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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00415/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di VERCELLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l'annullamento con rinvio deila sentenza impugnata, del difensore della parte civile ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del riicorso, con vittoria di spese, nnchè quelle dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso della parte civile, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Vercelli, con sentenza del 17/6/2020, assolveva per- ché il fatto non sussiste [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt.590 e 672 cod. pen., per avere, per colpa, consistita in negligenza, imperizia e impru- denza nonché in violazione di disposizioni di legge, segnatamente art.672 cod. pen., lasciando libero ed omettendo di custodire con le debite cautele il cane di grande taglia, razza Bovaro dell'Appenzell, di sua proprietà, permesso che lo stesso mordesse la coscia sinistra di [OSCURATO:PERSONA] cagionandole lesioni personali, segnatamente: "morso di cane su coscia sn", giudicate guaribili in gg.5.Commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la parte civile [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo la parte civile ricorrente lamenta violazione degli artt.130 e 546 cod. proc. pen. per un errore contenuto nel dispositivo della pronuncia, in quanto il giudice di pace rileva che non sarebbe "emersa una prova certa e precisa che la persona offesa sia stata aggredita dal cane di proprietà dell'impu- tato", quindi l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] era dunque fondata sulla "insufficienza di prove circa la sua colpevolezza ex art. 530 co. 2 cod. proc. pen".

La tesi che si sostiene è che il fatto storico sussiste senza ombra di dubbio (e così pure la sua riconducibilità all'imputato) e quindi la formula non doveva essere quella che il fatto non sussiste.

La differenza sarebbe evidente, anche sotto un profilo di responsabilità civile, in quanto l'esclusione in toto della sussistenza del fatto storico, oltre a comportare un ovvio detrimento delle legittime istanze della parte civile, andrebbe a conflig- gere con l'intero impianto motivazionale della pronuncia impugnata (oltre che con parte del dispositivo della stessa).

E le censure di cui ai motivi seguenti attengono proprio la motivazione del giudice circa la mancata prova della colpevolezza dell'imputato (peraltro emerse in modo univoco dall'istruttoria).

Il difensore ricorrente chiede pertanto: "Stante la competenza del giudice dell'impugnazione alla correzione di quanto erroneamente indicato nel dispositivo della pronuncia, si insta a che venga corretta la pronuncia gravata nel punto del dispositivo in cui assolve l'imputato "perché il fatto non sussiste" invece che "per insufficienza di prove", ai sensi dell'art. 530 co. 2 cod. proc. pen.: l'interesse della ricorrente sul punto risiede nel fatto che tale rettifica risulta propedeutica alle cen- sure di seguito formulate, dovendosi pertanto chiaramente intendere che l'assolu- zione fosse disposta ai sensi dell'art. 530 co. 2 cod. proc. pen.

Da qui la necessità di riforma della pronuncia" (così testualmente pagg. 2-3 del ricorso).

Con un secondo motivo si deduce la violazione degli artt.192 co. 1 e 125 co. 3 cod. proc. pen., travisamento della prova dichiarativa, illogicità ed apparenza della motivazione.

In relazione al capo 1 (pagg. 2-3 della sentenza) la p.c. ricorrente, sulla di- namica del fatto e sul luogo di verificazione dello stesso, si duole che il Giudice di Pace di Vercelli, abbia ritenuto esclusa la penale responsabilità dell'imputato per alcune asserite, ma insussistenti, contraddizioni nel quadro fornito dall'istruttoria testimoniale.

Viene premesso un dato pacifico, e cioè che il fatto storico (fermo quanto rilevato al motivo precedente) risulta acclarato ed effettivamente occorso nei suoi termini essenziali: [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], verso le ore 12,30, veniva morsa da un cane di grossa taglia all'ingresso di [OSCURATO:PERSONA]Evasio in [OSCURATO:PERSONA] (VC), ove risiede l'imputato.

In realtà è necessario ribadire che, nel giudizio, non è mai stata messa in discussione la verificazione del fatto storico consistente nel morso di un cane on danno della parte civile, in quanto in tal senso depongono il referto di P.S., la querela, oltre a tutta l'istruttoria testimoniale e peritale (si è infatti svolta consu- lenza tecnica d'ufficio che ha confermato il nesso causale tra fatto e danno subito dalla persona offesa).

Anche l'imputato - si sottolinea- non ha mai messo in discussione tale profilo: unica difesa dello stesso ha sempre e solo riguardato l'imputabilità dell'evento ad un cane di sua proprietà.

Parimenti - si osserva- il giudice di primo grado conferma il verificarsi del morso del cane ai danni della p.c. ("I/ fatto, a quanto sostenuto dalla persona offesa, sarebbe stato realizzato..." e "AI di là dell'avvenuta aggressione, ciò che può dirsi sia emerso con certezza...": pagg. 2 e 3 sentenza gravata), incentrando però la sua motivazione sulla mancata prova certa della riconducibilità dell'animale al [OSCURATO:PERSONA].

Diversamente opinando -si sostiene- il giudice avrebbe dovuto concludere con pronuncia ex art. 530 Co. i cod. proc. pen., maggiormente liberatoria per l'impu- tato.

Dunque il fatto sussiste, e residua il solo accertamento in ordine al "cane morsicatore", se di proprietà dell'imputato o meno.

Il giudice, in sintesi, ritiene di non aver potuto acclarare con sufficiente sicu- rezza che il cane mordace appartenesse al [OSCURATO:PERSONA], e non fosse invece di terzi o randagio.A tale conclusione perviene -ci si duole- in primo luogo, attraverso una rico- struzione del fatto in termini parzialmente divergenti rispetto a quanto escusso dalla persona offesa: "I/ fatto, stando a quanto sostenuto dalla persona offesa, sarebbe stato realizzato dal cane dell'imputato che, uscito dal cancello di casa, abbaiando, avrebbe raggiunto quest'ultima che, dopo aver suonato al citofono dell'abitazione senza che nessuno rispondesse per la consegna di una raccoman- data, sarebbe stata aggredita da tergo alla gamba sinistra" (pag. 2 della sentenza impugnata).

Ebbene, la parte civile ricorrente ricorda che nella querela, che viene allegata al ricorso, ella aveva affermato con chiarezza quanto segue: "L'animale è di razza Bovaro dell'Appenzell e, come detto, non appena mi sono avvicinata al cancello, peraltro visibilmente aperto, mi azzannava; io nel contempo avevo appena fatto in tempo a lasciare i due avvisi in cassetta e per fortuna la mia auto era a pochis- simi metri, per cui seppur avessi perso la sensibilità alla coscia ed avessi forte dolore, per fortuna riuscivo a risalire velocemente sull'auto e ad andarmene" (cfr. pag. 1 della querela).

La sequenza dei fatti e la ricostruzione della loro dinamica è univoca.

Invece, ci si duole che il giudice afferma che, tra la querela e la deposizione in giudizio della parte civile, vi sarebbe uno scostamento tale da implicare una contraddizione: "Nella querela la persona offesa dichiarava che quando era arri- vata sul posto per consegnare la posta non aveva notato la presenza dell'animale e poi che, al contrario, appena era scesa dall'auto quest'ultimo le fosse balzato addosso, precisando ancora che ' ... non appena mi sono avvicinata al cancello peraltro visibilmente aperto, mi azzannava..." Emerge la prima contraddizione, o subito scesa dall'auto veniva aggredita dal cane già all'esterno della casa, o in un secondo momento quando si era avvicinata al cancello" (sempre pag. 2 della sen- tenza gravata).

Tale passaggio viene espressamente impugnato, al pari di quello seguente: "La persona offesa in sede di escussione ha dichiarato che il cane era "soprag- giunto alle sue spalle' che "il cane era di fronte al cancello".

Quando era scesa dalla macchina non c'era nessuno.

Il cane non era sulla strada... dopo aver aperto la buca delle lettere è sopraggiunto il cane, io non l'ho visto arrivare, non ho visto da dove è arrivato ... il cane era ad un metro dal cancello...".

Al di là dell'avvenuta aggressione, ciò che può dirsi sia emerso con certezza è che la persona offesa non avesse visto da dove arrivasse il cane, se cioè fosse uscito dal cancello o arrivasse dalla strada" (pag. 3 della sentenza).

Ebbene, per il difensore ricorrente, il fatto di aver la persona offesa asserito, in apertura di querela, di essere stata morsa appena scesa dall'auto, rappresenta una mera descrizione del medesimo fatto, occorso in termini temporalmente ri- stretti e secondo una rapidissima scansione di circostanze che, più volte ripetute, possono dare adito a minime sovrapposizioni, comunque inidonee ad inficiare la genuinità e la chiarezza del portato dichiarativo della persona offesa.

L'azione, più ampiamente descritta sopra, non muta nella sostanza.

Una volta arrestato il proprio mezzo, la persona offesa non vedeva il cane, e per tale ragione scendeva dal veicolo.

È logico - si sostiene in ricorso- che, alla vista di un animale di grossa taglia, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe scesa dall'auto: e la conformazione dei luoghi, at- testata dalle fotografie versate in atti e allegate al ricorso, permetteva una vista "a campo libero" su distanze molto ampie, essendo il perimetro della cascina co- steggiato dalla strada e privo di vegetazione o altri ostacoli alla visuale.

Ragion per cui, chi si trovasse a sostare nei pressi del cancello, poteva age- volmente rendersi conto dell'assenza di persone o animali intorno al perimetro della cascina, trattandosi di proprietà isolata in mezzo alla campagna pianeg- giante.

Vista l'assenza di anima viva nel raggio di varie centinaia di metri (a perdita d'occhio, si potrebbe dire), la persona offesa scese dal mezzo.

E, stante la man- canza del campanello, ebbe a suonare il clacson per verificare se qualcuno uscisse prendere la posta.

Dunque, la persona offesa apre la querela rappresentando di essere stata morsa repentinamente, spiegando oltre che ciò era avvenuto dopo aver appena fatto in tempo a lasciare due raccomandate nella buca delle lettere a fianco del cancello.

Il difensore ricorrente evidenzia che l'avvenuto recapito delle missive non è mai stato contestato dalla difesa e viene anzi confermato dalla persona offesa anche in sede testimoniale: per cui è confermato come la stessa avesse lasciato le lettere nella buca e, fatto ciò, fosse pronta a dirigersi verso il mezzo per ripartire, salvo venire attinta dal morso improvviso ed inatteso dell'animale.

Non vi sarebbe perciò alcuna contraddizione, emergendo con chiarezza la vi- cinanza tra il parcheggio del mezzo e la buca della posta, per cui nessun cane avrebbe così potuto arrivare a mordere la parte civile se non già presente in loco: da auto a cancello vi erano infatti pochi (sei) metri, percorsi (e percorribili) in pochi secondi.

In tale lasso temporale - si sostiene- il cane non poteva comparire dal nulla, ma solo dal cancello: altrimenti la persona offesa lo avrebbe visto arrivare da lon- tano appena sopraggiunta con la propria auto, stante la lunghezza della strada finitima alla proprietà in questione.Non va peraltro dimenticato - si legge in ricorso- che l'occorso, sviluppatosi in tempi molto rapidi, si è estrinsecato in una dinamica fortemente lesiva per la persona offesa, giovane ragazza attinta dal morso di un cane di grossa taglia, e dunque assai spaventata per la propria incolumità, in quanto sola in un luogo iso- lato, impossibilitata a ricevere aiuto immediato e dolorante per la ferita.

L'istinto di autoconservazione le permetteva così di muoversi il più velocemente possibile verso l'auto e salirvi a bordo, per evitare conseguenze ben peggiori, peraltro com- piendo un movimento tale da provocarle ulteriori conseguenze lesive all'arto infe- riore, come rilevato pure in sede di CTU (che apprezzava pienamente il nesso causale tra fatto e danno biologico della persona offesa).

Momenti di concitazione, ansia e terrore che comportano per il difensore ricorrente minime difformità nella ricostruzione, e restano fisiologiche, non invalidando il portato della deposizione della persona offesa La sequenza temporale appena descritta -prosegue il ricorso- è assai rapida, trattandosi di un percorso di pochi metri effettuato da una giovane ragazza (la persona offesa) in buone condizioni di salute (prima del fatto), prima di venire attinta dal morso.

Dunque, le "contraddizioni" evidenziate dal giudice di pace co- stituirebbero profili del medesimo fatto storico, meglio dettagliati dalla persona offesa nel corso della querela ed in sede di escussione.

Anche sotto questo profilo, il giudice di pace partirebbe da un presupposto fattuale emerso durante l'escussione (ma già chiaro in querela) per poi pervenire ad una argomentazione illogica e difforme da tale dato.

La persona offesa ha infatti chiarito di essere sceso dall'auto e di non avere visto nessun cane intorno a sé: essendo la visuale libera su ampie distanze, il che rendeva materialmente impos- sibile che l'animale "comparisse all'improvviso dal nulla" nei pochi secondi impie- gati dalla persona offesa per compiere i passi fino alla buca e lasciare gli avvisi delle due raccomandate.

Dunque, il cane non poteva che essere uscito dal cancello lasciato aperto (pure in altre occasioni e, con grande onestà e verosimiglianza descrittiva, la persona offesa confermava di non aver visto il punto esatto da cui il cane era giunto, ma solo perché si trovava in prossimità della buca delle lettere e voltava dunque le spalle al cancello.

Tuttavia, per il difensore ricorrente sarebbe emersa con sicurezza l'impossibi- lità che il cane fosse giunto da altrove, in quanto non gli sarebbe stato possibile percorrere varie centinaia di metri (cioè la lunghezza della strada a fianco del ca- scinale, vuota mentre ancora la persona offesa scendeva dall'auto) in pochi se- condi (tempo in cui venivano recapitati in buca gli avvisi).

Il giudice di pace -ci si duole- avrebbe pretermesso del tutto ogni valutazione in merito, attribuendo così la qualifica di ragionevole dubbio ad una circostanza (l'arrivo del cane da altro luogo) materialmente impossibile.Peraltro, viene evidenziato che il giudice di pace avrebbe rilevato degli ele- menti emersi in istruttoria e non contraddetti da altri di segno opposto: "È emerso in giudizio che il giorno dell'aggressione nell'abitazione non fossero presenti i pro- prietari e che, sempre sulla base di quanto affermato dalla parte civile, il cancello fosse semiaperto, cosicché il cane sarebbe uscito correndole incontro per la strada, aggredendola" (così la sentenza impugnata a pag. 2).

Il travisamento sarebbe perciò decisivo, essendovi una irreparabile frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile (il richiamo è a Sez.

Un., n. 18620/2017).

Con un terzo motivo si lamenta violazione dell'art.192 co. 1 e 125 co. 3 cod. proc. pen. dell'art. 2700 cod. civ., travisamento della prova per omessa valuta- zione delle prove dichiarative e documentali che rende illogica la motivazione.

Si rileva che il giudice di pace afferma inoltre quanto segue: "Il teste Salus- soglia, con certificato del 23.7.2018, aveva provveduto ad identificare il cane sulla base delle indicazioni fornite dalla persona offesa che aveva dichiarato di essersi recata presso l'abitazione dell'imputato per consegnare la posta.

Tuttavia, escusso in qualità di teste ha dichiarato che nei pressi dell'abitazione dell'imputato vi fosse un canile municipale ad una distanza di 150-200 mt. e che era stata segnalata la presenza di un meticcio vagante nelle vicinanze che corrispondeva alle descrizioni dell'animale fatte dalla persona offesa".

Tale ricostruzione sarebbe errata sotto due profili.

In primo luogo, perché, come documentalmente provato, il cane mordace era stato univocamente accer- tato e identificato dal [OSCURATO:PERSONA] dell"As1 di Vercelli.

E l'identificazione non era avvenuta soltanto sulla base delle indicazioni della persona offesa, ma anche a fronte di diversi accertamenti.

Così si legge nel certificato del 23.7.2018, che viene allegato al ricorso: "... si comunica che dagli ulteriori accertamenti e secondo quanto in seguito dichiarato dalla morsicata si è sottoposto a visita ed indagine epidemiologica con esito favorevole il cane identificato con microchip di proprietà del Sig. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 [OSCURATO:PERSONA] che risulta aver morsicato in data 16.07.2018 la Sig. [OSCURATO:PERSONA]- tina".

E tanto - si sostiene- bastato per la condanna del [OSCURATO:PERSONA].

Invece, il giudice di pace avrebbe del tutto omesso di tenere conto degli ulteriori accerta- menti, pur indicati nell'attestazione medesima, tali da portare all'identificazione del cane come di proprietà dell'imputato.

Accertamenti citati pure da altro teste, ovvero la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], sentita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che dichia- rava: "... l'ASL ha effettuato degli accertamenti ed è risultato che il cane fosse di proprietà dell'imputato".

Il difensore fa presente di avere cognizione del portato dell'atto pubblico ex art. 2700 cod. civ. in sede penale, e della sua libera apprezzabilità insieme agli altri elementi indiziari, ma lamenta che svuotare dal proprio valore un atto pub- blico solo sulla base della stessa deposizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto pare impossibile.

In secondo luogo, si rileva che di nessun rilievo può essere la presenza di un canile nella zona (peraltro a distanza ben superiore rispetto a quella indicata), mentre la presenza del "meticcio vagante" nell'area risulta allegata dal teste in termini del tutto generici e privi di riscontro documentale (ad es. segnalazione).

E il presunto cane randagio, simile alla descrizione del cane mordace resa dalla per- sona offesa - ci si domanda in ricorso- non era invece "emerso" all'epoca della certificazione resa dal sanitario? Se così fosse stato, gli accertamenti avrebbero dato un esito forse differente: invece in quella sede veniva confermata l'identifi- cazione del cane tra quelli di proprietà del [OSCURATO:PERSONA].

Le modifiche "a posteriori" del portato narrativo dichiarato dal teste - prose- gue il ricorso- non convincono, in quanto cercano di "minare" una certificazione documentale chiara ed univoca nel suo significato.

Unendo ciò alle altre considerazioni sopra svolte, per la parte civile ricorrente risulterebbe per nulla "ragionevole" il dubbio circa la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]- detti nell'occorso, nonché sulla presunta presenza di un altro cane non meglio specificato: tutti gli elementi credibili e verosimili in atti depongono per il contrario, e confermano l'imputazione a carico del [OSCURATO:PERSONA].

La parte civile ricorrente chiede, pertanto, annullarsi (senza o con rinvio al giudice competente, eventualmente per rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen.) l'impugnata sentenza di assoluzione del Giudice di Pace di Vercelli.

3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata, il difensore della parte civile ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammis- sibile o rigettarsi il ricorso della parte civile con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, lo stesso è palesemente infondato, in quanto non vi è stata alcuna violazione di cui agli artt. 130 e 546 cod. proc. pen., dal momento che la dicitura "perché il fatto non sussiste" è espressamente prevista dal legisla- tore all'art. 530, comma II, cod. proc. pen., ove si legge "...il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile...".

Il ricorrente mostra di fare confusione tra la sussistenza del fatto-morso del cane e la sussistenza del fatto di cui all'imputazione (morso ad opera del cane dell'imputato in quelle situazioni di tempo e di luogo).

3. Quanto ai restanti motivi, va rilevato, in primis, quanto alla reiterata de- nunzia di violazione dell'art 192 cod. proc. pen. svolta dai ricorrenti, che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così questa Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; in conformità v., già in precedenza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Ger- manotta, Rv. 195306-01; più recentemente, v.

Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196-01).

Quanto alle doglianze attinenti alla motivazione in punto di responsabilità, le stesse sono manifestamente infondate ed inammissibili in quanto volte a prefigu- rare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisa- menti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, oltre che tese ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla per- sona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro proba- torio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

4. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.Il giudice di pace ha evidenziato le contraddizioni emerse tra quanto dichiarato dalla persona offesa in querela e quanto dalla stessa dichiarato in dibattimento.

In tale ultima sede, così si esprimeva la [OSCURATO:PERSONA] affermava, come ri- corda lo stesso ricorrente, che richiama pag. 3 del verbale di udienza del 3/9/2019: "... il giorno dei fatti per cui è causa stavo portando la posta, sono arrivata nei pressi della [OSCURATO:PERSONA]Evasio di [OSCURATO:PERSONA]: dovevo consegnare due racco- mandate.

Il cancello era socchiuso.

C'era la buca delle lettere fuori, quindi ho la- sciato gli avvisi dal momento che, dopo aver suonato il clacson, non è sopraggiunto nessuno.

Alle mie spalle è sopraggiunto un cane che mi ha morso alla coscia.

Ho urlato e il cane si è spostato quindi ho raggiunto la mia macchina.

Ho chiuso lo sportello.

Sono andata in Ospedale dove ho descritto il cane ... era il primo giorno che facevo la zona di [OSCURATO:PERSONA].

Il cane era di fronte al cancello.

Quando sono scesa dalla macchina non c'era nessuno.

Io ero rivolta verso la buca delle lettere.

Il cane non era sulla strada... il cane era ad un metro dal cancello.

La macchina era a circa sei metri dal cancello".

Ed effettivamente la ricostruzione offerta non coincide con quanto dichiarato nella querela che lo stesso ricorrente allega al ricorso, ove si legge: "L'animale è di razza Bovaro dell'Appenzell e, come detto, non appena mi sono avvicinata al cancello, peraltro visibilmente aperto, mi azzannava; io nel contempo avevo ap- pena fatto in tempo a lasciare i due avvisi in cassetta e per fortuna la mia auto era a pochissimi metri, per cui seppur avessi perso la sensibilità alla coscia ed avessi forte dolore, per fortuna riuscivo a risalire velocemente sull'auto e ad an- darmene" (cfr. pag. 1 della querela).

Non corrisponde al vero, come sostiene anche il P.G. nelle sue conclusioni, che la sentenza non prenda in considerazione il certificato della ASL del 23/7/2018 avente ad oggetto "profilassi rabbia- comunicazione" Il giudice di pace non solo lo ha preso in considerazione, ma ha anche proce- duto ad escutere il suo redattore, ovvero [OSCURATO:PERSONA], che -come si dà atto in sentenza e come si rileva dal documento in questione (ove si legge "...dagli ulteriori accertamenti e secondo quanto in seguito dichiarato dalla morsicata...") aveva provveduto ad identificare il cane sulla base delle indicazioni fornite dalla persona offesa che aveva dichiarato di essersi recata presso l'abitazione dell'im- putato per consegnare la posta.

Tuttavia, escusso in qualità di teste aveva dichia- rato anche che nei pressi dell'abitazione dell'imputato c'è un canile municipale ad una distanza di 150/200 mt. e che era stata segnalata la presenza di un meticcio vagante nelle vicinanze che corrispondeva alle descrizioni dell'animale fatte dalla persona offesa. lo

5. Va ricordato che il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre all'assoluzione deve pervenirsi in tutti quei casi in cui vi sia la semplice "non certezza" - e, dunque, anche il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza (cos ex plurimis Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, dep. il 2012, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 252627; Sez. 3, n. 42007 del 27/9/2012, M. e altro, Rv. 253605).

Priva di aporie logiche appare, pertanto, la conclusione cui è pervenuto il giu- dice di pace di ritenere che, sulla base delle risultanze istruttorie, non fosse emersa una prova certa e precisa che la persona offesa sia stata aggredita dal cane di proprietà dell'imputato, essendo emerso un ragionevole dubbio che ci fosse un cane nei pressi dell'abitazione dell'imputato e che non fosse di quest'ultimo.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia - e lo dimostra l'allega- zione al ricorso di atti tipici del giudizio di merito quali le foto dello stato dei luoghi- il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

L'inammissibilità del ricorso proposto dalla persona offesa costituita parte ci- vile, comporta anche la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne ha fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità.

Ciò in quanto detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal co- dice di rito penale, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541, comma 2, e 592, co. 4, cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso a iniziativa di una parte pri- vata rimasta soccombente nei confronti di un'altra (cfr. Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Rv. 274635 Sez. 1, n. 11175 del 22/1/2021, Rv. 280901 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di VERCELLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l'annullamento con rinvio deila sentenza impugnata, del difensore della parte civile ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del riicorso, con vittoria di spese, nnchè quelle dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso della parte civile, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Vercelli, con sentenza del 17/6/2020, assolveva per- ché il fatto non sussiste [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt.590 e 672 cod. pen., per avere, per colpa, consistita in negligenza, imperizia e impru- denza nonché in violazione di disposizioni di legge, segnatamente art.672 cod. pen., lasciando libero ed omettendo di custodire con le debite cautele il cane di grande taglia, razza Bovaro dell'Appenzell, di sua proprietà, permesso che lo stesso mordesse la coscia sinistra di [OSCURATO:PERSONA] cagionandole lesioni personali, segnatamente: "morso di cane su coscia sn", giudicate guaribili in gg.5.Commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la parte civile [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo la parte civile ricorrente lamenta violazione degli artt.130 e 546 cod. proc. pen. per un errore contenuto nel dispositivo della pronuncia, in quanto il giudice di pace rileva che non sarebbe "emersa una prova certa e precisa che la persona offesa sia stata aggredita dal cane di proprietà dell'impu- tato", quindi l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] era dunque fondata sulla "insufficienza di prove circa la sua colpevolezza ex art. 530 co. 2 cod. proc. pen". La tesi che si sostiene è che il fatto storico sussiste senza ombra di dubbio (e così pure la sua riconducibilità all'imputato) e quindi la formula non doveva essere quella che il fatto non sussiste. La differenza sarebbe evidente, anche sotto un profilo di responsabilità civile, in quanto l'esclusione in toto della sussistenza del fatto storico, oltre a comportare un ovvio detrimento delle legittime istanze della parte civile, andrebbe a conflig- gere con l'intero impianto motivazionale della pronuncia impugnata (oltre che con parte del dispositivo della stessa). E le censure di cui ai motivi seguenti attengono proprio la motivazione del giudice circa la mancata prova della colpevolezza dell'imputato (peraltro emerse in modo univoco dall'istruttoria). Il difensore ricorrente chiede pertanto: "Stante la competenza del giudice dell'impugnazione alla correzione di quanto erroneamente indicato nel dispositivo della pronuncia, si insta a che venga corretta la pronuncia gravata nel punto del dispositivo in cui assolve l'imputato "perché il fatto non sussiste" invece che "per insufficienza di prove", ai sensi dell'art. 530 co. 2 cod. proc. pen.: l'interesse della ricorrente sul punto risiede nel fatto che tale rettifica risulta propedeutica alle cen- sure di seguito formulate, dovendosi pertanto chiaramente intendere che l'assolu- zione fosse disposta ai sensi dell'art. 530 co. 2 cod. proc. pen. Da qui la necessità di riforma della pronuncia" (così testualmente pagg. 2-3 del ricorso). Con un secondo motivo si deduce la violazione degli artt.192 co. 1 e 125 co. 3 cod. proc. pen., travisamento della prova dichiarativa, illogicità ed apparenza della motivazione. In relazione al capo 1 (pagg. 2-3 della sentenza) la p.c. ricorrente, sulla di- namica del fatto e sul luogo di verificazione dello stesso, si duole che il Giudice di Pace di Vercelli, abbia ritenuto esclusa la penale responsabilità dell'imputato per alcune asserite, ma insussistenti, contraddizioni nel quadro fornito dall'istruttoria testimoniale. Viene premesso un dato pacifico, e cioè che il fatto storico (fermo quanto rilevato al motivo precedente) risulta acclarato ed effettivamente occorso nei suoi termini essenziali: [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], verso le ore 12,30, veniva morsa da un cane di grossa taglia all'ingresso di [OSCURATO:PERSONA]Evasio in [OSCURATO:PERSONA] (VC), ove risiede l'imputato. In realtà è necessario ribadire che, nel giudizio, non è mai stata messa in discussione la verificazione del fatto storico consistente nel morso di un cane on danno della parte civile, in quanto in tal senso depongono il referto di P.S., la querela, oltre a tutta l'istruttoria testimoniale e peritale (si è infatti svolta consu- lenza tecnica d'ufficio che ha confermato il nesso causale tra fatto e danno subito dalla persona offesa). Anche l'imputato - si sottolinea- non ha mai messo in discussione tale profilo: unica difesa dello stesso ha sempre e solo riguardato l'imputabilità dell'evento ad un cane di sua proprietà. Parimenti - si osserva- il giudice di primo grado conferma il verificarsi del morso del cane ai danni della p.c. ("I/ fatto, a quanto sostenuto dalla persona offesa, sarebbe stato realizzato..." e "AI di là dell'avvenuta aggressione, ciò che può dirsi sia emerso con certezza...": pagg. 2 e 3 sentenza gravata), incentrando però la sua motivazione sulla mancata prova certa della riconducibilità dell'animale al [OSCURATO:PERSONA]. Diversamente opinando -si sostiene- il giudice avrebbe dovuto concludere con pronuncia ex art. 530 Co. i cod. proc. pen., maggiormente liberatoria per l'impu- tato. Dunque il fatto sussiste, e residua il solo accertamento in ordine al "cane morsicatore", se di proprietà dell'imputato o meno. Il giudice, in sintesi, ritiene di non aver potuto acclarare con sufficiente sicu- rezza che il cane mordace appartenesse al [OSCURATO:PERSONA], e non fosse invece di terzi o randagio.A tale conclusione perviene -ci si duole- in primo luogo, attraverso una rico- struzione del fatto in termini parzialmente divergenti rispetto a quanto escusso dalla persona offesa: "I/ fatto, stando a quanto sostenuto dalla persona offesa, sarebbe stato realizzato dal cane dell'imputato che, uscito dal cancello di casa, abbaiando, avrebbe raggiunto quest'ultima che, dopo aver suonato al citofono dell'abitazione senza che nessuno rispondesse per la consegna di una raccoman- data, sarebbe stata aggredita da tergo alla gamba sinistra" (pag. 2 della sentenza impugnata). Ebbene, la parte civile ricorrente ricorda che nella querela, che viene allegata al ricorso, ella aveva affermato con chiarezza quanto segue: "L'animale è di razza Bovaro dell'Appenzell e, come detto, non appena mi sono avvicinata al cancello, peraltro visibilmente aperto, mi azzannava; io nel contempo avevo appena fatto in tempo a lasciare i due avvisi in cassetta e per fortuna la mia auto era a pochis- simi metri, per cui seppur avessi perso la sensibilità alla coscia ed avessi forte dolore, per fortuna riuscivo a risalire velocemente sull'auto e ad andarmene" (cfr. pag. 1 della querela). La sequenza dei fatti e la ricostruzione della loro dinamica è univoca. Invece, ci si duole che il giudice afferma che, tra la querela e la deposizione in giudizio della parte civile, vi sarebbe uno scostamento tale da implicare una contraddizione: "Nella querela la persona offesa dichiarava che quando era arri- vata sul posto per consegnare la posta non aveva notato la presenza dell'animale e poi che, al contrario, appena era scesa dall'auto quest'ultimo le fosse balzato addosso, precisando ancora che ' ... non appena mi sono avvicinata al cancello peraltro visibilmente aperto, mi azzannava..." Emerge la prima contraddizione, o subito scesa dall'auto veniva aggredita dal cane già all'esterno della casa, o in un secondo momento quando si era avvicinata al cancello" (sempre pag. 2 della sen- tenza gravata). Tale passaggio viene espressamente impugnato, al pari di quello seguente: "La persona offesa in sede di escussione ha dichiarato che il cane era "soprag- giunto alle sue spalle' che "il cane era di fronte al cancello". Quando era scesa dalla macchina non c'era nessuno. Il cane non era sulla strada... dopo aver aperto la buca delle lettere è sopraggiunto il cane, io non l'ho visto arrivare, non ho visto da dove è arrivato ... il cane era ad un metro dal cancello...". Al di là dell'avvenuta aggressione, ciò che può dirsi sia emerso con certezza è che la persona offesa non avesse visto da dove arrivasse il cane, se cioè fosse uscito dal cancello o arrivasse dalla strada" (pag. 3 della sentenza). Ebbene, per il difensore ricorrente, il fatto di aver la persona offesa asserito, in apertura di querela, di essere stata morsa appena scesa dall'auto, rappresenta una mera descrizione del medesimo fatto, occorso in termini temporalmente ri- stretti e secondo una rapidissima scansione di circostanze che, più volte ripetute, possono dare adito a minime sovrapposizioni, comunque inidonee ad inficiare la genuinità e la chiarezza del portato dichiarativo della persona offesa. L'azione, più ampiamente descritta sopra, non muta nella sostanza. Una volta arrestato il proprio mezzo, la persona offesa non vedeva il cane, e per tale ragione scendeva dal veicolo. È logico - si sostiene in ricorso- che, alla vista di un animale di grossa taglia, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe scesa dall'auto: e la conformazione dei luoghi, at- testata dalle fotografie versate in atti e allegate al ricorso, permetteva una vista "a campo libero" su distanze molto ampie, essendo il perimetro della cascina co- steggiato dalla strada e privo di vegetazione o altri ostacoli alla visuale. Ragion per cui, chi si trovasse a sostare nei pressi del cancello, poteva age- volmente rendersi conto dell'assenza di persone o animali intorno al perimetro della cascina, trattandosi di proprietà isolata in mezzo alla campagna pianeg- giante. Vista l'assenza di anima viva nel raggio di varie centinaia di metri (a perdita d'occhio, si potrebbe dire), la persona offesa scese dal mezzo. E, stante la man- canza del campanello, ebbe a suonare il clacson per verificare se qualcuno uscisse prendere la posta. Dunque, la persona offesa apre la querela rappresentando di essere stata morsa repentinamente, spiegando oltre che ciò era avvenuto dopo aver appena fatto in tempo a lasciare due raccomandate nella buca delle lettere a fianco del cancello. Il difensore ricorrente evidenzia che l'avvenuto recapito delle missive non è mai stato contestato dalla difesa e viene anzi confermato dalla persona offesa anche in sede testimoniale: per cui è confermato come la stessa avesse lasciato le lettere nella buca e, fatto ciò, fosse pronta a dirigersi verso il mezzo per ripartire, salvo venire attinta dal morso improvviso ed inatteso dell'animale. Non vi sarebbe perciò alcuna contraddizione, emergendo con chiarezza la vi- cinanza tra il parcheggio del mezzo e la buca della posta, per cui nessun cane avrebbe così potuto arrivare a mordere la parte civile se non già presente in loco: da auto a cancello vi erano infatti pochi (sei) metri, percorsi (e percorribili) in pochi secondi. In tale lasso temporale - si sostiene- il cane non poteva comparire dal nulla, ma solo dal cancello: altrimenti la persona offesa lo avrebbe visto arrivare da lon- tano appena sopraggiunta con la propria auto, stante la lunghezza della strada finitima alla proprietà in questione.Non va peraltro dimenticato - si legge in ricorso- che l'occorso, sviluppatosi in tempi molto rapidi, si è estrinsecato in una dinamica fortemente lesiva per la persona offesa, giovane ragazza attinta dal morso di un cane di grossa taglia, e dunque assai spaventata per la propria incolumità, in quanto sola in un luogo iso- lato, impossibilitata a ricevere aiuto immediato e dolorante per la ferita. L'istinto di autoconservazione le permetteva così di muoversi il più velocemente possibile verso l'auto e salirvi a bordo, per evitare conseguenze ben peggiori, peraltro com- piendo un movimento tale da provocarle ulteriori conseguenze lesive all'arto infe- riore, come rilevato pure in sede di CTU (che apprezzava pienamente il nesso causale tra fatto e danno biologico della persona offesa). Momenti di concitazione, ansia e terrore che comportano per il difensore ricorrente minime difformità nella ricostruzione, e restano fisiologiche, non invalidando il portato della deposizione della persona offesa La sequenza temporale appena descritta -prosegue il ricorso- è assai rapida, trattandosi di un percorso di pochi metri effettuato da una giovane ragazza (la persona offesa) in buone condizioni di salute (prima del fatto), prima di venire attinta dal morso. Dunque, le "contraddizioni" evidenziate dal giudice di pace co- stituirebbero profili del medesimo fatto storico, meglio dettagliati dalla persona offesa nel corso della querela ed in sede di escussione. Anche sotto questo profilo, il giudice di pace partirebbe da un presupposto fattuale emerso durante l'escussione (ma già chiaro in querela) per poi pervenire ad una argomentazione illogica e difforme da tale dato. La persona offesa ha infatti chiarito di essere sceso dall'auto e di non avere visto nessun cane intorno a sé: essendo la visuale libera su ampie distanze, il che rendeva materialmente impos- sibile che l'animale "comparisse all'improvviso dal nulla" nei pochi secondi impie- gati dalla persona offesa per compiere i passi fino alla buca e lasciare gli avvisi delle due raccomandate. Dunque, il cane non poteva che essere uscito dal cancello lasciato aperto (pure in altre occasioni e, con grande onestà e verosimiglianza descrittiva, la persona offesa confermava di non aver visto il punto esatto da cui il cane era giunto, ma solo perché si trovava in prossimità della buca delle lettere e voltava dunque le spalle al cancello. Tuttavia, per il difensore ricorrente sarebbe emersa con sicurezza l'impossibi- lità che il cane fosse giunto da altrove, in quanto non gli sarebbe stato possibile percorrere varie centinaia di metri (cioè la lunghezza della strada a fianco del ca- scinale, vuota mentre ancora la persona offesa scendeva dall'auto) in pochi se- condi (tempo in cui venivano recapitati in buca gli avvisi). Il giudice di pace -ci si duole- avrebbe pretermesso del tutto ogni valutazione in merito, attribuendo così la qualifica di ragionevole dubbio ad una circostanza (l'arrivo del cane da altro luogo) materialmente impossibile.Peraltro, viene evidenziato che il giudice di pace avrebbe rilevato degli ele- menti emersi in istruttoria e non contraddetti da altri di segno opposto: "È emerso in giudizio che il giorno dell'aggressione nell'abitazione non fossero presenti i pro- prietari e che, sempre sulla base di quanto affermato dalla parte civile, il cancello fosse semiaperto, cosicché il cane sarebbe uscito correndole incontro per la strada, aggredendola" (così la sentenza impugnata a pag. 2). Il travisamento sarebbe perciò decisivo, essendovi una irreparabile frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile (il richiamo è a Sez. Un., n. 18620/2017). Con un terzo motivo si lamenta violazione dell'art.192 co. 1 e 125 co. 3 cod. proc. pen. dell'art. 2700 cod. civ., travisamento della prova per omessa valuta- zione delle prove dichiarative e documentali che rende illogica la motivazione. Si rileva che il giudice di pace afferma inoltre quanto segue: "Il teste Salus- soglia, con certificato del 23.7.2018, aveva provveduto ad identificare il cane sulla base delle indicazioni fornite dalla persona offesa che aveva dichiarato di essersi recata presso l'abitazione dell'imputato per consegnare la posta. Tuttavia, escusso in qualità di teste ha dichiarato che nei pressi dell'abitazione dell'imputato vi fosse un canile municipale ad una distanza di 150-200 mt. e che era stata segnalata la presenza di un meticcio vagante nelle vicinanze che corrispondeva alle descrizioni dell'animale fatte dalla persona offesa". Tale ricostruzione sarebbe errata sotto due profili. In primo luogo, perché, come documentalmente provato, il cane mordace era stato univocamente accer- tato e identificato dal [OSCURATO:PERSONA] dell"As1 di Vercelli. E l'identificazione non era avvenuta soltanto sulla base delle indicazioni della persona offesa, ma anche a fronte di diversi accertamenti. Così si legge nel certificato del 23.7.2018, che viene allegato al ricorso: "... si comunica che dagli ulteriori accertamenti e secondo quanto in seguito dichiarato dalla morsicata si è sottoposto a visita ed indagine epidemiologica con esito favorevole il cane identificato con microchip di proprietà del Sig. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 [OSCURATO:PERSONA] che risulta aver morsicato in data 16.07.2018 la Sig. [OSCURATO:PERSONA]- tina". E tanto - si sostiene- bastato per la condanna del [OSCURATO:PERSONA]. Invece, il giudice di pace avrebbe del tutto omesso di tenere conto degli ulteriori accerta- menti, pur indicati nell'attestazione medesima, tali da portare all'identificazione del cane come di proprietà dell'imputato. Accertamenti citati pure da altro teste, ovvero la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], sentita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che dichia- rava: "... l'ASL ha effettuato degli accertamenti ed è risultato che il cane fosse di proprietà dell'imputato". Il difensore fa presente di avere cognizione del portato dell'atto pubblico ex art. 2700 cod. civ. in sede penale, e della sua libera apprezzabilità insieme agli altri elementi indiziari, ma lamenta che svuotare dal proprio valore un atto pub- blico solo sulla base della stessa deposizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto pare impossibile. In secondo luogo, si rileva che di nessun rilievo può essere la presenza di un canile nella zona (peraltro a distanza ben superiore rispetto a quella indicata), mentre la presenza del "meticcio vagante" nell'area risulta allegata dal teste in termini del tutto generici e privi di riscontro documentale (ad es. segnalazione). E il presunto cane randagio, simile alla descrizione del cane mordace resa dalla per- sona offesa - ci si domanda in ricorso- non era invece "emerso" all'epoca della certificazione resa dal sanitario? Se così fosse stato, gli accertamenti avrebbero dato un esito forse differente: invece in quella sede veniva confermata l'identifi- cazione del cane tra quelli di proprietà del [OSCURATO:PERSONA]. Le modifiche "a posteriori" del portato narrativo dichiarato dal teste - prose- gue il ricorso- non convincono, in quanto cercano di "minare" una certificazione documentale chiara ed univoca nel suo significato. Unendo ciò alle altre considerazioni sopra svolte, per la parte civile ricorrente risulterebbe per nulla "ragionevole" il dubbio circa la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]- detti nell'occorso, nonché sulla presunta presenza di un altro cane non meglio specificato: tutti gli elementi credibili e verosimili in atti depongono per il contrario, e confermano l'imputazione a carico del [OSCURATO:PERSONA]. La parte civile ricorrente chiede, pertanto, annullarsi (senza o con rinvio al giudice competente, eventualmente per rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen.) l'impugnata sentenza di assoluzione del Giudice di Pace di Vercelli. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata, il difensore della parte civile ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammis- sibile o rigettarsi il ricorso della parte civile con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, lo stesso è palesemente infondato, in quanto non vi è stata alcuna violazione di cui agli artt. 130 e 546 cod. proc. pen., dal momento che la dicitura "perché il fatto non sussiste" è espressamente prevista dal legisla- tore all'art. 530, comma II, cod. proc. pen., ove si legge "...il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile...". Il ricorrente mostra di fare confusione tra la sussistenza del fatto-morso del cane e la sussistenza del fatto di cui all'imputazione (morso ad opera del cane dell'imputato in quelle situazioni di tempo e di luogo). 3. Quanto ai restanti motivi, va rilevato, in primis, quanto alla reiterata de- nunzia di violazione dell'art 192 cod. proc. pen. svolta dai ricorrenti, che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così questa Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; in conformità v., già in precedenza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Ger- manotta, Rv. 195306-01; più recentemente, v. Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196-01). Quanto alle doglianze attinenti alla motivazione in punto di responsabilità, le stesse sono manifestamente infondate ed inammissibili in quanto volte a prefigu- rare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisa- menti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, oltre che tese ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla per- sona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro proba- torio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. 4. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.Il giudice di pace ha evidenziato le contraddizioni emerse tra quanto dichiarato dalla persona offesa in querela e quanto dalla stessa dichiarato in dibattimento. In tale ultima sede, così si esprimeva la [OSCURATO:PERSONA] affermava, come ri- corda lo stesso ricorrente, che richiama pag. 3 del verbale di udienza del 3/9/2019: "... il giorno dei fatti per cui è causa stavo portando la posta, sono arrivata nei pressi della [OSCURATO:PERSONA]Evasio di [OSCURATO:PERSONA]: dovevo consegnare due racco- mandate. Il cancello era socchiuso. C'era la buca delle lettere fuori, quindi ho la- sciato gli avvisi dal momento che, dopo aver suonato il clacson, non è sopraggiunto nessuno. Alle mie spalle è sopraggiunto un cane che mi ha morso alla coscia. Ho urlato e il cane si è spostato quindi ho raggiunto la mia macchina. Ho chiuso lo sportello. Sono andata in Ospedale dove ho descritto il cane ... era il primo giorno che facevo la zona di [OSCURATO:PERSONA]. Il cane era di fronte al cancello. Quando sono scesa dalla macchina non c'era nessuno. Io ero rivolta verso la buca delle lettere. Il cane non era sulla strada... il cane era ad un metro dal cancello. La macchina era a circa sei metri dal cancello". Ed effettivamente la ricostruzione offerta non coincide con quanto dichiarato nella querela che lo stesso ricorrente allega al ricorso, ove si legge: "L'animale è di razza Bovaro dell'Appenzell e, come detto, non appena mi sono avvicinata al cancello, peraltro visibilmente aperto, mi azzannava; io nel contempo avevo ap- pena fatto in tempo a lasciare i due avvisi in cassetta e per fortuna la mia auto era a pochissimi metri, per cui seppur avessi perso la sensibilità alla coscia ed avessi forte dolore, per fortuna riuscivo a risalire velocemente sull'auto e ad an- darmene" (cfr. pag. 1 della querela). Non corrisponde al vero, come sostiene anche il P.G. nelle sue conclusioni, che la sentenza non prenda in considerazione il certificato della ASL del 23/7/2018 avente ad oggetto "profilassi rabbia- comunicazione" Il giudice di pace non solo lo ha preso in considerazione, ma ha anche proce- duto ad escutere il suo redattore, ovvero [OSCURATO:PERSONA], che -come si dà atto in sentenza e come si rileva dal documento in questione (ove si legge "...dagli ulteriori accertamenti e secondo quanto in seguito dichiarato dalla morsicata...") aveva provveduto ad identificare il cane sulla base delle indicazioni fornite dalla persona offesa che aveva dichiarato di essersi recata presso l'abitazione dell'im- putato per consegnare la posta. Tuttavia, escusso in qualità di teste aveva dichia- rato anche che nei pressi dell'abitazione dell'imputato c'è un canile municipale ad una distanza di 150/200 mt. e che era stata segnalata la presenza di un meticcio vagante nelle vicinanze che corrispondeva alle descrizioni dell'animale fatte dalla persona offesa. lo 5. Va ricordato che il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre all'assoluzione deve pervenirsi in tutti quei casi in cui vi sia la semplice "non certezza" - e, dunque, anche il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza (cos ex plurimis Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, dep. il 2012, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 252627; Sez. 3, n. 42007 del 27/9/2012, M. e altro, Rv. 253605). Priva di aporie logiche appare, pertanto, la conclusione cui è pervenuto il giu- dice di pace di ritenere che, sulla base delle risultanze istruttorie, non fosse emersa una prova certa e precisa che la persona offesa sia stata aggredita dal cane di proprietà dell'imputato, essendo emerso un ragionevole dubbio che ci fosse un cane nei pressi dell'abitazione dell'imputato e che non fosse di quest'ultimo. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia - e lo dimostra l'allega- zione al ricorso di atti tipici del giudizio di merito quali le foto dello stato dei luoghi- il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. L'inammissibilità del ricorso proposto dalla persona offesa costituita parte ci- vile, comporta anche la condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne ha fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità. Ciò in quanto detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal co- dice di rito penale, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541, comma 2, e 592, co. 4, cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso a iniziativa di una parte pri- vata rimasta soccombente nei confronti di un'altra (cfr. Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Rv. 274635 Sez. 1, n. 11175 del 22/1/2021, Rv. 280901 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 00415/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris