CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2025
Cassazione n. 10683/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
supersocietà di fatto Ud.07/04/2025 Cc ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11658/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Chinotto n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 66 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 236/2024 depositata il 09/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 9/4/2024, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa da Tribunale di Spoleto che ha dichiarato il fallimento della "supersocietà" di fatto costituita, tra l’altro, tra [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Italconf, già dichiarata fallita, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del l.r.p.t. [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha dichiarato, il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] quale socio illimitatamente responsabile, nonché amministratore di fatto, della “supersocietà”. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza , affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è fissato il procedimento nr. 11239/2024 R.G. connesso a quello in esame; si rende opportuno differire il presente procedimento a tale data onde assicurare la trattazione congiunta delle cause. P.Q.M La Corte rinvia la trattazione delricorso all’adunanza in camera di consiglio dell’8 luglio 2025,ore 10.00. Così de