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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17486/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del rigetto del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 10 ottobre 2024 che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sindaco di Pollica, delitto commesso il 5 settembre 2010.

Secondo la conforme conclusione dei Giudici della cautela [OSCURATO:PERSONA], che all'epoca dei fatti rivestiva il grado di tenente colonnello dei Carabinieri - unitamente al brigadiere [OSCURATO:PERSONA], al pregiudicato [OSCURATO:PERSONA] e a numerosi altri soggetti - era coinvolto in un traffico illecito di stupefacenti che il sindaco Vassallo aveva scoperto e che era in procinto di denunciare, avendo già preso contatti con la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania; di qui la sua concordata eliminazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano occupati dell'attività di pianificazione e organizzazione dell'omicidio, svolgendo a tal fine due sopralluoghi funzionali alla consumazione del reato: il primo realizzato da [OSCURATO:PERSONA], il secondo, su mandato di questi, da [OSCURATO:PERSONA] insieme a Salvatore e a [OSCURATO:PERSONA], con l'utilizzo dell'autovettura di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] aveva rafforzato il proposito criminoso dei correi, assicurando, in epoca antecedente all'agguato, il depistaggio delle indagini che, in effetti, aveva posto in essere sin dalle ore immediatamente successive alla scoperta del corpo della vittima.

Giunto sui luoghi prima dell'arrivo della Sezione Scientifica, si era adoperato per realizzare un notevole inquinamento della scena del crimine; aveva, poi, indirizzato le indagini nei riguardi di tale [OSCURATO:PERSONA], trafficante di droga, comunicando agli inquirenti la falsa notizia che la vittima, prima di morire, aveva avuto uno scontro con il trafficante che, peraltro, aveva indicato come sicuro autore dell'omicidio nelle conversazioni con i parenti della vittima.

2. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha dato conto del compendio indiziario raccolto nei confronti dell'odierno ricorrente e ha condiviso l'impostazione del Giudice per le indagini preliminari, muovendo dagli elementi confermativi del movente: le preoccupazioni di Vassallo sul traffico di stupefacenti che si svolgeva presso il porto di Acciaroli, di cui aveva riferito alla fine del mese di agosto 2010 al [OSCURATO:PERSONA].

Questi, a sua volta, aveva disposto indagini, affidandole alla [OSCURATO:PERSONA] di Agropoli in ragione dei dubbi espressi da Vassallo sui militari della locale Arma.

2.1. Quanto al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], sono state innanzitutto valorizzate le dichiarazioni, aventi portata di chiamata in reità, rese da [OSCURATO:PERSONA].

Ridosso - per il quale era stato presentato un programma di protezione per l'attività di collaborazione con la giustizia iniziata nel 2016, poi revocato - nelle prime propalazioni, pur riferendo ampiamente sul traffico di stupefacenti in cui egli stesso era coinvolto, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non aveva fatto cenno al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA].

Invece, nelle dichiarazioni rese 1'8 giugno 2022, dopo avere definitivamente ammesso l'esistenza e il proprio coinvolgimento nell'attività di traffico di stupefacenti in Acciaroli, aveva indicato anche [OSCURATO:PERSONA], al quale era legato da amicizia, come persona coinvolta in detto traffico; aveva, altresì, riferito che [OSCURATO:PERSONA], in occasione di uno dei viaggio ad Acciaroli, gli aveva confidato della sua intenzione di eliminare il [OSCURATO:PERSONA] e aveva ammesso di essersi recato ad Acciaroli il 3 settembre 2010, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e al figlio [OSCURATO:PERSONA]: ma [OSCURATO:PERSONA] non confermava che il viaggio fosse finalizzato ad un sopralluogo finalizzato all'omicidio, anzi affermando che, a suo avviso, in quell'occasione gli era stato teso un tranello perché [OSCURATO:PERSONA], che guidava l'auto di Ridosso, aveva attraversato una zona pedonale, rendendolo così facilmente identificabile.

Ridosso riferiva, ancora, che, qualche giorno dopo l'omicidio di Vassallo, aveva ricevuto la visita di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione dove conviveva con [OSCURATO:PERSONA]; i due uomini, alle sue rimostranze per averlo condotto qualche giorno prima ad Acciaroli, gli avevano intimato di non riferire notizie in merito e lo avevano minacciato, circostanza che aveva suscitato preoccupazioni per se stesso e per la sua famiglia.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - chiariva il Tribunale - erano completate da quelle di [OSCURATO:PERSONA]Atri, detenuto che aveva riferito i dettagli di una vera e propria confessione ricevuta da Ridosso - suo compagno di cella con il quale aveva stretto un rapporto di particolare fiducia nel periodo di detenzione comune nel carcere di Sollicciano - in un momento di particolare scoramento per l'esclusione dal programma di collaborazione e dai benefici penitenziari, esclusione causata dal suo atteggiamento reticente nelle indagini per l'omicidio Vassallo.

D'Atri, detenuto per il reato di associazione mafiosa con ruolo verticistico e per omicidio, aveva ricordato di avere ricevuto la prima confidenza in occasione di un incontro con l'avvocato di Ridosso, [OSCURATO:PERSONA].

In quell'incontro, cui aveva partecipato D'Atri (circostanza confermata dal legale), Ridosso era stato invitato più volte a riferire quanto a sua conoscenza su quell'omicidio; a tali sollecitazioni Ridosso aveva reagito nervosamente, affermando che non poteva farlo poiché altrimenti "si sarebbe preso un ergastolo".

Dopo l'incontro Ridosso aveva spiegato a D'Atri che nella vicenda erano implicati anche dei Carabinieri.

Secondo quanto riferito da D'Atri, in successive conversazioni Ridosso non aveva fatto mistero del suo stretto legame con il carabiniere [OSCURATO:PERSONA], anch'egli coinvolto nel traffico di stupefacenti, aveva stigmatizzato le dichiarazioni agli investigatori della sua ex-compagna, [OSCURATO:PERSONA], relative ad una conversazione avvenuta tra lui e [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto il sindaco Vassallo, conosciuto con l'appellativo di "pescatore", a seguito delle quali egli aveva perso il programma di protezione e aveva manifestato preoccupazione per il sopralluogo ad Acciaroli, svolto con la sua auto nei giorni precedenti l'omicidio, su espressa richiesta di [OSCURATO:PERSONA], affermando di temere che la vettura fosse stata ripresa dalle telecamere rendendolo identificabile; aveva, ancora, riferito che l'omicidio era stato organizzato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri carabinieri a questi fedelissimi e che il primo, grazie alla sua abilità, era riuscito a depistare le indagini; aveva, infine, indicato il movente dell'omicidio nel coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di stupefacenti ad Acciaroli e nella sua scoperta da parte del [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la credibilità intrinseca di D'Atri, le cui dichiarazioni sono state riscontrate da quelle dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

A conferma dei rapporti nient'affatto tesi tra D'Atri e Ridosso - come invece riferito da quest'ultimo - è stato valorizzato il contenuto di una missiva inviata dal dichiarante dopo il trasferimento in altro Istituto di pena, oltre alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in carcere con Ridosso, sulla proposta di quest'ultimo di riferire fatti che potessero screditare quanto narrato da D'Atri.

In quell'occasione, secondo Corda, Ridosso aveva confermato la veridicità della confidenze riferite da D'Atri.

È stato posto in rilievo - a ulteriore riscontro - che D'Atri, a sua volta, aveva riferito quanto appreso da Ridosso al detenuto [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiesto di riferire con il Pubblico ministero, avvisando di ciò D'Atri.

Il Tribunale ha motivato l'infondatezza della tesi difensiva secondo cui i dichiaranti avevano riferito notizie apprese dai mass media e di quella secondo cui le dichiarazioni fossero il frutto di un accordo calunnioso di D'Atri e Casillo ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Così sintetizzata la provvista indiziaria, il Tribunale ha condiviso la qualificazione giuridica dell'incolpazione provvisoria come concorso in omicidio, in quanto, pur in mancanza di elementi sulla base dei quali ritenere [OSCURATO:PERSONA] autore materiale del fatto (in ragione del lasso temporale trascorso tra l'abbandono della piazzetta di Acciaroli da parte del Sindaco e quella in cui l'ufficiale se ne era allontanato a sua volta), l'attività di depistaggio era avvenuta in stretta contiguità temporale con l'omicidio, sintomo evidente che essa era stata assicurata dall'indagato in epoca antecedente all'agguato.

2.3. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio e della reiterazione di fatti della stessa specie.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e la conseguente inutilizzabilità di risultanze decisive nell'economia del provvedimento impugnato.

Il ricorrente, preliminarmente, ripercorre i provvedimenti di archiviazione aventi ad oggetto l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] commesso il 5 settembre 2010 in Pollica, nei confronti di tre dei quattro soggetti nei cui confronti oggi si procede; dà poi contezza dell'incipit dell'attuale vicenda processuale, originariamente iscritta a modello 44 (contro ignoti), nel cui ambito, in epoca antecedente alla richiesta e ottenuta riapertura delle investigazioni (quest'ultima in data 11 maggio 2022) era stato ascoltato (il 7 aprile 2022), sulla scorta di una missiva inviata dal detenuto, [OSCURATO:PERSONA] (in data 30 gennaio 2022) alla Procura della Repubblica.

Secondo il ricorrente, le dichiarazioni di D'Atri sarebbero viziate da inutilizzabilità, con la conseguenza che il restante compendio indiziario viene a coincidere con quello oggetto di più richieste di archiviazione.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'illogicità dell'ordinanza in punto di valutazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in quanto provenienti da imputato del medesimo reato, necessitavano di validi riscontri esterni con specifico riferimento alla condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA], ovverosia all'affermata assicurazione del futuro depistaggio.

Sotto questo profilo il ricorrente evidenzia, inoltre, che le dichiarazioni di Ridosso non concretizzano una vera chiamata in reità ovvero in correità, perché Ridosso non si è mai assunto la responsabilità del delitto e neppure ha mai esplicitato, con riferimento all'omicidio, accuse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], piuttosto limitandosi a segnalare elementi di sospetto nei suoi comportamenti, atteggiamenti e frequentazioni, oltre al suo grande ascendente sui sottoposti e in particolare sul [OSCURATO:PERSONA].

Nella ricostruzione dei fatti, i Giudici della cautela hanno preferito al racconto di Ridosso la versione di D'Atri, sebbene di "seconda mano".

Il ricorrente lamenta che la "catena narrativa" riguardante il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] è costituita da ciò che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito a Ridosso e Ridosso a D'Atri, ma trascurando il dato obiettivo che le dichiarazioni di Ridosso sono assai più prudenti con riferimento al ruolo di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, poiché l'editto accusatorio segue la narrazione di Ridosso, il provvedimento impugnato sarebbe contraddittorio, avvalorando un assunto accusatorio diverso rispetto a quello accreditato nell'imputazione provvisoria.

Il ricorso si appunta, inoltre, sulle dichiarazioni di Cillo, delle quali lamenta l'affermata patente di inattendibilità, nonostante egli avesse fatto diverse accuse poi risultate senza esito.

Nel prosieguo il ricorrente svolge una serrata critica del provvedimento in relazione alla ritenuta dimostrata previa assicurazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] ai complici del futuro depistaggio.Infine, si lamenta la mancata motivazione in ordine alle censure difensive, alle quali il Tribunale dedica appena un paio di pagine di considerazioni assertive.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'aggravante del metodo mafioso.

Una volta esclusa, da parte del Giudice per le indagini preliminari, l'aggravante della finalità di agevolare un'inesistente associazione mafiosa, sopravvissuta quella del cd. metodo mafioso, quest'ultima sarebbe ricollegata sic et simpliciter alle modalità dell'azione onnicidiaria, siccome realizzata nella forma di un vero e proprio agguato, in un contesto che lo stesso Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto "non mafioso".

A tali considerazioni il Tribunale del riesame nulla ha aggiunto, omettendo qualsiasi motivazione sul punto.

3.4. Il quarto motivo ha per oggetto le esigenze cautelari.

Secondo il ricorrente, siamo di fronte a un caso paradigmatico nel quale sono stati acquisiti elementi dai quali risulta l'insussistenza di esigenze cautelari: ciò non tanto per il tempo trascorso dai fatti, ma per la positiva verifica che in quel lungo arco temporale [OSCURATO:PERSONA] è approdato al grado di colonnello dell'arma dei carabinieri.

Non sussiste alcun pericolo di inquinamento probatorio, che avrebbe dovuto già manifestarsi nel corso della protratta e tormentata vicenda giudiziaria, né alcun pericolo di reiterazione di reati, pericolo configurabile solo nella dimensione logica del non astrattamente impossibile, del tutto sganciata dalla realtà obiettiva, risultando del tutto assertiva l'affermazione secondo cui l'attività di depistaggio si sarebbe protratta sino ad epoca recente.

Da ultimo si lamenta la scelta della misura di maggior rigore, laddove sarebbe stato trascurato che lo stato di libertà non ha sollecitato negli anni le paventate pulsioni criminali del prevenuto, cosicché ogni altra misura cautelare sarebbe sufficiente a inibire quelle residue e latenti.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. In data 21 marzo 2025 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato motivi nuovi con i quali hanno ribadito, ulteriormente articolandole, le censure contenute nel ricorso, sia in punto di gravità indiziaria, sia in punto di esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il ricorrente riassume la cronologia delle investigazioni poste in essere a seguito dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, nella fase finale delle indagini, il Pubblico Ministero, con atto depositato il 6/5/2022, aveva chiesto l'autorizzazione alla riapertura delle indagini relative a due procedimenti archiviati, il primo dei quali, il n. 2603/18 RGNR, a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Nella richiesta di riapertura delle indagini, il PM sottolineava che le dichiarazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - che venivano integralmente riportate - erano fondamentali.

Tale carattere veniva confermato nella richiesta di applicazione della misura cautelare, nell'ordinanza genetica e nell'ordinanza in questa sede impugnata.

Le stesse, unitamente a quelle di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], vengono ampiamente riportate e commentate alle pagg. 44 e ss. dell'ordinanza; la credibilità intrinseca del dichiarante viene valutata alle pagg. 50 e ss., mentre alle pagg. 57 e ss. le dichiarazioni vengono valutate sotto il profilo della coerenza interna e dei riscontri esterni.

La centralità di tali dichiarazioni si evince dall'ampiezza della trattazione del punto, che si conclude solo a pag.

75. Non pare esservi dubbio che il materiale probatorio e indiziario - secondo la ricostruzione del tribunale - ha acquistato, in forza di tali dichiarazioni e di quelle di Casillo, nuova pregnanza, così da superare quella insufficienza indiziaria che aveva portato il pubblico ministero ea chiedere e il Giudice per le indagini preliminari a disporre l'archiviazione del procedimento.

Ebbene: è pacifico che [OSCURATO:PERSONA]Atri non è stato escusso dopo il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini emesso dal Giudice per le indagini preliminari 1'11-[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Tali dichiarazioni sono pertanto, inutilizzabili.

In effetti, già prima della riforma che, dal 30 dicembre 2022, ha statuito che «gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili» (art. 414, comma 2 bis cod. proc. pen.), tale inutilizzabilità era stata affermata dalle Sezioni Unite ("Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione", Sez.

U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834 - 01).

Tale inutilizzabilità è frutto di una preclusione processuale determinata dal decreto di archiviazione all'utilizzazione degli elementi acquisiti successivamente ad esso e prima dell'adozione del decreto di autorizzazione alla riapertura della indagini di cui all'art. 414 cod. proc. pen., la cui emissione funge da condizione di procedibilità per la ripresa delle investigazioni in ordine allo stesso fatto e nei confronti delle stesse persone, nonché per l'adozione di ogni consequenziale provvedimento, compresa l'applicazione di misure cautelari (Sez. 1, n. 4717 del 06/07/1999, Montalbano, Rv. 214099 - 01; Sez. 6, n. 3156 del 05/08/1997, Audino, Rv. 208863 - 01).

La preclusione opera, ovviamente, solo le nuove indagini siano avviate dalla medesima autorità, nei confronti delle medesime persone e per il medesimo fatto: ma ciò è esattamente il caso in esame.

In definitiva, le dichiarazioni di D'Atri e Casillo erano certamente utili per la richiesta di autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari, correttamente accolta dal Giudice per le indagini preliminari: ma non potevano essere poste a base della richiesta di misura cautelare in quanto rese prima del decreto di autorizzazione; D'Atri avrebbe dovuto essere nuovamente sentito dopo tale provvedimento e, solo in questo caso, le sue dichiarazioni avrebbero potuto essere utilizzate.

2. Si è già sottolineata la centralità delle dichiarazioni di D'Atri del 7/4/2022 nel complesso del quadro indiziario che ha reso possibile l'adozione della misura cautelare; di conseguenza, è inevitabile che l'accoglimento del primo motivo di ricorso determini l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, così da permettere al Tribunale di rivalutare detto quadro e la solidità degli indizi a carico del ricorrente.

I restanti motivi di ricorso restano, pertanto, assorbiti.

L'annullamento con rinvio permetterà, comunque, al Tribunale di valutare nuovamente i passaggi logici del provvedimento applicativo: gli elementi dimostrativi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al traffico di stupefacenti e, quindi, la condivisione da parte della causale dell'omicidio; la dimostrata impossibilità che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato materialmente all'esecuzione dell'omicidio; la rilevanza o meno della sua "assenza" dal ristorante nell'orario dell'omicidio; i motivi dell'aggressione a Cillo.

Tema centrale, poi, è quella dell'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e della effettiva possibilità di utilizzare le sue rivelazioni per fondare il giudizio di gravità indiziaria: riconoscendo l'affidabilità di una parte soltanto del contributo dichiarativo fornito da Ridosso all'autorità giudiziaria, tanto de relato da [OSCURATO:PERSONA] quanto per conoscenza diretta - e ripetutamente affermando, piuttosto, la decisività delle dichiarazioni rese de relato, al riguardo, da D'Atri (e, per ulteriore derivazione, da Casillo) - il Tribunale ha finito per privilegiare, sistematicamente, queste ultime a cospetto delle prime, così sostanzialmente operando la valutazione frazionata del narrato di Ridosso, considerato nella sua conclusiva dimensione e portata.

A fondamento di tale operazione valutativa il Tribunale sviluppa un ragionamento giuridico inadeguato.

Esso, infatti, non si avvede dell'evidente interferenza fattuale e logica tra componenti del racconto destinate fatalmente ad integrarsi, né indica in modo convincente le ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA], di cui pure ritiene ampiamente provato l'ostinato mendacio sulla sua personale partecipazione al fatto onnicidiario, sia invece da considerare credibile, e sia anzi dotato dell'elevato livello di affidabilità richiesto ai chiamanti in reità, quando, dopo anni di reticenza, riferisce per la prima volta le informazioni da lui possedute in merito all'omicidio del sindaco Vassallo, cui in tesi sarebbe rimasto del tutto estraneo, se non per avere partecipato a un sopralluogo, organizzato da [OSCURATO:PERSONA] a sua sedicente insaputa ed al solo fine di "incastrarlo".

Se la spiegazione del mendacio fosse la volontà di lucrare i benefici penitenziari, sino a quel momento non ottenuti, mantenendosi al riparo da una diretta incriminazione, questo elemento non deporrebbe affatto, sul piano logico e razionale, a favore della credibilità complessiva del dichiarante.

Le motivazioni meramente utilitaristiche di una chiamata in reità, e l'intento di conseguire suo tramite vantaggi di vario genere, inquinano infatti la genuinità della fonte (Sez. 1, n. 5438 del 07/11/2019, dep. 2020, Birra, Rv. 278470-01) e rendono arduo sceverare, in seno ad un narrato giudicato solo parzialmente attendibile, i contenuti affidabili da quelli spuri o falsati.

Né la credibilità di [OSCURATO:PERSONA] può dirsi rivalutata o rafforzata, di per sé, alla luce delle dichiarazioni de auditu rese dal compagno di detenzione D'Atri (e, in via indiretta ulteriore, da [OSCURATO:PERSONA]), quand'anche il racconto di costoro fosse estremamente fedele al narrato della fonte.

Altro tema che merita di essere nuovamente valutato è quello della dimostrazione di un accordo preventivo relativo all'inquinamento delle indagini da parte di [OSCURATO:PERSONA]: quali elementi sono indicativi del rafforzamento del proposito criminoso altrui mediante l'assicurazione del successivo depistaggio?

3. Il Tribunale, in sede di rinvio, valuterà nuovamente e liberamente questi passaggi, insieme agli altri evidenziati dal ricorrente, attendendosi, peraltro, alla dichiarata inutilizzabilità delle di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del rigetto del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 10 ottobre 2024 che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sindaco di Pollica, delitto commesso il 5 settembre 2010. Secondo la conforme conclusione dei Giudici della cautela [OSCURATO:PERSONA], che all'epoca dei fatti rivestiva il grado di tenente colonnello dei Carabinieri - unitamente al brigadiere [OSCURATO:PERSONA], al pregiudicato [OSCURATO:PERSONA] e a numerosi altri soggetti - era coinvolto in un traffico illecito di stupefacenti che il sindaco Vassallo aveva scoperto e che era in procinto di denunciare, avendo già preso contatti con la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania; di qui la sua concordata eliminazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano occupati dell'attività di pianificazione e organizzazione dell'omicidio, svolgendo a tal fine due sopralluoghi funzionali alla consumazione del reato: il primo realizzato da [OSCURATO:PERSONA], il secondo, su mandato di questi, da [OSCURATO:PERSONA] insieme a Salvatore e a [OSCURATO:PERSONA], con l'utilizzo dell'autovettura di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] aveva rafforzato il proposito criminoso dei correi, assicurando, in epoca antecedente all'agguato, il depistaggio delle indagini che, in effetti, aveva posto in essere sin dalle ore immediatamente successive alla scoperta del corpo della vittima. Giunto sui luoghi prima dell'arrivo della Sezione Scientifica, si era adoperato per realizzare un notevole inquinamento della scena del crimine; aveva, poi, indirizzato le indagini nei riguardi di tale [OSCURATO:PERSONA], trafficante di droga, comunicando agli inquirenti la falsa notizia che la vittima, prima di morire, aveva avuto uno scontro con il trafficante che, peraltro, aveva indicato come sicuro autore dell'omicidio nelle conversazioni con i parenti della vittima. 2. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha dato conto del compendio indiziario raccolto nei confronti dell'odierno ricorrente e ha condiviso l'impostazione del Giudice per le indagini preliminari, muovendo dagli elementi confermativi del movente: le preoccupazioni di Vassallo sul traffico di stupefacenti che si svolgeva presso il porto di Acciaroli, di cui aveva riferito alla fine del mese di agosto 2010 al [OSCURATO:PERSONA]. Questi, a sua volta, aveva disposto indagini, affidandole alla [OSCURATO:PERSONA] di Agropoli in ragione dei dubbi espressi da Vassallo sui militari della locale Arma. 2.1. Quanto al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], sono state innanzitutto valorizzate le dichiarazioni, aventi portata di chiamata in reità, rese da [OSCURATO:PERSONA]. Ridosso - per il quale era stato presentato un programma di protezione per l'attività di collaborazione con la giustizia iniziata nel 2016, poi revocato - nelle prime propalazioni, pur riferendo ampiamente sul traffico di stupefacenti in cui egli stesso era coinvolto, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non aveva fatto cenno al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]. Invece, nelle dichiarazioni rese 1'8 giugno 2022, dopo avere definitivamente ammesso l'esistenza e il proprio coinvolgimento nell'attività di traffico di stupefacenti in Acciaroli, aveva indicato anche [OSCURATO:PERSONA], al quale era legato da amicizia, come persona coinvolta in detto traffico; aveva, altresì, riferito che [OSCURATO:PERSONA], in occasione di uno dei viaggio ad Acciaroli, gli aveva confidato della sua intenzione di eliminare il [OSCURATO:PERSONA] e aveva ammesso di essersi recato ad Acciaroli il 3 settembre 2010, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e al figlio [OSCURATO:PERSONA]: ma [OSCURATO:PERSONA] non confermava che il viaggio fosse finalizzato ad un sopralluogo finalizzato all'omicidio, anzi affermando che, a suo avviso, in quell'occasione gli era stato teso un tranello perché [OSCURATO:PERSONA], che guidava l'auto di Ridosso, aveva attraversato una zona pedonale, rendendolo così facilmente identificabile. Ridosso riferiva, ancora, che, qualche giorno dopo l'omicidio di Vassallo, aveva ricevuto la visita di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione dove conviveva con [OSCURATO:PERSONA]; i due uomini, alle sue rimostranze per averlo condotto qualche giorno prima ad Acciaroli, gli avevano intimato di non riferire notizie in merito e lo avevano minacciato, circostanza che aveva suscitato preoccupazioni per se stesso e per la sua famiglia. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - chiariva il Tribunale - erano completate da quelle di [OSCURATO:PERSONA]Atri, detenuto che aveva riferito i dettagli di una vera e propria confessione ricevuta da Ridosso - suo compagno di cella con il quale aveva stretto un rapporto di particolare fiducia nel periodo di detenzione comune nel carcere di Sollicciano - in un momento di particolare scoramento per l'esclusione dal programma di collaborazione e dai benefici penitenziari, esclusione causata dal suo atteggiamento reticente nelle indagini per l'omicidio Vassallo. D'Atri, detenuto per il reato di associazione mafiosa con ruolo verticistico e per omicidio, aveva ricordato di avere ricevuto la prima confidenza in occasione di un incontro con l'avvocato di Ridosso, [OSCURATO:PERSONA]. In quell'incontro, cui aveva partecipato D'Atri (circostanza confermata dal legale), Ridosso era stato invitato più volte a riferire quanto a sua conoscenza su quell'omicidio; a tali sollecitazioni Ridosso aveva reagito nervosamente, affermando che non poteva farlo poiché altrimenti "si sarebbe preso un ergastolo". Dopo l'incontro Ridosso aveva spiegato a D'Atri che nella vicenda erano implicati anche dei Carabinieri. Secondo quanto riferito da D'Atri, in successive conversazioni Ridosso non aveva fatto mistero del suo stretto legame con il carabiniere [OSCURATO:PERSONA], anch'egli coinvolto nel traffico di stupefacenti, aveva stigmatizzato le dichiarazioni agli investigatori della sua ex-compagna, [OSCURATO:PERSONA], relative ad una conversazione avvenuta tra lui e [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto il sindaco Vassallo, conosciuto con l'appellativo di "pescatore", a seguito delle quali egli aveva perso il programma di protezione e aveva manifestato preoccupazione per il sopralluogo ad Acciaroli, svolto con la sua auto nei giorni precedenti l'omicidio, su espressa richiesta di [OSCURATO:PERSONA], affermando di temere che la vettura fosse stata ripresa dalle telecamere rendendolo identificabile; aveva, ancora, riferito che l'omicidio era stato organizzato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri carabinieri a questi fedelissimi e che il primo, grazie alla sua abilità, era riuscito a depistare le indagini; aveva, infine, indicato il movente dell'omicidio nel coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di stupefacenti ad Acciaroli e nella sua scoperta da parte del [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la credibilità intrinseca di D'Atri, le cui dichiarazioni sono state riscontrate da quelle dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. A conferma dei rapporti nient'affatto tesi tra D'Atri e Ridosso - come invece riferito da quest'ultimo - è stato valorizzato il contenuto di una missiva inviata dal dichiarante dopo il trasferimento in altro Istituto di pena, oltre alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in carcere con Ridosso, sulla proposta di quest'ultimo di riferire fatti che potessero screditare quanto narrato da D'Atri. In quell'occasione, secondo Corda, Ridosso aveva confermato la veridicità della confidenze riferite da D'Atri. È stato posto in rilievo - a ulteriore riscontro - che D'Atri, a sua volta, aveva riferito quanto appreso da Ridosso al detenuto [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiesto di riferire con il Pubblico ministero, avvisando di ciò D'Atri. Il Tribunale ha motivato l'infondatezza della tesi difensiva secondo cui i dichiaranti avevano riferito notizie apprese dai mass media e di quella secondo cui le dichiarazioni fossero il frutto di un accordo calunnioso di D'Atri e Casillo ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Così sintetizzata la provvista indiziaria, il Tribunale ha condiviso la qualificazione giuridica dell'incolpazione provvisoria come concorso in omicidio, in quanto, pur in mancanza di elementi sulla base dei quali ritenere [OSCURATO:PERSONA] autore materiale del fatto (in ragione del lasso temporale trascorso tra l'abbandono della piazzetta di Acciaroli da parte del Sindaco e quella in cui l'ufficiale se ne era allontanato a sua volta), l'attività di depistaggio era avvenuta in stretta contiguità temporale con l'omicidio, sintomo evidente che essa era stata assicurata dall'indagato in epoca antecedente all'agguato. 2.3. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio e della reiterazione di fatti della stessa specie. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e la conseguente inutilizzabilità di risultanze decisive nell'economia del provvedimento impugnato. Il ricorrente, preliminarmente, ripercorre i provvedimenti di archiviazione aventi ad oggetto l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] commesso il 5 settembre 2010 in Pollica, nei confronti di tre dei quattro soggetti nei cui confronti oggi si procede; dà poi contezza dell'incipit dell'attuale vicenda processuale, originariamente iscritta a modello 44 (contro ignoti), nel cui ambito, in epoca antecedente alla richiesta e ottenuta riapertura delle investigazioni (quest'ultima in data 11 maggio 2022) era stato ascoltato (il 7 aprile 2022), sulla scorta di una missiva inviata dal detenuto, [OSCURATO:PERSONA] (in data 30 gennaio 2022) alla Procura della Repubblica. Secondo il ricorrente, le dichiarazioni di D'Atri sarebbero viziate da inutilizzabilità, con la conseguenza che il restante compendio indiziario viene a coincidere con quello oggetto di più richieste di archiviazione. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'illogicità dell'ordinanza in punto di valutazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in quanto provenienti da imputato del medesimo reato, necessitavano di validi riscontri esterni con specifico riferimento alla condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA], ovverosia all'affermata assicurazione del futuro depistaggio. Sotto questo profilo il ricorrente evidenzia, inoltre, che le dichiarazioni di Ridosso non concretizzano una vera chiamata in reità ovvero in correità, perché Ridosso non si è mai assunto la responsabilità del delitto e neppure ha mai esplicitato, con riferimento all'omicidio, accuse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], piuttosto limitandosi a segnalare elementi di sospetto nei suoi comportamenti, atteggiamenti e frequentazioni, oltre al suo grande ascendente sui sottoposti e in particolare sul [OSCURATO:PERSONA]. Nella ricostruzione dei fatti, i Giudici della cautela hanno preferito al racconto di Ridosso la versione di D'Atri, sebbene di "seconda mano". Il ricorrente lamenta che la "catena narrativa" riguardante il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] è costituita da ciò che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito a Ridosso e Ridosso a D'Atri, ma trascurando il dato obiettivo che le dichiarazioni di Ridosso sono assai più prudenti con riferimento al ruolo di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, poiché l'editto accusatorio segue la narrazione di Ridosso, il provvedimento impugnato sarebbe contraddittorio, avvalorando un assunto accusatorio diverso rispetto a quello accreditato nell'imputazione provvisoria. Il ricorso si appunta, inoltre, sulle dichiarazioni di Cillo, delle quali lamenta l'affermata patente di inattendibilità, nonostante egli avesse fatto diverse accuse poi risultate senza esito. Nel prosieguo il ricorrente svolge una serrata critica del provvedimento in relazione alla ritenuta dimostrata previa assicurazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] ai complici del futuro depistaggio.Infine, si lamenta la mancata motivazione in ordine alle censure difensive, alle quali il Tribunale dedica appena un paio di pagine di considerazioni assertive. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'aggravante del metodo mafioso. Una volta esclusa, da parte del Giudice per le indagini preliminari, l'aggravante della finalità di agevolare un'inesistente associazione mafiosa, sopravvissuta quella del cd. metodo mafioso, quest'ultima sarebbe ricollegata sic et simpliciter alle modalità dell'azione onnicidiaria, siccome realizzata nella forma di un vero e proprio agguato, in un contesto che lo stesso Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto "non mafioso". A tali considerazioni il Tribunale del riesame nulla ha aggiunto, omettendo qualsiasi motivazione sul punto. 3.4. Il quarto motivo ha per oggetto le esigenze cautelari. Secondo il ricorrente, siamo di fronte a un caso paradigmatico nel quale sono stati acquisiti elementi dai quali risulta l'insussistenza di esigenze cautelari: ciò non tanto per il tempo trascorso dai fatti, ma per la positiva verifica che in quel lungo arco temporale [OSCURATO:PERSONA] è approdato al grado di colonnello dell'arma dei carabinieri. Non sussiste alcun pericolo di inquinamento probatorio, che avrebbe dovuto già manifestarsi nel corso della protratta e tormentata vicenda giudiziaria, né alcun pericolo di reiterazione di reati, pericolo configurabile solo nella dimensione logica del non astrattamente impossibile, del tutto sganciata dalla realtà obiettiva, risultando del tutto assertiva l'affermazione secondo cui l'attività di depistaggio si sarebbe protratta sino ad epoca recente. Da ultimo si lamenta la scelta della misura di maggior rigore, laddove sarebbe stato trascurato che lo stato di libertà non ha sollecitato negli anni le paventate pulsioni criminali del prevenuto, cosicché ogni altra misura cautelare sarebbe sufficiente a inibire quelle residue e latenti. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. In data 21 marzo 2025 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato motivi nuovi con i quali hanno ribadito, ulteriormente articolandole, le censure contenute nel ricorso, sia in punto di gravità indiziaria, sia in punto di esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il ricorrente riassume la cronologia delle investigazioni poste in essere a seguito dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, nella fase finale delle indagini, il Pubblico Ministero, con atto depositato il 6/5/2022, aveva chiesto l'autorizzazione alla riapertura delle indagini relative a due procedimenti archiviati, il primo dei quali, il n. 2603/18 RGNR, a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Nella richiesta di riapertura delle indagini, il PM sottolineava che le dichiarazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - che venivano integralmente riportate - erano fondamentali. Tale carattere veniva confermato nella richiesta di applicazione della misura cautelare, nell'ordinanza genetica e nell'ordinanza in questa sede impugnata. Le stesse, unitamente a quelle di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], vengono ampiamente riportate e commentate alle pagg. 44 e ss. dell'ordinanza; la credibilità intrinseca del dichiarante viene valutata alle pagg. 50 e ss., mentre alle pagg. 57 e ss. le dichiarazioni vengono valutate sotto il profilo della coerenza interna e dei riscontri esterni. La centralità di tali dichiarazioni si evince dall'ampiezza della trattazione del punto, che si conclude solo a pag. 75. Non pare esservi dubbio che il materiale probatorio e indiziario - secondo la ricostruzione del tribunale - ha acquistato, in forza di tali dichiarazioni e di quelle di Casillo, nuova pregnanza, così da superare quella insufficienza indiziaria che aveva portato il pubblico ministero ea chiedere e il Giudice per le indagini preliminari a disporre l'archiviazione del procedimento. Ebbene: è pacifico che [OSCURATO:PERSONA]Atri non è stato escusso dopo il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini emesso dal Giudice per le indagini preliminari 1'11-[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tali dichiarazioni sono pertanto, inutilizzabili. In effetti, già prima della riforma che, dal 30 dicembre 2022, ha statuito che «gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili» (art. 414, comma 2 bis cod. proc. pen.), tale inutilizzabilità era stata affermata dalle Sezioni Unite ("Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione", Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834 - 01). Tale inutilizzabilità è frutto di una preclusione processuale determinata dal decreto di archiviazione all'utilizzazione degli elementi acquisiti successivamente ad esso e prima dell'adozione del decreto di autorizzazione alla riapertura della indagini di cui all'art. 414 cod. proc. pen., la cui emissione funge da condizione di procedibilità per la ripresa delle investigazioni in ordine allo stesso fatto e nei confronti delle stesse persone, nonché per l'adozione di ogni consequenziale provvedimento, compresa l'applicazione di misure cautelari (Sez. 1, n. 4717 del 06/07/1999, Montalbano, Rv. 214099 - 01; Sez. 6, n. 3156 del 05/08/1997, Audino, Rv. 208863 - 01). La preclusione opera, ovviamente, solo le nuove indagini siano avviate dalla medesima autorità, nei confronti delle medesime persone e per il medesimo fatto: ma ciò è esattamente il caso in esame. In definitiva, le dichiarazioni di D'Atri e Casillo erano certamente utili per la richiesta di autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari, correttamente accolta dal Giudice per le indagini preliminari: ma non potevano essere poste a base della richiesta di misura cautelare in quanto rese prima del decreto di autorizzazione; D'Atri avrebbe dovuto essere nuovamente sentito dopo tale provvedimento e, solo in questo caso, le sue dichiarazioni avrebbero potuto essere utilizzate. 2. Si è già sottolineata la centralità delle dichiarazioni di D'Atri del 7/4/2022 nel complesso del quadro indiziario che ha reso possibile l'adozione della misura cautelare; di conseguenza, è inevitabile che l'accoglimento del primo motivo di ricorso determini l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, così da permettere al Tribunale di rivalutare detto quadro e la solidità degli indizi a carico del ricorrente. I restanti motivi di ricorso restano, pertanto, assorbiti. L'annullamento con rinvio permetterà, comunque, al Tribunale di valutare nuovamente i passaggi logici del provvedimento applicativo: gli elementi dimostrativi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al traffico di stupefacenti e, quindi, la condivisione da parte della causale dell'omicidio; la dimostrata impossibilità che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato materialmente all'esecuzione dell'omicidio; la rilevanza o meno della sua "assenza" dal ristorante nell'orario dell'omicidio; i motivi dell'aggressione a Cillo. Tema centrale, poi, è quella dell'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e della effettiva possibilità di utilizzare le sue rivelazioni per fondare il giudizio di gravità indiziaria: riconoscendo l'affidabilità di una parte soltanto del contributo dichiarativo fornito da Ridosso all'autorità giudiziaria, tanto de relato da [OSCURATO:PERSONA] quanto per conoscenza diretta - e ripetutamente affermando, piuttosto, la decisività delle dichiarazioni rese de relato, al riguardo, da D'Atri (e, per ulteriore derivazione, da Casillo) - il Tribunale ha finito per privilegiare, sistematicamente, queste ultime a cospetto delle prime, così sostanzialmente operando la valutazione frazionata del narrato di Ridosso, considerato nella sua conclusiva dimensione e portata. A fondamento di tale operazione valutativa il Tribunale sviluppa un ragionamento giuridico inadeguato. Esso, infatti, non si avvede dell'evidente interferenza fattuale e logica tra componenti del racconto destinate fatalmente ad integrarsi, né indica in modo convincente le ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA], di cui pure ritiene ampiamente provato l'ostinato mendacio sulla sua personale partecipazione al fatto onnicidiario, sia invece da considerare credibile, e sia anzi dotato dell'elevato livello di affidabilità richiesto ai chiamanti in reità, quando, dopo anni di reticenza, riferisce per la prima volta le informazioni da lui possedute in merito all'omicidio del sindaco Vassallo, cui in tesi sarebbe rimasto del tutto estraneo, se non per avere partecipato a un sopralluogo, organizzato da [OSCURATO:PERSONA] a sua sedicente insaputa ed al solo fine di "incastrarlo". Se la spiegazione del mendacio fosse la volontà di lucrare i benefici penitenziari, sino a quel momento non ottenuti, mantenendosi al riparo da una diretta incriminazione, questo elemento non deporrebbe affatto, sul piano logico e razionale, a favore della credibilità complessiva del dichiarante. Le motivazioni meramente utilitaristiche di una chiamata in reità, e l'intento di conseguire suo tramite vantaggi di vario genere, inquinano infatti la genuinità della fonte (Sez. 1, n. 5438 del 07/11/2019, dep. 2020, Birra, Rv. 278470-01) e rendono arduo sceverare, in seno ad un narrato giudicato solo parzialmente attendibile, i contenuti affidabili da quelli spuri o falsati. Né la credibilità di [OSCURATO:PERSONA] può dirsi rivalutata o rafforzata, di per sé, alla luce delle dichiarazioni de auditu rese dal compagno di detenzione D'Atri (e, in via indiretta ulteriore, da [OSCURATO:PERSONA]), quand'anche il racconto di costoro fosse estremamente fedele al narrato della fonte. Altro tema che merita di essere nuovamente valutato è quello della dimostrazione di un accordo preventivo relativo all'inquinamento delle indagini da parte di [OSCURATO:PERSONA]: quali elementi sono indicativi del rafforzamento del proposito criminoso altrui mediante l'assicurazione del successivo depistaggio? 3. Il Tribunale, in sede di rinvio, valuterà nuovamente e liberamente questi passaggi, insieme agli altri evidenziati dal ricorrente, attendendosi, peraltro, alla dichiarata inutilizzabilità delle di
Sentenza Cassazione n. 17486/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris