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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33457/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per tentato furto aggravato; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la carenza di motivazione su punti decisivi -, il secondo motivo- che denuncia la violazione degli artt. 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen. -, il terzo motivo - che assume la violazione della legge penale per omessa valutazione di elementi a favore dell'imputato - e il quarto motivo - che l'eccesso di potere del giudice dell'appello in ordine all'inammissibilità dell'appello -, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, contengono enunciati assertivi ed allegazioni in fatto inidonei a costituire una critica alla sentenza impugnata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità fdell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P.Q.MIl Consigliere estensore Il PràidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] 9.6-anzi L'ASSE.S1T,,N L. E n1.11JARIO Do:t.s,,,u Kati !nzente 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per tentato furto aggravato; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la carenza di motivazione su punti decisivi -, il secondo motivo- che denuncia la violazione degli artt. 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen. -, il terzo motivo - che assume la violazione della legge penale per omessa valutazione di elementi a favore dell'imputato - e il quarto motivo - che l'eccesso di potere del giudice dell'appello in ordine all'inammissibilità dell'appello -, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, contengono enunciati assertivi ed allegazioni in fatto inidonei a costituire una critica alla sentenza impugnata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità fdell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P.Q.MIl Consigliere estensore Il PràidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] 9.6-anzi L'ASSE.S1T,,N L. E n1.11JARIO Do:t.s,,,u Kati !nzente 2
Sentenza Cassazione n. 33457/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris