Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:89
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 14 marzo 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑429/09)
«Ricorso per risarcimento danni – Termine di prescrizione – Art. 46 dello Statuto della Corte – Irricevibilità»
1.
Ricorso per risarcimento danni – Termine di prescrizione – Dies a quo – Responsabilità per atto individuale – Data in cui
si sono manifestati gli effetti lesivi dell’atto – Rifiuto d’intervento della Commissione in una lite vertente sul pagamento
del debito di uno Stato terzo nei confronti di un cittadino comunitario in forza dell'accordo di Cotonou – Termine decorrente
dal momento in cui si realizza il danno, concretizzatosi al momento di tale rifiuto – Considerazione della valutazione soggettiva
dell’effettività del danno – Inammissibilità – Irricevibilità per intervenuta prescrizione (Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE;
Statuto della Corte di giustizia, artt. 46 e 53) (v. punti 41-42, 52, 62, 67)
2.
Ricorso per risarcimento danni – Termine di prescrizione – Interruzione – Presupposti – Proposizione di un atto di ricorso
dinanzi al giudice comunitario o presentazione all’istituzione competente di una previa domanda – Nozione di atto di ricorso
a tal fine – Ricorso di annullamento – Esclusione (Art. 288, secondo comma, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46)
(v. punti 43, 63, 65, 67)
Oggetto
Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito in seguito al rifiuto da parte della Commissione
di intervenire in una controversia tra il ricorrente e lo Stato camerunese.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.