CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 15.6.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in esito a giudizio abbreviato, il GUP di Napoli aveva riconosciuto - tra gli altri - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di furto in abitazione aggravato loro ascritto al capo a); aveva inoltre applicato la recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato, con la diminuente per il rito, alla pena finale di anni 3 di reclusione ed euro 900 di multa; aveva applicato la recidiva qualificata anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, con la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 650 di multa; aveva infine applicato la recidiva qualificata anche a [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato quest'ultimo, con la diminuente per il rito, alla pena di anni 2 e mesi di reclusione ed Euro 600 di multa; 2. la Corte di Appello di Napoli ha preso atto della rinuncia formalizzata dal difensore ai motivi di gravame salvo per quanto concerne quelli relativi alla esclusione della aggravante della violenza sulle cose, della recidiva, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena; ha quindi riformato la sentenza di primo grado quanto alla determinazione della pena che ha stabilito in anni 2 di reclusione ed Euro 600 di reclusione ciascuno; 3. ricorre per cassazione, con un unico ricorso, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 625 comma 1 n. 2 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto: richiamati i presupposti della aggravante della violenza sulle cose, evoca il tenore della denunzia sporta dalla persona offesa e delle diverse dichiarazioni da costui rese ai CC di Napoli in data 16.3.2019 dal cui tenore avrebbe dovuto concludersi per la sua insussistenza anche alla luce del contenuto della conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sottolinea inoltre che la aggravante non poteva essere ritenuta con riguardo alla foratura dello pneumatico della autovettura della vittima mancando il necessario nesso di strumentalità e funzionalità alla protezione della "res"; 3.2 violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto: richiama in primo luogo la sentenza di primo grado quanto al tipo di recidiva applicata dal GUP a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], specifica per entrambi ed anche infraquinquennale solo per il primo; specifica, reiterata ed infraquinquennale, come contestata, per [OSCURATO:PERSONA]; osserva che nel dispositivo della sentenza di primo grado, al contrario di quanto premesso in motivazione, sia a [OSCURATO:PERSONA] che a [OSCURATO:PERSONA] risulta applicata la recidiva specifica ed infraquinquennale senza alcuna valutazione degli elementi ritenuti necessari perché il nuovo reato possa essere considerato espressione di ingravescente capacità criminale; segnala che a carico di [OSCURATO:PERSONA] risulta un unico precedente per furto tentato per fatti risalenti ad un decennio prima di quelli per cui si procede mentre per [OSCURATO:PERSONA] l'unico precedente per furto risale al 1987. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. L'imputazione elevata a carico dei tre odierni ricorrenti e per cui era intervenuta la condanna in primo grado è quella di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose con condotta consistita (per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA] e) [OSCURATO:PERSONA], nel forzare l'infisso della camera da letto, per (per [OSCURATO:PERSONA] e) [OSCURATO:PERSONA] nel fare da "palo" e per [OSCURATO:PERSONA], nell'aver agevolato la fuga degli altri forando lo pneumatico della [OSCURATO:PERSONA] delle persone offese; a tutti e tre gli odierni ricorrenti era stata contestata la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (cfr., la imputazione riportata a pag. 6 della sentenza). 2. Con l'appello la difesa dei tre Fasano aveva sollecitato, in primo luogo, la assoluzione degli imputati; in secondo luogo la esclusione della aggravante della violenza sulle cose facendo leva su quanto era stato riferito dalla persona offesa circa la mancata forzatura della serratura del portone e sul contenuto della conversazione tra Palumbo e Castaldo riportata anche nel ricorso; da ultimo, sulla mancanza di "funzionalità" della foratura dello pneumatico della vettura delle persone offese rispetto alla condotta delittuosa di natura preda toria. Da ultimo, la difesa aveva contestato la applicazione della recidiva di cui aveva chiesto la esclusione e sollecitati il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. All'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], come si rileva dal relativo verbale, il difensore degli odierni ricorrenti "deposita procura speciale e dichiara di rinunciare ai motivi di appello tranne che a quelli relativi alla esclusione dell'aggravante della recidiva ed alla concessione delle attenuanti generiche e rimodulazione della pena" (cfr., dal verbale). La difesa aveva quindi proposto la pena concordata con il PG nei seguenti termini: "pena base anni 3 di reclusione ed Euro 900 di multa, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ... e alle ulteriori aggravanti, per una pena finale, ridotta per il rito, ad anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa" (cfr., ivi, ancora, pag. 14 della sentenza qui impugnata). 4. La pena cui è pervenuta la Corte di Appello e che è stata rideterminata rispetto a quella di primo grado è per l'appunto quella (di anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa per tutti e tre i ricorrenti) oggetto dell'accordo e su cui avevano convenuto la difesa ed il PG con le attenuanti generiche stimate equivalenti rispetto alla recidiva ed alle ulteriori aggravanti; ed è pacifico che in in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279504 - 01; conf., Sez. 5 -, Sentenza n. 7333 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275234 - 01). Si è anche chiarito che nel "patteggiamento in appello" è irrilevante l'eventuale difformità tra l'itinerario commisurativo della pena riportato in sentenza e quello concordato dalle parti, allorché, comunque, la pena finale corrisponda a quella su cui è intervenuto l'accordo (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 668 del 29/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282530 - 01 in cui la Corte ha rigettato il ricorso con cui l'imputato si doleva della diversa misura dell'aumento di pena determinato in sentenza per la continuazione, nonostante la pena finale fosse conforme a quella oggetto di accordo). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della so