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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22194/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza con la quale la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza emessa in data 28 gennaio 2004 dal Tribunale di Verona, ha condannato CVETKOVIC Ivan alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 160,00 di multa per il reato di cui all'art.648 cod. pen. 2.

La richiesta di revisione è stata formulata dalla difesa del condannato sulla scorta di «fatti nuovi», ritenuti rilevanti ai fini della decisione, desumibili dalle dichiarazioni rese da PELLIZZARI Norina, SEKULOSKI Marian, VONIC Mirko e LAZAREVIC Milorad, i quali hanno sostenuto di aver visto, all'epoca dei fatti, il ciclomotore oggetto della contestata ricettazione parcheggiato in stato di abbandono nei pressi dell'abitazione dell'odierno ricorrente.

3. La Corte di Appello di Venezia, all'esito dell'audizione dei testimoni indicati dal ricorrente, ha rigettato l'istanza di revisione.

Riassunti gli elementi di novità rappresentati dalla difesa e, quindi, ripercorso l'iter processuale che aveva portato alla condanna definitiva del ricorrente, la Corte territoriale ha motivato il rigetto in considerazione della sostanziale inattendibilità dei testimoni indicati dal ricorrente e della inidoneità delle nuove prove a mettere in discussione l'affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza irrevocabile di condanna.

4. Avverso la predetta pronuncia il CVETKOVIC propone ricorso per cassazione.

Il ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione resa dalla Corte di Appello, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), in relazione agli artt. 630 e 631 cod. proc. pen.; secondo la difesa la Corte territoriale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni dei testi addotti dal ricorrente sulla base di contraddizioni non realmente riscontrabili tra quanto riferito dai testi nel corso del giudizio e quanto in precedenza dichiarato al difensore.

4.1. Il ricorrente ha sottolineato come la Corte abbia affermato l'inattendibilità della PELLIZZARI senza individuare alcuna contraddizione o illogicità delle dichiarazioni rese dalla teste e limitandosi a ritenere sospetto che la PELLIZZARI, a distanza di molti anni, sia stata in grado di ricordare particolari non riportati in occasione della sua escussione da parte del Giudice di primo grado.

4.2. La difesa ha contestato quanto affermato dalla Corte territoriale in ordine all'incompatibilità tra la «dovizia di particolari» indicati dal teste SEKULOSKI e la «mera visione del mezzo» riferita dallo stesso, precisando che il predetto ha dichiarato nel corso della sua deposizione di aver visto il ciclomotore abbandonato in più occasioni con conseguente infondatezza del motivo logico di sospetto prospettato nella sentenza impugnata.

4.3. Il ricorrente ha svolto analoghe considerazioni in relazione alla deposizione del teste VONIC, avendo anche quest'ultimo riferito di aver visto in più frangenti il ciclomotore abbandonato nei pressi dell'abitazione del CVETKOVIC, circostanza idonea a confutare quanto affermato dalla Corte in ordine all'incomprensibile precisione del teste in ordine a dati storico-fattuali risalenti a 19 anni prima della sua deposizione.

4.4. Parimenti il ricorrente ha affermato la piena attendibilità del teste LAZAREVIC, giustificando le apparenti imprecisioni che ammantano le sue dichiarazioni (e che hanno indotto la Corte a metterne in dubbio l'attendibilità) con asserite difficoltà di comprensione linguistica delle domande tradotte dall'interprete nominato dalla Corte, testimone di nazionalità serba e, quindi, non madre lingua macedone.

La difesa ha, di conseguenza, denunciato la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui non ha tenuto in conto tali difficoltà linguistiche del teste LAZAREVIC.

5. Infine il ricorrente ha denunciato l'illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici di Appello hanno stigmatizzato che i testimoni, seppur legati da vincoli di amicizia con il CVETKOVIC, siano stati escussi dalla difesa solo a 19 anni dai fatti, circostanza che trova spiegazione logica nel fatto che il ricorrente ha avuto modo di raccontare le sue disavventure ai suoi amici solo dopo la sua scarcerazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, con cui il CVETKOVIC censura l'impugnata ordinanza della Corte d'Appello, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. L'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativamente previsti dal legislatore, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici.

Di conseguenza, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione delle prove già assunte, anche alla luce di nuovi elementi salvo che questi siano in grado di demolire l'apparato argomentativo della decig.one di condanna.

Pertanto, il giudizio di revisione non è diretto a rimediare agli errori contenuti nelle sentenze passate in giudicato, sia che riguardino l'applicazione delle regole giuridiche, sia che attengano alla valutazione dei fatti accertati, ma rappresenta il mezzo che consente di rimuovere il contrasto tra la verità processuale affermata dalla pronuncia di condanna e i dati desunti da situazioni nuove, in quanto non conosciute e non valutate dalla sentenza, che si pongono in contrasto con le statuizioni della decisione.

In siffatta prospettiva, risulta evidente che «non è l'erronea valutazione del giudice a rilevare, ai fini della rimozione del giudicato; bensì esclusivamente «il fatto nuovo» che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui si è radicata la condanna oggetto di revisionePeorte cost., n. 129 del 30 aprile 2008).

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che per pervenire ad un esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere, oltre ogni ragionevole dubbio, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 24682 del 15.5.2014, Ghiro, Rv. 260005; Sez. 5, n. 24070 del 27.4.2016, Livadia, Rv. 267067).

Con particolare riferimento a situazioni analoghe a quella in esame si è affermato che la valutazione giudiziale delle nuove prove nel giudizio di revisione (costituite, nella specie, da testimonianze), non può prescindere dal complesso degli elementi già accertati nel precedente giudizio di merito, al fine di saggiarne e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute dopo il passaggio in giudicato.

La valutazione di tenuta delle prove già acquisite, necessaria e doverosa, non potrà che avvenire soltanto dopo che -con valutazione logicamente e cronologicamente autonoma - sia stata esaminata e «certificata" la affidabilità della prova nuova e che, solo a quel punto, potrà valutarsi se ed in che misura essa sia in grado di mettere in crisi l'apparato probatorio già in precedenza acquisito.

Questa valutazione si risolve in un giudizio tipicamente di merito che, laddove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da contraddizioni, non è suscettibile di essere censurato in sede di legittimità (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, L., Rv. 280405 - 01).

Nella successiva fase, infine, non si tratta di «ponderare» le prove già acquisite con quelle «nuove», di opposto segno, pervenendo ad un giudizio dubitativo fondato esclusivamente sulla sopravvenienza di elementi contrastanti con le precedenti acquisizioni; quel che è necessario fare è, invece, prendere atto delle prove «nuove», valutarne la reale affidabilità e solo successivamente operare quel confronto con le precedenti acquisizioni che, allora, potranno essere oggetto di rivisitazione critica sino al punto da giustificare l'accoglimento dell'istanza laddove essa si sia tradotta anche soltanto nella possibilità di formulare un «ragionevole dubbio» sulla colpevolezza del condannato (cfr. Sez. 5, n. 14255 del 22.1.2013, Valenti, Rv. 256600; Sez. 1, n. 25678 del 12.5.2004, Contena, Rv. 228141).

Fatte queste considerazioni preliminari, va rilevato che la Corte territoriale non si è sottratta all'onere di procedere ad una rivalutazione della complessiva tenuta del compendio probatorio che ha condotto alla condanna del ricorrente; il nucleo centrale della motivazione della sentenza impugnata verte, in modo logico e completo, sulla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni dei testi addotti dalla difesa.

La Corte di Appello ha formulato un giudizio di inattendibilità intrinseca delle nuove prove dichiarative, sulla scorta del notevole lasso di tempo (19 anni) trascorso dal momento dei fatti rispetto a quello in cui i testi si sono determinati a fornire il loro contributo di verità, delle motivazioni che li hanno indotti, soltanto a distanza di decenni, a rivelare quanto a loro conoscenza e dell'inspiegabile precisione in relazione a dettagli non ragionevolmente rievocabili a distanza di così tanti anni.

La valutazione di inattendibilità dei testi come formulata dalla Corte non può ritenersi illogica ovvero in contraddizione con elementi fattuali univocamente emergenti dagli atti che, al contrario, erano tali da fondare ragionevolmente un apprezzamento di questo genere.

Si tratta, in ogni caso, di un giudizio prettamente "di merito" che risulta argomentato in termini coerenti, non manifestamente illogici ovvero in palese e diretta contraddizione con elementi fattuali o probatori che siano stati a tal fine segnalati.

3. Anche ove si volesse considerare la possibilità di desumere elementi di prova dalle dichiarazioni dei testimoni escussi nel giudizio di revisione, va sottolineato che dette nuove prove dichiarative non sono dotate, neppur in astratto, della necessaria idoneità a contrastare la ricostruzione logico- fattuale posta a base della sentenza di condanna.

L'unico elemento significativo desumibile dalle deposizioni dei testi indicati dal ricorrente si concreta nell'asserita presenza del ciclomotore di cui al capo di imputazione in stato di abbandono nei pressi dell'abitazione del ricorrente, nei mesi antecedenti all'intervento delle forze dell'ordine.

Tale elemento è stato ritenuto correttamente privo di capacità demolitoria in quanto non mette in dubbio la ricostruzione logico-fattuale contenuta nella sentenza irrevocabile di condanna; secondo i giudici di merito, infatti, gli elementi raccolti erano sicuramente idonei a dimostrare sia la disponibilità da parte del ricorrente del ciclomotore di provenienza delittuosa, sia la sua piena consapevolezza di tale provenienza (desumibile dall'effrazione del blocco motore e dal mancato possesso dei documenti di circolazione, dal comportamento tenuto al momento del controllo di polizia, e dalla falsa prospettazione dei motivi della presenza sulla scena del crimine fornita dall'imputato).

In considerazione della logicità e completezza di tale ricostruzione appare evidente l'assoluta neutralità del nuovo elemento fornito dai testi addotti dalla difesa, elemento sicuramente inidoneo ad escludere l'illecito impossessamento da parte del ricorrente del mezzo di origine furtiva.

3.1. Va ricordato, in proposito, che caratteristica essenziale delle prove nuove da porre a sostegno della richiesta di revisione è quella della loro astratta idoneità, nella comparazione con quelle già raccolte nel giudizio di cognizione, a sovvertire l'esito del giudizio (Sez. 2, n. 15652 del 14/02/2019, Camassa, Rv. 276437; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028; Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067), attraverso l'accertamento «di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio» (Sez. 5, n. 24682 del 15/05/2014, Ghiro, Rv. 260005).

4. Il ricorso è, in conclusione, inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento sia delle spese del procedimento, sia di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza con la quale la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza emessa in data 28 gennaio 2004 dal Tribunale di Verona, ha condannato CVETKOVIC Ivan alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 160,00 di multa per il reato di cui all'art.648 cod. pen. 2. La richiesta di revisione è stata formulata dalla difesa del condannato sulla scorta di «fatti nuovi», ritenuti rilevanti ai fini della decisione, desumibili dalle dichiarazioni rese da PELLIZZARI Norina, SEKULOSKI Marian, VONIC Mirko e LAZAREVIC Milorad, i quali hanno sostenuto di aver visto, all'epoca dei fatti, il ciclomotore oggetto della contestata ricettazione parcheggiato in stato di abbandono nei pressi dell'abitazione dell'odierno ricorrente. 3. La Corte di Appello di Venezia, all'esito dell'audizione dei testimoni indicati dal ricorrente, ha rigettato l'istanza di revisione. Riassunti gli elementi di novità rappresentati dalla difesa e, quindi, ripercorso l'iter processuale che aveva portato alla condanna definitiva del ricorrente, la Corte territoriale ha motivato il rigetto in considerazione della sostanziale inattendibilità dei testimoni indicati dal ricorrente e della inidoneità delle nuove prove a mettere in discussione l'affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza irrevocabile di condanna. 4. Avverso la predetta pronuncia il CVETKOVIC propone ricorso per cassazione. Il ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione resa dalla Corte di Appello, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), in relazione agli artt. 630 e 631 cod. proc. pen.; secondo la difesa la Corte territoriale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni dei testi addotti dal ricorrente sulla base di contraddizioni non realmente riscontrabili tra quanto riferito dai testi nel corso del giudizio e quanto in precedenza dichiarato al difensore. 4.1. Il ricorrente ha sottolineato come la Corte abbia affermato l'inattendibilità della PELLIZZARI senza individuare alcuna contraddizione o illogicità delle dichiarazioni rese dalla teste e limitandosi a ritenere sospetto che la PELLIZZARI, a distanza di molti anni, sia stata in grado di ricordare particolari non riportati in occasione della sua escussione da parte del Giudice di primo grado. 4.2. La difesa ha contestato quanto affermato dalla Corte territoriale in ordine all'incompatibilità tra la «dovizia di particolari» indicati dal teste SEKULOSKI e la «mera visione del mezzo» riferita dallo stesso, precisando che il predetto ha dichiarato nel corso della sua deposizione di aver visto il ciclomotore abbandonato in più occasioni con conseguente infondatezza del motivo logico di sospetto prospettato nella sentenza impugnata. 4.3. Il ricorrente ha svolto analoghe considerazioni in relazione alla deposizione del teste VONIC, avendo anche quest'ultimo riferito di aver visto in più frangenti il ciclomotore abbandonato nei pressi dell'abitazione del CVETKOVIC, circostanza idonea a confutare quanto affermato dalla Corte in ordine all'incomprensibile precisione del teste in ordine a dati storico-fattuali risalenti a 19 anni prima della sua deposizione. 4.4. Parimenti il ricorrente ha affermato la piena attendibilità del teste LAZAREVIC, giustificando le apparenti imprecisioni che ammantano le sue dichiarazioni (e che hanno indotto la Corte a metterne in dubbio l'attendibilità) con asserite difficoltà di comprensione linguistica delle domande tradotte dall'interprete nominato dalla Corte, testimone di nazionalità serba e, quindi, non madre lingua macedone. La difesa ha, di conseguenza, denunciato la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui non ha tenuto in conto tali difficoltà linguistiche del teste LAZAREVIC. 5. Infine il ricorrente ha denunciato l'illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici di Appello hanno stigmatizzato che i testimoni, seppur legati da vincoli di amicizia con il CVETKOVIC, siano stati escussi dalla difesa solo a 19 anni dai fatti, circostanza che trova spiegazione logica nel fatto che il ricorrente ha avuto modo di raccontare le sue disavventure ai suoi amici solo dopo la sua scarcerazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, con cui il CVETKOVIC censura l'impugnata ordinanza della Corte d'Appello, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. L'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativamente previsti dal legislatore, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione delle prove già assunte, anche alla luce di nuovi elementi salvo che questi siano in grado di demolire l'apparato argomentativo della decig.one di condanna. Pertanto, il giudizio di revisione non è diretto a rimediare agli errori contenuti nelle sentenze passate in giudicato, sia che riguardino l'applicazione delle regole giuridiche, sia che attengano alla valutazione dei fatti accertati, ma rappresenta il mezzo che consente di rimuovere il contrasto tra la verità processuale affermata dalla pronuncia di condanna e i dati desunti da situazioni nuove, in quanto non conosciute e non valutate dalla sentenza, che si pongono in contrasto con le statuizioni della decisione. In siffatta prospettiva, risulta evidente che «non è l'erronea valutazione del giudice a rilevare, ai fini della rimozione del giudicato; bensì esclusivamente «il fatto nuovo» che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui si è radicata la condanna oggetto di revisionePeorte cost., n. 129 del 30 aprile 2008). Questa Corte ha avuto modo di chiarire che per pervenire ad un esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere, oltre ogni ragionevole dubbio, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 24682 del 15.5.2014, Ghiro, Rv. 260005; Sez. 5, n. 24070 del 27.4.2016, Livadia, Rv. 267067). Con particolare riferimento a situazioni analoghe a quella in esame si è affermato che la valutazione giudiziale delle nuove prove nel giudizio di revisione (costituite, nella specie, da testimonianze), non può prescindere dal complesso degli elementi già accertati nel precedente giudizio di merito, al fine di saggiarne e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute dopo il passaggio in giudicato. La valutazione di tenuta delle prove già acquisite, necessaria e doverosa, non potrà che avvenire soltanto dopo che -con valutazione logicamente e cronologicamente autonoma - sia stata esaminata e «certificata" la affidabilità della prova nuova e che, solo a quel punto, potrà valutarsi se ed in che misura essa sia in grado di mettere in crisi l'apparato probatorio già in precedenza acquisito. Questa valutazione si risolve in un giudizio tipicamente di merito che, laddove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da contraddizioni, non è suscettibile di essere censurato in sede di legittimità (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, L., Rv. 280405 - 01). Nella successiva fase, infine, non si tratta di «ponderare» le prove già acquisite con quelle «nuove», di opposto segno, pervenendo ad un giudizio dubitativo fondato esclusivamente sulla sopravvenienza di elementi contrastanti con le precedenti acquisizioni; quel che è necessario fare è, invece, prendere atto delle prove «nuove», valutarne la reale affidabilità e solo successivamente operare quel confronto con le precedenti acquisizioni che, allora, potranno essere oggetto di rivisitazione critica sino al punto da giustificare l'accoglimento dell'istanza laddove essa si sia tradotta anche soltanto nella possibilità di formulare un «ragionevole dubbio» sulla colpevolezza del condannato (cfr. Sez. 5, n. 14255 del 22.1.2013, Valenti, Rv. 256600; Sez. 1, n. 25678 del 12.5.2004, Contena, Rv. 228141). Fatte queste considerazioni preliminari, va rilevato che la Corte territoriale non si è sottratta all'onere di procedere ad una rivalutazione della complessiva tenuta del compendio probatorio che ha condotto alla condanna del ricorrente; il nucleo centrale della motivazione della sentenza impugnata verte, in modo logico e completo, sulla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni dei testi addotti dalla difesa. La Corte di Appello ha formulato un giudizio di inattendibilità intrinseca delle nuove prove dichiarative, sulla scorta del notevole lasso di tempo (19 anni) trascorso dal momento dei fatti rispetto a quello in cui i testi si sono determinati a fornire il loro contributo di verità, delle motivazioni che li hanno indotti, soltanto a distanza di decenni, a rivelare quanto a loro conoscenza e dell'inspiegabile precisione in relazione a dettagli non ragionevolmente rievocabili a distanza di così tanti anni. La valutazione di inattendibilità dei testi come formulata dalla Corte non può ritenersi illogica ovvero in contraddizione con elementi fattuali univocamente emergenti dagli atti che, al contrario, erano tali da fondare ragionevolmente un apprezzamento di questo genere. Si tratta, in ogni caso, di un giudizio prettamente "di merito" che risulta argomentato in termini coerenti, non manifestamente illogici ovvero in palese e diretta contraddizione con elementi fattuali o probatori che siano stati a tal fine segnalati. 3. Anche ove si volesse considerare la possibilità di desumere elementi di prova dalle dichiarazioni dei testimoni escussi nel giudizio di revisione, va sottolineato che dette nuove prove dichiarative non sono dotate, neppur in astratto, della necessaria idoneità a contrastare la ricostruzione logico- fattuale posta a base della sentenza di condanna. L'unico elemento significativo desumibile dalle deposizioni dei testi indicati dal ricorrente si concreta nell'asserita presenza del ciclomotore di cui al capo di imputazione in stato di abbandono nei pressi dell'abitazione del ricorrente, nei mesi antecedenti all'intervento delle forze dell'ordine. Tale elemento è stato ritenuto correttamente privo di capacità demolitoria in quanto non mette in dubbio la ricostruzione logico-fattuale contenuta nella sentenza irrevocabile di condanna; secondo i giudici di merito, infatti, gli elementi raccolti erano sicuramente idonei a dimostrare sia la disponibilità da parte del ricorrente del ciclomotore di provenienza delittuosa, sia la sua piena consapevolezza di tale provenienza (desumibile dall'effrazione del blocco motore e dal mancato possesso dei documenti di circolazione, dal comportamento tenuto al momento del controllo di polizia, e dalla falsa prospettazione dei motivi della presenza sulla scena del crimine fornita dall'imputato). In considerazione della logicità e completezza di tale ricostruzione appare evidente l'assoluta neutralità del nuovo elemento fornito dai testi addotti dalla difesa, elemento sicuramente inidoneo ad escludere l'illecito impossessamento da parte del ricorrente del mezzo di origine furtiva. 3.1. Va ricordato, in proposito, che caratteristica essenziale delle prove nuove da porre a sostegno della richiesta di revisione è quella della loro astratta idoneità, nella comparazione con quelle già raccolte nel giudizio di cognizione, a sovvertire l'esito del giudizio (Sez. 2, n. 15652 del 14/02/2019, Camassa, Rv. 276437; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028; Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067), attraverso l'accertamento «di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio» (Sez. 5, n. 24682 del 15/05/2014, Ghiro, Rv. 260005). 4. Il ricorso è, in conclusione, inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento sia delle spese del procedimento, sia di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
Sentenza Cassazione n. 22194/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris