CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 25113/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10441-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]»in persona del titolare [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Corso d’Italia 19, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – G .I. M a. - s . p . a ., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 10441 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v iale Parioli 55, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1674/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 10/3/2009,[OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante dell’azienda agricola «Il coniglio del Belice», propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei suoi confronti dal Tribunale di Marsala, in data 18/12/2008, per Euro 2.630,00, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di corrispettivo di una fornitura di mangimeper conigli. L’Aziendasostenne che il mangime fornito fosse privo delle componenti profilattiche richieste come necessarie e che, in conseguenza di tale mancanza di qualità, si fossero infatti verificate,nel suo allevamento, epidemie che avevano provocato la moria di numerosi esemplari; chiese la revoca del decreto e il risarcimento dei danni causati dal mangime difettato. Alfano, contestando la fondatezza della pretesa, chiamò comunque in causa la società produttrice Gruppo M angimi [OSCURATO:SOCIETA]. s . p . a . per essere manlevato in caso di condanna al risarcimento dei danni. Ric. 2018 n. 10441 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -3- 2. Con sentenza n. 53/2012, il Tribunale di Marsala accolse l’opposizione, revocando il decreto e condannando [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni quantificati in Euro 9.602,68 e rigettò la domanda di manleva; ritenne,infatti, che Alfano non avesse dimostrato né di aver correttamente adempiuto fornendo un prodotto di composizione corrispondente a quella richiesta dall’Aziendané di aver chiesto alla [OSCURATO:SOCIETA]. un mangime medicatoconforme alla prescrizione veterinaria. 2. Con sentenza n. 1674/2017, in accoglimento dell’appello di Alfano e in riforma integrale della sentenza, la Corte d’appello di Palermo rigettò l’opposizione e condannò l’Azienda al pagamento delle spese del doppio gradoin favore di entrambe le parti. LaCorte palermitana rilevò che il credito oggetto di ingiunzione erafondato su pagherò cambiario (peraltro rilasciato a seguito della negoziazione infruttuosa di un assegno) , con valore di promessa di pagamento idonea ad obbligare il dichiarante, salva la prova del difetto di causae affermò che, in conseguenza, fosse onere della stessa Azienda che aveva rilasciato il pagherò provare perciò il difetto di qualità del mangime fornito e non il contrario, come affermato dal Tribunale; escluse, quindi, che quest’onere fosse stato adempiuto, perché le prescrizioni medico-veterinarie sulle caratteristiche che il mangime avrebbe dovuto avere – prodotte dall’opponente - non erano state rilasciate per il periodo in cui si era verificata l’epidemia (febbraio 2007) e perché il campionamento delle ca rcasse dei coniglietti svezzati con il mangime, nati nel gennaio e nel febbraio 2007 e morti nel tempo di 40 - 60 giorni a causa di un’enterite, era stato in realtà esaminato dall’Istituto zooprofilattico sperimentale di Palermo senza il preventivo necessario contraddittorio con il fornitore, come prescritto Ric. 2018 n. 10441 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -4- dall’art.18 l.281/63 e le carcasse da analizzare erano state selezionate dall’Azienda e non dagli addetti alla vigilanza o dal veterinario della ASP, come prescritto; rilevò pure che l’Istituto si era limitato alla ricerca di un solo antibiotico e non di entrambe le molecole ritenute efficaci e perciò non vi era prova che il mangime difettasse delle sostanze antibiotiche necessarie; aggiunse che il consulente nominato aveva accertato che il registro di carico e scarico degli animali e dei medicinali sanitari non risultava compilato correttamente e la ricetta presentata alla GIMA non era comunque conforme al modello di legge prescritto dal d.lgs. 90/1993 , tanto da concludere che una migliore gestione dell’allevamento avrebbe potuto « evitare o ridurre il danno». Infine, la Corte d’appello rilevòche, singolarmente , la debitrice nel mese di maggio, cioè dopo aver inviatoin data 28 marzo il telegramma di comunicazione della moria di animali, aveva comunque emesso un assegno a pagamento e, poi, nel novembre, un pagherò cambiario e sottolineò che questo comportamento non era compatibile con la deduzione dell’inadempimento. 3. Avverso questa sentenza l’Azienda agricola ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].s.p.a. si sono difesi con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] deve intendersi ancora costituito nel presente giudizio, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante dell’azienda agricola, per effetto del principio della cosiddetta perpetuatio dell'ufficio di difensore come stabilita dall’art. 85 cod.proc.civ.: la sua revoca, infatti, non è divenuta efficace perché la nomina del nuovo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] non è valida ai sensi dell’art. 83, Ric. 2018 n. 10441 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -5- comma 3, cod. proc. civ., nel testo precedente le modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis. Il presente giudizio, invero, è stato instaurato prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 45 della predetta legge: conseguentemente, la procura speciale non poteva essere apposta – co me accaduto nella specie - a margine o in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, ma avrebbe dovuto essere conferita per atto notarile (da ultimo, Cass. Sez. 2, n. 12434 del 19/04/2022). Diversamente dalla procura al compimento di atti di diritto sostanziale, ciò che priva il procuratore alle liti della capacità di compiere o ricevere atti non è la revoca, né la rinuncia di per sé sole, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni una rituale sostituzione con altro difensore, perché i poteri attribuiti al procuratore alle liti non sono determinati liberamente da chi conferisce la procura, ma sono attribuiti a chi sia stato da lui designato soltanto dalla legge (Cass. Sez. L, n. 17649 del 28/07/2010). 1. Ciòprecisato, con il primo motivo, l’Azienda agricola ha lamentato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., «la violazione della normativa sulle cambiali in relazione all’art. 1231 cod. civ.e sul computo del dies da cui far decorrere l’atto di riconoscimento del debito a seguito della sostituzione di un titolo (assegno)»: in particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente fatto coincidere la data della ricognizione di debito con la data di scadenza della c ambiale invece che con la data della sua consegna, ritenendo in conseguenza strumentale l’opposizione in riferimento a tale seconda data; in realtà la cambiale era stata consegnata nel maggio, quindi nel luglio era stata avanzata richiesta stragiudiziale dei danni a seguito della quale Alfano aveva Ric. 2018 n. 10441 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -6- apposto la marca sulla cambiale al fine di negoziarla;nell’ottobre erano state smaltite le carcassee la cambiale scaduta era stata azionata in decreto ingiuntivo; questo errore nella ricostruzione degli eventi avrebbe indotto infondatamente la Corte a sottolineare che il riconoscimento di debito fosse avvenuto dopo la messa in mora del settembre 2007. 1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha prospettato, con un primo profilo articolato in riferimento al n. 3del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art.18 l.281/63 e, con un secondo profilo riferito al n. 5 del comma dell’art. 360 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo consistente nell’essere stato un veterinario ASP (dell’Azienda sanitaria provinciale) ad inviare i campioni. In particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l’art.18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 che non concerne i mangimi medicati,invece disciplinati dal successivo art.22; in ogni caso, avrebbe falsamente applicato l’articolo 18 non considerando che, al comma 6 , contiene un richiamo all’ art. 107 del r egio decreto 01/07/1926 n. 1361, che prevede che la procedura prescritta sia seguita soltanto ai fini della parificazione con i prelevamenti eseguiti dall’autorità di vigilanza; nella specie, tuttavia, nessuna parificazione sarebbe stata necessaria perché il prelevamento di campioni di mangime e carcasse era stato compiuto comunquecon «l’interposizione e il controllo» (così in ricorso) di un medico veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale(dal rapporto di prova, ha affermato il ricorrente, « è dato leggere che la ‘richiesta’ è stata fatta da un medico ASP»). 1.3. Con il terzo motivo, l’Azienda ha infine sostenuto, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di onere della prova e del principio di non contestazione ex art. 115 cod. Ric. 2018 n. 10441 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -7- proc. civ.: la Corte d’appello non avrebbe infatti considerato che né Alfano né la [OSCURATO:SOCIETA]. avevano contestato, in primo grado, che il mangime fornito fosse medicato. 2. Il secondo motivo, esaminato per primo per ordine logico, in quanto concernente la ratio principale della sentenza impugnata, è infondato. La Corte d’appello, in accoglimento del motivo di impugnazione di Alfano, ha affermatoche i risultati delle analisi eseguite sui campioni di mangime e sulle carcasse pure prelevate a campione non fossero a lui opponibili perché il prelievo dei campioni non era stato effettuato in contraddittorio; in conseguenza, ha escluso la prova dell’inadempimento di Alfano per difetto di prova della causa della moria degli animali. Per sostenere la necessità del contraddittorio, la Corte territoriale ha fatto riferimento all’art. 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 che, al comma ottavo(non sesto, come indicato in ricorso), prevede e disciplina proprio che « gli addetti alla vigilanza dovranno campionare l'eventuale mangime reperito alla rinfusa presso il destinatario, ritirando anche due dei campioni prelevati in contraddittorio dalle parti». Quel che dunque è stato considerato dalla Corte territoriale come necessario è il controllo di entrambe le parti sulla scelta dei campioni per la verifica della qualità del prodotto e della moria degli animali; con il richiamo all’art. 18, la Corte territoriale ha semplicemente affermato che il contraddittorio non potesse essere sopperito dal solo intervento di un medico veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale perché comunque le carcasse da esaminare erano state selezionate dell’Azienda(e questo fatto, oggetto di accertamento di merito, non è più sindacabile in questa sede di legittimità). Ric. 2018 n. 10441 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -8- In tal senso il richiamo del ricorrente all’art. 22 della stessa legge è del tutto inconferente perché la norma concerne le sanzioni conseguenti alla violazione delle prescrizioni in materia di preparazione e commercio di mangimi. Il richiamo all’art.107del r.d. 1361/26, poi, è u gualmente inconferente rispetto a questa ritenuta necessità del contraddittorio ai fini della opponibilità delle analisi ( in disparte la considerazione che quel richiamo significa soltanto che, in ipotesi di controllo a fini di vigilanza, il prelevamento dei campioni può essere effettuato non soltanto per iniziativa del delegato alla vigilanza ma anche a richiesta del compratore). Per queste ragioni, il fatto che fosse stato un medico dell’Azienda sanitaria a richiedere i campioni non costituisce fatto significativo non esaminato –ed è perciò infondato anche il secondo profilo del secondo motivo, perché, come ribadito, quel che secondo la Corte territoriale preclude l’opponibilità dei risultati delle analisi è il mancato contraddittorio sulla scelta e il prelievo dei campioni. 2.1. Il primo moti vo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto diretto a censurare una ratio decidendi certamente secondaria rispetto alla ratioprincipale che consiste nel ritenuto difetto di prova dell’inadempimento. Questa ratio principale è certamente idonea a sorreggere autonomamente la decisione sicché la censura concernente la mancanza di strumentalità dell’opposizione per una diversa ricostruzione temporale dei fatti, seppure accolta, non intaccherebbe una delle due motivazioni. Per principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio Ric. 2018 n. 10441 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -9- impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti; conseguentemente, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. U, n. 7931 del 29/03/2013; Sez. 5, n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 1, n. 18119 del 31/08/2020). 2.2. Infine, ugualmente inammissibile è il terzo profilo, posto che ciò che è stato rilevato in sentenza è il difetto di prova sulla dipendenza causale della moria degli animali dalla mancanza di qualità del mangimee, in conseguenza, il difetto di prova dell’inadempimento di Alfano; risulta perciò inconferente alla ratio decidendi la asserita non contestazione della natura medicata del mangime. 3. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna dell’Azienda ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione al valore del credito,in favore di ciascun controricorrente; in particolare, le spese del terzo chiamato [OSCURATO:SOCIETA]. devono esse re poste a carico dell’Azienda in applicazione del principio di causalità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. Ric. 2018 n. 10441 sez. S2 -ud. 20-12-2022 -10- P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] agricola «Il coniglio del Belice», in persona di [OSCURATO:PERSONA],al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna parte in Euro 3.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulter