CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22473/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato P/L inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, nel replicare alla requisitoria del Pubblico Ministero, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del 24/05/2019 del Tribunale di Salerno, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati contravvenzionali a questi contestati per intervenuta prescrizione degli stessi, confermando, però, la condanna dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per il reato di danneggiamento aggravato alla pena di mesi sei di reclusione, concesse le circostante attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. [OSCURATO:PERSONA] era imputato di tale reato perché, quale amministratore dell'impresa zootecnica Società agricola [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., effettuando un illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da effluenti zootecnici provenienti da tale impresa che ruscellavano in direzione del fiume Calore e vi si sversavano e realizzando una discarica non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi su un'area di circa 500/600 metri quadrati ubicata a ridosso dello stesso fiume, alterava le bellezze naturali dell'area interessata dalla presenza del fiume Calore comprensiva dello stesso corso d'acqua e delle relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna, area esposta per necessità e destinazione alla pubblica fede e destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità, distruggendo, altresì, la vegetazione presente sull'argine del fiume. 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza impugnata. Deduce, in particolare, che, «è palese per ammissione stessa del capo d'imputazione che i liquami non hanno mai raggiunto il fiume», che la condotta era già sanzionata da altre previsioni incriminatrici e non era inquadrabile nel delitto di danneggiamento e che la Corte d'appello non aveva chiarito come aveva valutato l'intervenuto ripristino dello stato dei luoghi. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., che la Corte d'appello «non fornisce alcuna argomentazione sulla determinazione» della pena e che «riguardo agli elementi di fatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, sarebbero bastati da soli, ad avere una riduzione di pena, sino ad un terzo». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile, attesa l'inammissibilità, per difetto di specificità, del motivo di appello del ricorrente relativo capo della sentenza di primo grado concernente il reato di danneggiamento. Detto motivo di appello era così articolato: «Erronea ricostruzione dei fatti. Assenza di sversamento di liquami, nell'alveo del fiume Calore. L'asserzione dello sversamento non proviene da nessun elemento certo. Risulta dalla documentazione fotografica che l'evento determinato dalle forti piogge e dal vento semiciclonico, avesse trasportato balle di fieno pesanti oltre 5 q.li a distanze di centinaia di metri. L'imprevedibilità di circostanze simili escludono il reato ex art.45 c.p.».Quanto alla prima parte del suddetto motivo («Assenza di sversamento di liquami, nell'alveo del fiume Calore. L'asserzione dello sversamento non proviene da nessun elemento certo»), essa fu dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello di Salerno per difetto di specificità, «in quanto non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata». Tale parziale dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello non è stata oggetto di censure davanti a questa Corte. Quanto alla seconda parte del citato motivo di appello («Risulta dalla documentazione fotografica che l'evento determinato dalle forti piogge e dal vento semiciclonico, avesse trasportato balle di fieno pesanti oltre 5 q.li a distanze di centinaia di metri. L'imprevedibilità di circostanze simili escludono il reato ex art.45 c.p.»), il Collegio ritiene di dovere dichiarare l'inammissibilità anche di essa per difetto di specificità, ancorché non rilevata dalla Corte d'appello di Salerno, ai sensi del comma 4 dell'art. 591 cod. proc. pen. Si deve infatti ribadire il principio — che il Collegio condivide — secondo cui l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799-01; Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193-01). Ciò ribadito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01; successivamente, tra le tantissime, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01). Nel caso di specie, si deve rilevare che il riportato motivo di appello del [OSCURATO:PERSONA] relativo capo della sentenza di primo grado concernente il reato di danneggiamento risulta, nella sua interezza, del tutto privo della necessaria correlazione con le argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza del Tribunale di Salerno, atteso che esso si limita a indicare genericamente alcune ragioni per le quali la stessa sentenza avrebbe dovuto essere riformata, senza, tuttavia, affrontare in alcun modo l'ampia motivazione in essa spesa. Dalla dichiarata inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità discende la conseguente inammissibilità del corrispondente motivo di ricorso per cassazione. 2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile.Con riguardo a tale trattamento, la Corte d'appello di Salerno ha confermato le scelte del Tribunale di Salerno in ordine sia all'equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., sia alla congruità della pena di sei mesi di reclusione per il reato di danneggiamento. 2.1. Quanto al primo profilo del motivo - con il quale il ricorrente appare lamentare che le riconosciute circostanze attenuanti generiche non siano state reputate prevalenti rispetto alla predetta contestata aggravante - si deve rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; successivamente, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01). Si deve altresì ricordare che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415-01; in senso analogo, Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181-02, relativa a un'ipotesi in cui il giudice di appello aveva confermato il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Salerno, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal Tribunale di Salerno, ha implicitamente richiamato la motivazione di tale Tribunale, il quale aveva argomentato in proposito che, «alla luce dell'assenza di precedenti e della condotta complessivamente tenuta dall'imputato, attivata già nella fase delle indagini e tesa a riportare l'attività imprenditoriale nell'ambito di una gestione rispettosa della legge, possono senz'altro concedersi le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. in regime di equivalenza alla contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 7 del codice penale». Mediante il richiamo a tale motivazione del giudice di primo grado, la Corte d'appello di Salerno mostra di avere considerato ed esaminato gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., in particolare, quelli, relativi alla condotta susseguente al reato, segnalati nel motivo di ricorso, pervenendo alla conclusione, priva di incoerenze o illogicità, che la soluzione dell'equivalenza era la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogare nel caso concreto. 2.2. Quanto al secondo profilo del motivo - con il quale il ricorrente lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata relativamente alla determinazione della pena - si deve rilevare il difetto di interesse a tale censura, atteso che la pena irrogata di sei mesi di reclusione corrisponde al minimo edittale comminato dall'art. 635 cod. pen. per il reato di danneggiamento (punito con la reclusione da sei mesi a tre anni). 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/05