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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2025

Cassazione n. 10683/2025

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supersocietà di fatto Ud.07/04/2025 Cc ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11658/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Chinotto n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 66 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 236/2024 depositata il 09/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 9/4/2024, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa da Tribunale di Spoleto che ha dichiarato il fallimento della "supersocietà" di fatto costituita, tra l’altro, tra [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Italconf, già dichiarata fallita, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del l.r.p.t. [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha dichiarato, il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] quale socio illimitatamente responsabile, nonché amministratore di fatto, della “supersocietà”. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza , affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è fissato il procedimento nr. 11239/2024 R.G. connesso a quello in esame; si rende opportuno differire il presente procedimento a tale data onde assicurare la trattazione congiunta delle cause.

P.Q.M La Corte rinvia la trattazione delricorso all’adunanza in camera di consiglio dell’8 luglio 2025,ore

10.00. Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
supersocietà di fatto Ud.07/04/2025 Cc ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11658/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Chinotto n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 66 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 236/2024 depositata il 09/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 9/4/2024, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa da Tribunale di Spoleto che ha dichiarato il fallimento della "supersocietà" di fatto costituita, tra l’altro, tra [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Italconf, già dichiarata fallita, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del l.r.p.t. [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha dichiarato, il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] quale socio illimitatamente responsabile, nonché amministratore di fatto, della “supersocietà”. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza , affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è fissato il procedimento nr. 11239/2024 R.G. connesso a quello in esame; si rende opportuno differire il presente procedimento a tale data onde assicurare la trattazione congiunta delle cause. P.Q.M La Corte rinvia la trattazione delricorso all’adunanza in camera di consiglio dell’8 luglio 2025,ore 10.00. Così de
Sentenza Cassazione n. 10683/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris