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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 01965/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; o [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Venezia - per quanto qui rileva - confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA]ALESSANDRO alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione.

2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA]ALESSANDRO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile perché il motivo non era stato proposto in appello, nel quale si era lamentata la eccessività della pena inflitta (in ragione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche) e dell'aumento per la recidiva.

Solo in sede di legittimità, pertanto, la ricorrente ha chiesto l'esclusione della recidiva.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello» (così Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plun-mis, v.

Sez. 2, . 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368).

Neppure il motivo sulla eccessività della pena irrogata all'imputata era idoneo al fine di ritenere che fosse stata devoluta alla Corte di appello la questione riguardante l'applicazione della recidiva, non sussistendo connessione tra i due profili, in quanto - come già statuito da questa Corte, con un principio condiviso dal Collegio - «il primo è volto a sollecitare l'uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva» (così Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020, Palladino, Rv. 279673; in senso conforme v., in precedenza, Sez. 7, n. 14140 del 09/02/2018, Cirella, Rv. 272679 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

Peraltro, la Corte di appello, preso atto della mancata presentazione del motivo sulla disapplicazione della recidiva, ha comunque argomentato sul punto, con una motivazione immune da vizi (pag. 6).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore Pi M ssini D'[OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAT I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; o [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Venezia - per quanto qui rileva - confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA]ALESSANDRO alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA]ALESSANDRO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile perché il motivo non era stato proposto in appello, nel quale si era lamentata la eccessività della pena inflitta (in ragione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche) e dell'aumento per la recidiva. Solo in sede di legittimità, pertanto, la ricorrente ha chiesto l'esclusione della recidiva. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello» (così Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plun-mis, v. Sez. 2, . 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). Neppure il motivo sulla eccessività della pena irrogata all'imputata era idoneo al fine di ritenere che fosse stata devoluta alla Corte di appello la questione riguardante l'applicazione della recidiva, non sussistendo connessione tra i due profili, in quanto - come già statuito da questa Corte, con un principio condiviso dal Collegio - «il primo è volto a sollecitare l'uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva» (così Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020, Palladino, Rv. 279673; in senso conforme v., in precedenza, Sez. 7, n. 14140 del 09/02/2018, Cirella, Rv. 272679 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Peraltro, la Corte di appello, preso atto della mancata presentazione del motivo sulla disapplicazione della recidiva, ha comunque argomentato sul punto, con una motivazione immune da vizi (pag. 6). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Pi M ssini D'[OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAT I
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