveva riportato, così come i giudici di merito, che "g) il teste Stancanelli aveva escluso che la [OSCURATO:PERSONA] avesse la pressa idraulica -costituente requisito imprescindibile per la partecipazione al bando di gara-, ma non anche che la [OSCURATO:PERSONA] avesse tale strumento, aggiungendo che la pressa idraulica avrebbe potuto essere acquistata ad un prezzo -definito dallo stesso Stancanelli- irrisorio, sicchè è implausibile che la società non si fosse preventivannente munita di tale macchinario, pregiudiziale ai fini dell'appalto"; -i difensori osservano pertanto che la Corte di Cassazione aveva mostrato di non avere compiutamente esaminato le censure concernenti il possesso, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di uno dei presupposti previsti dal capitolato speciale di appalto per l'aggiudicazione della gara (il possesso della pressa idraulica; contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, il teste Stancanelli aveva chiarito che né la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., né la [OSCURATO:PERSONA] s.r1. erano dotate, alla data di pubblicazione del bando, di una pressa idraulica; poiché l'impresa che presenta un'offerta per la partecipazione alla gara di appalto deve possedere tutti i requisiti previsto nel bando, era evidente l'errata percezione del dato processuale da parte della Corte. Altro errore di fatto presente nella sentenza impugnata, proseguono i difensori, era quello contenuto nella parte in cui si trattava il motivo di ricorso relativo all'assenza di prova dell'elemento soggettivo del reato: la Corte di Cassazione aveva ritenuto che non fosse dimostrato che i requisiti del bando di gara furono inseriti dall'imputata "soltanto all'esito di una discussione con altri colleghi, non avendo in ogni caso la difesa evidenziato le specifiche circostanze -in ipotesi comprovanti tale assunto- non considerate o travisate dai giudici distrettuali"; non era però stato considerato che nelle pagine 59 e seguenti del ricorso per cassazione erano riportati gli stralci dei verbali di udienza in cui erano stati sentiti i testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui era affermato chiaramente che i requisiti erano stati discussi con il Direttore della [OSCURATO:PERSONA] ed Economato del Comune di Catania e con i dirigenti dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Catania. 1.3 I difensori osservano che la Corte di Cassazione aveva ritenuto che "La doglianza con cui la difesa eccepisce il vizio di motivazione in ordine ai rilievi elevati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. attiene a circostanze non dedotte con l'atto di appello, né oggetto di produzione nel corso del dibattimento, ed è pertanto extra devolutum ed inammissibile ex art. 606 co.3 c.p.p."; il motivo relativo ai rilievi elevati dalla [OSCURATO:PERSONA] all'imprenditore era invece contenuto nella pagina 47 dell'atto di appello, oltre che nell'allegato 9 della produzione documentale effettuata dalla difesa davanti al giudice di prime cure, riportato nel medesimo motivo di appello. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, nelle quali rilevava che: 2.1 non si apprezzava alcuna pretermissione o erronea valutazione dei motivi di ricorso in punto di esame della questione evidenziata dalla ricorrente: la Suprema Corte, a pag.7 punto 2.9, aveva illustrato il contenuto del motivo di ricorso introdotto dalla ricorrente, in particolare al punto g), laddove analizzava la questione relativa alla disponibilità della pressa idraulica; tutte le censure formulate nel ricorso straordinario si sostanziavano quindi in rilievi che segnalavano presunti errori che non si identificavano in una fuorviata rappresentazione percettiva, con la conseguenza che le relative decisioni avevano contenuto valutativo. 3. I difensori depositavano memoria scritta in replica alla requisitoria del Procuratore generale. 3.1 Nella memoria i difensori rilevano come la motivazione della Corte di Cassazione non si era caratterizzata per l'utilizzazione di un'informazione inesistente o per l'omessa valutazione della prova esistente agli atti, bensì di una svista, di oggettiva e immediata rilevabilità, allorquando la Corte di Cassazione aveva ritenuto che non fosse stato dimostrato che i requisiti del bando di gara fossero stati indicati nei motivi di appello prima e nell'impugnata motivazione dei giudici di secondo grado; ovviamente la valutazione espressa dalla Corte di Cassazione sul requisito del possesso della pressa idraulica, quale imprescindibile per la partecipazione alla gara e pregiudiziale ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, non era stata oggetto del motivo di ricorso, anche perché condivisa dalla parte ricorrente. Pertanto, proseguono i difensori, poiché il capitolato di appalto prevedeva che la ditta partecipante possedesse una pressa idraulica quale requisito imprescindibile per la partecipazione alla gara, che la ditta Officine meccaniche non era in possesso della pressa idraulica e che il requisito in questione era pregiudiziale ai fini dell'aggiudicazione, appariva chiaro l'errore di percezione della Corte che aveva sviato la volontà del giudice in modo decisivo; infine, con riferimento all'onere probatorio in capo all'arch. [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare che i requisiti del bando di gara furono inseriti dall'imputata dopo averne discusso con alti dirigenti del Comune di Catania, l'errore di fato in cui era incorsa la motivazione della Corte di Cassazione era rilevante ai sensi dell'art. 625 bis cod.proc.pen. perché l'allegazione presuntivamente omessa avrebbe comprovato l'assunto difensivo e determinato un esito diverso in ordine all'elemento soggettivo del reato. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1 Si deve rilevare come l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, che può essere fatto valere con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625 bis cod.proc.pen., è solo l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Mentre, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr. Sezioni unite, 27 marzo 2002, Basile). Il primo motivo del ricorso, con cui i difensori lamentano che i giudici di questa Corte abbiano errato nel riportare la testimonianza di Stancanelli è manifestamente infondato, posto che la sentenza impugnata, come si evince dal passo riportato in ricorso, ha evidenziato che la "la pressa idraulica avrebbe potuto essere acquistata ad un prezzo -definito dalla stesso Stancanelli- "irrisorio", sicchè è implausibile che la società non si fosse preventivamente munita di tale macchinario, pregiudiziale ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto"; la sentenza non ha quindi ritenuto ininfluente il fatto che Stancanelli sapesse o v\;\\ meno del possesso della pressa, evidenziando che, vista l'irrisorietà del prezzo, la [OSCURATO:PERSONA] poteva facilmente procurarsela e quindi la avesse al momento della partecipazione al bando; si tratta di una valutazione operata dalla Corte di Cassazione, e non di una erronea percezione di un fatto. Analogamente, quanto al secondo motivo di ricorso non si può parlare di "errore di fatto", posto che ciò che si contesta è l'interpretazione data al contenuto delle dichiarazioni dei testimoni; infine, la censura secondo cui il motivo relativo ai rilievi elevati dalla [OSCURATO:PERSONA] all'imprenditore era contenuto nella pagina 47 dell'atto di appello è generica sia perché non viene precisato di quali rilievi si tratti, sia perchè che nella suddetta pagina è riportata soltanto la motivazione del Tribunale con le eccezioni relative al fatto che si trattava di un appalto comunitario. 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis