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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2025

Cassazione n. 21161/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMarco Dall’Olio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 22 settembre 2025 il Tribunale di Avellino dichiarava GiuseppePenna responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006,perché, in qualità di socio amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] snc di PennaGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA] effettuava, nell’area di pertinenza dell’azienda, un depositotemporaneo di rifiuti speciali non pericolosi, collocati in modo incontrollato e in avanzatostato di degrado, senza procedere allo smaltimento con cadenza almeno annuale, inviolazione dell’art. 185-bis, comma 2, lett. d d.lgs. cit, (capo b) e, previo proscioglimentoperché il fatto non sussiste dal reato di cui all’art. 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006(contestato al capo a), lo condannava alla pena di euro 3000 di ammenda, oltre alpagamento delle spese processuali.2 Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, affidandosi a cinque motivi.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 24 e 111 Cost, 468 cod. proc. pen.e dei principi in tema di diritto di difesa, per erronea esclusione della lista testi ritualmentedepositata e illegittima preclusione della prova a discarico.Si premette che la lista della difesa era stata depositata il 13 gennaio 2025 in vistadell’udienza fissata per il 20 gennaio 2025 e che il Tribunale, all’udienza del 22 settembre2025 ha dichiarato inammissibile la lista depositata, rappresentando che difettavano i settigiorni liberi.Si rappresenta che il calcolo effettuato è sbagliato, perché nei giorni liberi non vacontata la domenica o comunque il giorno festivo.

Nel caso che occupa il termine ultimocadeva il 12/01/2025, che era una domenica, e quindi il deposito andava necessariamenteeffettuato il giorno successivo, ossia il 13/01/2025, con conseguente tempestività deldeposito.Si evidenzia a questo proposito che l’inammissibilità della lista testi ha impedito l’esamedel consulente tecnico, che assumeva rilevanza decisiva in quanto destinato a chiarire lainsussistenza del fatto e la corretta qualificazione giuridica dei materiali rinvenuti, elementiessenziali ai fini della responsabilità della parte ricorrente.Si aggiunge, inoltre, che il giudice aveva ritenuto erroneo anche il deposito della lista,effettuato tramite [OSCURATO:PERSONA], mentre, da quanto sarebbe dato evincersidall’ordinanza pronunciata in udienza, secondo il giudice, esso avrebbe dovuto essereeffettuato sull’applicativo APP, che è invece visibile solo dal magistrato.In più il giudice ha ritenuto superflua la prova del consulente, nonostante non l’abbiaammessa.Alla luce di tali violazioni, consegue la nullità dell’impugnata sentenza.2.2 Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale.La parte ricorrente lamenta l’erronea valutazione delle risultanze processuali, rilevandoche le dichiarazioni rese dal Maresciallo escusso a dibattimento hanno offerto unarappresentazione del contesto ben diversa da quella accolta in sentenza.Citando giurisprudenza di questa Corte, si evidenzia che la semplice presenza dimateriale riconducibile in astratto alla lavorazione di pietra o marmo non puòautomaticamente dimostrare la sussistenza di una gestione illecita di rifiuti, in mancanza dielementi probatori relativa alla permanenza, alla modalità di deposito, al caratteresistematico della custodia e alla volontà di smaltimento.2.3 Con il terzo motivo (indicato come secondo) si lamenta motivazione insufficiente econtraddittoria in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen.Si afferma che il giudice di primo grado ha ancorato la sua decisione al mero datocronologico dell’ultimo smaltimento documentato e alle pregresse condanne dell’imputato,senza svolgere una valutazione ponderata e complessiva degli elementi richiesti dallanorma, essendo necessario un accertamento della concreta efficacia offensiva delcomportamento al momento dell’ispezione, della reale consistenza del pericolo o del dannoe del grado di responsabilità del soggetto agente.2.4 Con il quarto motivo (indicato come numero tre) si deduce violazione di legge evizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen., per la mancanza di adeguatamotivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.Si evidenzia che il giudice si è limitato ad affermare che il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche non è consentito, in mancanza di qualsivoglia profilo dimeritevolezza, senza null’altro aggiungere, a maggior ragione se si considera la penairrogata pari al minimo della pena pecuniaria.2.5 Con il quinto motivo (indicato come quarto) si lamenta l’inosservanza e l’erroneaapplicazione della legge penale sostanziale con riferimento alla denegata concessione dellasospensione condizionale della pena, ex art. 163 cod. proc. pen.3.

Con requisitoria scritta il Sost.

Procuratore generale ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.3.1 Quanto alla ritenuta violazione del disposto dell’art. 468 cod. proc. pen. si ricordache la locuzione normativa citata fa riferimento al termine di giorni sette “prima” dell’udienza,disposizione da sempre interpretata nel senso testuale dato, ovvero che i giorni previstidevono essere “liberi”, e pertanto, posto che il giorno antecedente a quello del deposito dellalista (avvenuto il 13 gennaio) corrispondeva a domenica 12, lo stesso avrebbe dovuto essereanticipato ulteriormente, rispetto a quanto avvenuto, di almeno un giorno.3.2 In relazione alla configurabilità del reato, la motivazione della decisione ha illustratocompiutamente gli elementi a carico.3.3 Quanto agli ulteriori motivi di doglianza, si rileva che la motivazione fornita in gradodi merito sia del tutto congrua e logica, avendo essa fatto riferimento, da un lato, al tempotrascorso dall’ultimo conferimento, dall’altro, ai precedenti penali dell’imputato, conconseguente prognosi sfavorevole, che neppure la difesa ha neutralizzato, non avendofornito elementi a supporto della richiesta di far luogo all’applicazione degli istituti di favore. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso proposto è complessivamente inammissibile.1.

Quanto al primo, composito, motivo di doglianza, va premesso che il termine stabilitoper il deposito delle liste testimoniali è computato in giorni interi e liberi e che non si applicala proroga automatica del termine che scade in un giorno festivo stabilito dal comma terzodell'art. 172 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1139 del 30/11/2012, dep. 2013, Scommegna, Rv.254838 - 01) e va altresì ribadito che la regola di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen.,secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite peril termine si computano intere e libere", implica che vanno esclusi dal computo il dies a quononché il dies ad quem (Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 – 01; in terminiconformi, Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Piras, Rv. 263322 - 01).Tanto premesso, questa Corte intende ribadire il principio di diritto espresso di recenteda Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, dep. 2023, Selvaggio, Rv. 283932 – 01 secondo cui, intema di computo di termini processuali, la proroga di diritto del termine che scade in ungiorno festivo, prevista dall'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., opera anche per i termini chesi computano "a ritroso", in cui il dies ad quem è da individuarsi nel giorno non festivoantecedente a quello di scadenza, qual è appunto il caso in esame.1.1 Pur senza considerare che la violazione censurata dà luogo ad una nullità di ordinegenerale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, alla luce diquanto dedotto e documentato, non risulta essere stata eccepita dalla parte che vi haassistito con le modalità di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., (cfr., con riferimentospecifico alla richiesta di audizione del consulente in contraddittorio, estendibile al caso dispecie per identità di ratio, Sez. 4, n. 25729 del 11/04/2025, De, Rv. 288514 - 03), nessunacensura può in ogni caso essere mossa al giudice di merito, laddove ha ritenuto tardivo ildeposito della lista testi della difesa.1.2 Nel caso di specie l’udienza era fissata alla data del 20/01/2025; il termine per ildeposito della lista testi, che va computato in giorni interi e liberi (escludendo il dies a quo eil dies ad quem – cfr., da ultimo, Sez. 3, Altea, cit.) e che va calcolato a ritroso («..almenosette giorni prima della data fissata per il dibattimento») scadeva il 12/01/2025, che eradomenica, e, dunque, in un giorno festivo; venendo in rilievo un termine “a ritroso”, il dies adquem va individuato «nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza» (cfr. Sez. 4,Selvaggio, cit.), ossia nella giornata di sabato 11/01/2025; la lista testi è stata depositata il13/01/2025.In applicazione dei principi sopraesposti, correttamente il giudice di merito ha ritenutotardivo il deposito della lista testi della difesa, in quanto effettuato, non di sabato 11 gennaio2025, ossia nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza, ma il giorno successivo(lunedì 13 gennaio 2025) a quello festivo (domenica 12 gennaio 2025) in cui veniva a cadereil termine di sette giorni liberi prima dell'udienza fissata per il 20 gennaio 2025.1.3 Le ulteriori doglianze mosse, oltre ad essere assolutamente generiche (si affermaapoditticamente la decisività della deposizione del consulente, senza alcuna ulterioreindicazione; si taccia di contraddittorietà l’affermazione, da parte del giudice, di superfluitàdella prova, senza null’altro dedurre), sono superate dalla inammissibilità del motivo didoglianza per le suesposte ragioni.2 Inammissibile è anche il secondo motivo di doglianza.2.1 Mancando di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., infatti,il ricorrente ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare ilragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo,va ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribaditoun principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso percassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, maaltresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisionecensurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare leragioni del provvedimento censurato.2.2 Si censura la decisione assunta, senza contrastare gli elementi a carico valorizzatinella decisione di condanna, quali, prima di tutto, la deposizione del maresciallo deiCarabinieri, che aveva effettuato l’accertamento e che aveva osservato la presenza,sull’area pavimentata esterna, di una quantità di rifiuti, riscontrata dalle foto prodotte adibattimento.A tali fonti di prova si aggiungono anche le considerazioni, prive di illogicità o di aporie,del giudice di merito in ordine al cumulo di rifiuti depositato, laddove, con riferimento alle fotoacquisite, evidenzia che in esse “ben si scorge la vegetazione che spontaneamente ha finitoper avvilupparlo”, affermazione, questa, su cui la parte omette del tutto di confrontarsi, e che,unitamente agli elementi (tra cui l’ultimo conferimento di rifiuti documentato risalente a moltianni prima), ha portato il Tribunale ad escludere il deposito temporaneo e a ritenereconfigurabile la condotta di cui al capo b della imputazione (deposito incontrollato di rifiuti),con una motivazione immune da vizi.3.

Il motivo di ricorso concernente la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. èmanifestamente infondato giacchè il Tribunale ha dato conto, senza incorrere in errori didiritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non haritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità, valorizzando la condizione dievidente degrado in cui si trovavano i rifiuti (ricoperte di vegetazione spontanea, segnoevidente di un deposito risalente e mai rimosso) e il notevole lasso di tempo trascorsodall’ultimo conferimento di rifiuti documentato.3.1 Così facendo, il giudice di merito si è attenuto alla giurisprudenza di questa Corte aSezioni Unite (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai finidella configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto,prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazionecomplessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, aisensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado dicolpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.3.2 Ebbene, il Tribunale ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che sisottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento alle modalità del fatto e soprattutto allanotevole risalenza nel tempo del comportamento lecito tenuto dalla parte (ossia, ilconferimento dei rifiuti regolarmente documentato), valorizzando, così, un indice disostanziale abitualità del comportamento illecito.4.

Egualmente inammissibile è il motivo di doglianza relativo all’omessa concessionedelle circostanze attenuanti generiche.4.1 Il ricorso sul punto è inammissibile perché manifestamente infondato giacché ilTribunale ha adeguatamente motivato, facendo riferimento agli indici di natura personale efattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore, rimarcando lasussistenza di precedenti.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte,secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuantigeneriche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevolio sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).5.

Quanto, infine, alla omessa sospensione condizionale della pena, il ricorso èinammissibile per genericità, non confrontandosi con la motivazione, priva di illogicità, delTribunale che ha valorizzato proprio le precedenti condanne ai fini della prognosi sfavorevolein ordine alla possibile astensione, per il futuro, della commissione di ulteriori reati.5.1 La motivazione adottata sul punto dal Tribunale è corretta, in quanto applicazione diun orientamento cui questo collegio aderisce.5.2 A fronte, infatti, di un risalente orientamento contrario espresso da Sez. 3, n. 42737del 06/07/2016, R., Rv. 267906 – 01 e da Sez. 3, n. 38678 del 03/06/2014, Caribotti, Rv.260660 – 01, deve ormai ritenersi consolidato l’orientamento, cui, come precisato, questocollegio aderisce, secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, ilgiudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere inesame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quellida lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedentigiudiziari (in questo senso, Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 – 02; intermini conformi, Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995 – 01; Sez. 5, n. 57704 del14/09/2017, P., Rv. 272087 – 01; Sez. 3, n. 35852 del 11/05/2016, Camisotti, Rv. 267639 –01; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534 – 01; Sez. 3, n. 30562 del19/03/2014, Avveduto e altri, Rv. 260136 - 01).6.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto contodella sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nellafattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamentodella somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro3.000,00.Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64,legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art.616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dellainammissibilità stessa come sopraindicate.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVALERIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMarco Dall’Olio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 22 settembre 2025 il Tribunale di Avellino dichiarava GiuseppePenna responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 152 del 2006,perché, in qualità di socio amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] snc di PennaGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA] effettuava, nell’area di pertinenza dell’azienda, un depositotemporaneo di rifiuti speciali non pericolosi, collocati in modo incontrollato e in avanzatostato di degrado, senza procedere allo smaltimento con cadenza almeno annuale, inviolazione dell’art. 185-bis, comma 2, lett. d d.lgs. cit, (capo b) e, previo proscioglimentoperché il fatto non sussiste dal reato di cui all’art. 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006(contestato al capo a), lo condannava alla pena di euro 3000 di ammenda, oltre alpagamento delle spese processuali.2 Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, affidandosi a cinque motivi.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 24 e 111 Cost, 468 cod. proc. pen.e dei principi in tema di diritto di difesa, per erronea esclusione della lista testi ritualmentedepositata e illegittima preclusione della prova a discarico.Si premette che la lista della difesa era stata depositata il 13 gennaio 2025 in vistadell’udienza fissata per il 20 gennaio 2025 e che il Tribunale, all’udienza del 22 settembre2025 ha dichiarato inammissibile la lista depositata, rappresentando che difettavano i settigiorni liberi.Si rappresenta che il calcolo effettuato è sbagliato, perché nei giorni liberi non vacontata la domenica o comunque il giorno festivo. Nel caso che occupa il termine ultimocadeva il 12/01/2025, che era una domenica, e quindi il deposito andava necessariamenteeffettuato il giorno successivo, ossia il 13/01/2025, con conseguente tempestività deldeposito.Si evidenzia a questo proposito che l’inammissibilità della lista testi ha impedito l’esamedel consulente tecnico, che assumeva rilevanza decisiva in quanto destinato a chiarire lainsussistenza del fatto e la corretta qualificazione giuridica dei materiali rinvenuti, elementiessenziali ai fini della responsabilità della parte ricorrente.Si aggiunge, inoltre, che il giudice aveva ritenuto erroneo anche il deposito della lista,effettuato tramite [OSCURATO:PERSONA], mentre, da quanto sarebbe dato evincersidall’ordinanza pronunciata in udienza, secondo il giudice, esso avrebbe dovuto essereeffettuato sull’applicativo APP, che è invece visibile solo dal magistrato.In più il giudice ha ritenuto superflua la prova del consulente, nonostante non l’abbiaammessa.Alla luce di tali violazioni, consegue la nullità dell’impugnata sentenza.2.2 Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale.La parte ricorrente lamenta l’erronea valutazione delle risultanze processuali, rilevandoche le dichiarazioni rese dal Maresciallo escusso a dibattimento hanno offerto unarappresentazione del contesto ben diversa da quella accolta in sentenza.Citando giurisprudenza di questa Corte, si evidenzia che la semplice presenza dimateriale riconducibile in astratto alla lavorazione di pietra o marmo non puòautomaticamente dimostrare la sussistenza di una gestione illecita di rifiuti, in mancanza dielementi probatori relativa alla permanenza, alla modalità di deposito, al caratteresistematico della custodia e alla volontà di smaltimento.2.3 Con il terzo motivo (indicato come secondo) si lamenta motivazione insufficiente econtraddittoria in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen.Si afferma che il giudice di primo grado ha ancorato la sua decisione al mero datocronologico dell’ultimo smaltimento documentato e alle pregresse condanne dell’imputato,senza svolgere una valutazione ponderata e complessiva degli elementi richiesti dallanorma, essendo necessario un accertamento della concreta efficacia offensiva delcomportamento al momento dell’ispezione, della reale consistenza del pericolo o del dannoe del grado di responsabilità del soggetto agente.2.4 Con il quarto motivo (indicato come numero tre) si deduce violazione di legge evizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen., per la mancanza di adeguatamotivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.Si evidenzia che il giudice si è limitato ad affermare che il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche non è consentito, in mancanza di qualsivoglia profilo dimeritevolezza, senza null’altro aggiungere, a maggior ragione se si considera la penairrogata pari al minimo della pena pecuniaria.2.5 Con il quinto motivo (indicato come quarto) si lamenta l’inosservanza e l’erroneaapplicazione della legge penale sostanziale con riferimento alla denegata concessione dellasospensione condizionale della pena, ex art. 163 cod. proc. pen.3. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.3.1 Quanto alla ritenuta violazione del disposto dell’art. 468 cod. proc. pen. si ricordache la locuzione normativa citata fa riferimento al termine di giorni sette “prima” dell’udienza,disposizione da sempre interpretata nel senso testuale dato, ovvero che i giorni previstidevono essere “liberi”, e pertanto, posto che il giorno antecedente a quello del deposito dellalista (avvenuto il 13 gennaio) corrispondeva a domenica 12, lo stesso avrebbe dovuto essereanticipato ulteriormente, rispetto a quanto avvenuto, di almeno un giorno.3.2 In relazione alla configurabilità del reato, la motivazione della decisione ha illustratocompiutamente gli elementi a carico.3.3 Quanto agli ulteriori motivi di doglianza, si rileva che la motivazione fornita in gradodi merito sia del tutto congrua e logica, avendo essa fatto riferimento, da un lato, al tempotrascorso dall’ultimo conferimento, dall’altro, ai precedenti penali dell’imputato, conconseguente prognosi sfavorevole, che neppure la difesa ha neutralizzato, non avendofornito elementi a supporto della richiesta di far luogo all’applicazione degli istituti di favore. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso proposto è complessivamente inammissibile.1. Quanto al primo, composito, motivo di doglianza, va premesso che il termine stabilitoper il deposito delle liste testimoniali è computato in giorni interi e liberi e che non si applicala proroga automatica del termine che scade in un giorno festivo stabilito dal comma terzodell'art. 172 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1139 del 30/11/2012, dep. 2013, Scommegna, Rv.254838 - 01) e va altresì ribadito che la regola di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen.,secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite peril termine si computano intere e libere", implica che vanno esclusi dal computo il dies a quononché il dies ad quem (Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 – 01; in terminiconformi, Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Piras, Rv. 263322 - 01).Tanto premesso, questa Corte intende ribadire il principio di diritto espresso di recenteda Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, dep. 2023, Selvaggio, Rv. 283932 – 01 secondo cui, intema di computo di termini processuali, la proroga di diritto del termine che scade in ungiorno festivo, prevista dall'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., opera anche per i termini chesi computano "a ritroso", in cui il dies ad quem è da individuarsi nel giorno non festivoantecedente a quello di scadenza, qual è appunto il caso in esame.1.1 Pur senza considerare che la violazione censurata dà luogo ad una nullità di ordinegenerale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, alla luce diquanto dedotto e documentato, non risulta essere stata eccepita dalla parte che vi haassistito con le modalità di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., (cfr., con riferimentospecifico alla richiesta di audizione del consulente in contraddittorio, estendibile al caso dispecie per identità di ratio, Sez. 4, n. 25729 del 11/04/2025, De, Rv. 288514 - 03), nessunacensura può in ogni caso essere mossa al giudice di merito, laddove ha ritenuto tardivo ildeposito della lista testi della difesa.1.2 Nel caso di specie l’udienza era fissata alla data del 20/01/2025; il termine per ildeposito della lista testi, che va computato in giorni interi e liberi (escludendo il dies a quo eil dies ad quem – cfr., da ultimo, Sez. 3, Altea, cit.) e che va calcolato a ritroso («..almenosette giorni prima della data fissata per il dibattimento») scadeva il 12/01/2025, che eradomenica, e, dunque, in un giorno festivo; venendo in rilievo un termine “a ritroso”, il dies adquem va individuato «nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza» (cfr. Sez. 4,Selvaggio, cit.), ossia nella giornata di sabato 11/01/2025; la lista testi è stata depositata il13/01/2025.In applicazione dei principi sopraesposti, correttamente il giudice di merito ha ritenutotardivo il deposito della lista testi della difesa, in quanto effettuato, non di sabato 11 gennaio2025, ossia nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza, ma il giorno successivo(lunedì 13 gennaio 2025) a quello festivo (domenica 12 gennaio 2025) in cui veniva a cadereil termine di sette giorni liberi prima dell'udienza fissata per il 20 gennaio 2025.1.3 Le ulteriori doglianze mosse, oltre ad essere assolutamente generiche (si affermaapoditticamente la decisività della deposizione del consulente, senza alcuna ulterioreindicazione; si taccia di contraddittorietà l’affermazione, da parte del giudice, di superfluitàdella prova, senza null’altro dedurre), sono superate dalla inammissibilità del motivo didoglianza per le suesposte ragioni.2 Inammissibile è anche il secondo motivo di doglianza.2.1 Mancando di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., infatti,il ricorrente ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare ilragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo,va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribaditoun principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso percassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, maaltresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisionecensurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare leragioni del provvedimento censurato.2.2 Si censura la decisione assunta, senza contrastare gli elementi a carico valorizzatinella decisione di condanna, quali, prima di tutto, la deposizione del maresciallo deiCarabinieri, che aveva effettuato l’accertamento e che aveva osservato la presenza,sull’area pavimentata esterna, di una quantità di rifiuti, riscontrata dalle foto prodotte adibattimento.A tali fonti di prova si aggiungono anche le considerazioni, prive di illogicità o di aporie,del giudice di merito in ordine al cumulo di rifiuti depositato, laddove, con riferimento alle fotoacquisite, evidenzia che in esse “ben si scorge la vegetazione che spontaneamente ha finitoper avvilupparlo”, affermazione, questa, su cui la parte omette del tutto di confrontarsi, e che,unitamente agli elementi (tra cui l’ultimo conferimento di rifiuti documentato risalente a moltianni prima), ha portato il Tribunale ad escludere il deposito temporaneo e a ritenereconfigurabile la condotta di cui al capo b della imputazione (deposito incontrollato di rifiuti),con una motivazione immune da vizi.3. Il motivo di ricorso concernente la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. èmanifestamente infondato giacchè il Tribunale ha dato conto, senza incorrere in errori didiritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non haritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità, valorizzando la condizione dievidente degrado in cui si trovavano i rifiuti (ricoperte di vegetazione spontanea, segnoevidente di un deposito risalente e mai rimosso) e il notevole lasso di tempo trascorsodall’ultimo conferimento di rifiuti documentato.3.1 Così facendo, il giudice di merito si è attenuto alla giurisprudenza di questa Corte aSezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai finidella configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto,prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazionecomplessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, aisensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado dicolpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.3.2 Ebbene, il Tribunale ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che sisottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento alle modalità del fatto e soprattutto allanotevole risalenza nel tempo del comportamento lecito tenuto dalla parte (ossia, ilconferimento dei rifiuti regolarmente documentato), valorizzando, così, un indice disostanziale abitualità del comportamento illecito.4. Egualmente inammissibile è il motivo di doglianza relativo all’omessa concessionedelle circostanze attenuanti generiche.4.1 Il ricorso sul punto è inammissibile perché manifestamente infondato giacché ilTribunale ha adeguatamente motivato, facendo riferimento agli indici di natura personale efattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore, rimarcando lasussistenza di precedenti. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte,secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuantigeneriche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevolio sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).5. Quanto, infine, alla omessa sospensione condizionale della pena, il ricorso èinammissibile per genericità, non confrontandosi con la motivazione, priva di illogicità, delTribunale che ha valorizzato proprio le precedenti condanne ai fini della prognosi sfavorevolein ordine alla possibile astensione, per il futuro, della commissione di ulteriori reati.5.1 La motivazione adottata sul punto dal Tribunale è corretta, in quanto applicazione diun orientamento cui questo collegio aderisce.5.2 A fronte, infatti, di un risalente orientamento contrario espresso da Sez. 3, n. 42737del 06/07/2016, R., Rv. 267906 – 01 e da Sez. 3, n. 38678 del 03/06/2014, Caribotti, Rv.260660 – 01, deve ormai ritenersi consolidato l’orientamento, cui, come precisato, questocollegio aderisce, secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, ilgiudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere inesame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quellida lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedentigiudiziari (in questo senso, Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 – 02; intermini conformi, Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995 – 01; Sez. 5, n. 57704 del14/09/2017, P., Rv. 272087 – 01; Sez. 3, n. 35852 del 11/05/2016, Camisotti, Rv. 267639 –01; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534 – 01; Sez. 3, n. 30562 del19/03/2014, Avveduto e altri, Rv. 260136 - 01).6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto contodella sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nellafattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamentodella somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro3.000,00.Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64,legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art.616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dellainammissibilità stessa come sopraindicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVALERIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21161/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris