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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05993/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] E N.Q.

L.R. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale, per la parte civile, si riporta al ricorso di cui chiede l'accoglimento; deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, conclude per il rigetto del ricorso; contestualmente chiede la liquidazione delle spese [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 31 maggio 2022, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto continuato contestatogli ai sensi dell'art. 614 cod. pen., consumato ai danni della sas [OSCURATO:PERSONA], per essere penetrato, contro la volontà dei rappresentanti dell'ente, in un immobile di proprietà della stessa (il 13 gennaio 2016 minacciando gli operai presenti di "gravi conseguenze", il giorno dopo approfittando del fatto che costoro avevano lasciato la porta d'ingresso aperta).

L'imputato era il proprietario di un appartamento confinante a quello in cui la parte civile stava facendo effettuare dei lavori di ristrutturazione ad alcuni operai edili.

1.1. In risposta ai motivi di appello formulati dalla parte civile, la Corte territoriale osservava che: - dall'istruttoria dibattimentale era emerso che l'imputato, in entrambe le occasioni, aveva chiesto agli operai, che vi lavoravano, di entrare nell'appartamento, senza in alcun modo minacciarli; - gli operai l'avevano fatto entrare perché effettivamente avevano ritenuto che i lavoro in corso gli avessero causato un qualche danno; - all'epoca dei fatti, non pendeva alcuna lite civile fra le parti ed una lettera di diffida era stata inviata solo dopo la presentazione della querela.

2. Propone ricorso la parte civile, la citata società, in persona del legale rappresentante, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 614 cod. pen., in ordine alla assoluzione del prevenuto dal delitto ascrittogli.

Era errata l'affermazione della Corte secondo la quale non vi erano elementi da cui potesse dedursi che l'azione civile fra le parti (riferibile ai danni provocati dalla parte civile al muro comune con l'immobile dell'imputato) non fosse ancora iniziata, posto che, invece, era in atti un documento da cui doveva evincersi che la stessa era stata proposta il 12 giugno 2015, e quindi in data anteriore al commesso reato, commesso nel gennaio 2016.

Era poi illogico ritenere, come aveva fatto la Corte, che l'imputato non dovesse presumere che gli operai, che lavoravano nell'immobile, fossero stati sollecitati dalla proprietà a non consentire l'accesso dello stesso e che, comunque, costoro fossero legittimati a consentirgli l'accesso.3.

Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato conclusioni scritte con le quali ha chiesto venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

4. Il nuovo difensore della parte civile ricorrente ha inviato memoria di replica alle argomentazioni della pubblica accusa chiedendo raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dalla parte civile è inammissibile.

1. Il motivo di ricorso è interamente versato in fatto e non tiene così conto del fatto che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Dia, Rv. 229369).

1.1. La Corte distrettuale, con motivazione priva di manifesti vizi logici aveva osservato come, in entrambe le occasioni, l'imputato non fosse penetrato nell'immobile della parte civile contro la volontà espressa o tacita della stessa ma vi avesse fatto ingresso chiedendone il permesso agli operai presenti, senza averli in alcun modo intimiditi con espressioni minacciose e, anzi, comprendendo costoro le sue ragioni, visti i danni che gli avevano causato lavorando nell'appartamento confinante con il suo.

Né l'imputato avrebbe potuto altrimenti prevedere, come sostiene il ricorrente, che la società proprietaria dell'immobile non gli avrebbe consentito l'accesso, posto che lo stesso avrebbe potuto costituire un atto di dovuta cortesia nei confronti di una persona che aveva, dalla medesima, patito un danno.

Né risulta provata, dal ricorrente che non ha allegato al ricorso alcun atto a tal proposito, la circostanza che all'epoca fosse già sorta la relativa controversia civile fra le parti, anche considerando che apparirebbe illogico ritenere che la stessa sia iniziata ancor prima della fisica constatazione dei danni (se avvenuta nelle occasioni in cui l'imputato è entrato nell'immobile della parte civile).

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dall'imputato che si liquidano nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dall'imputato nel presente giudizio che liquida in complessivi euro 3.500,00 olt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] E N.Q. L.R. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale, per la parte civile, si riporta al ricorso di cui chiede l'accoglimento; deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, conclude per il rigetto del ricorso; contestualmente chiede la liquidazione delle spese [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 maggio 2022, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto continuato contestatogli ai sensi dell'art. 614 cod. pen., consumato ai danni della sas [OSCURATO:PERSONA], per essere penetrato, contro la volontà dei rappresentanti dell'ente, in un immobile di proprietà della stessa (il 13 gennaio 2016 minacciando gli operai presenti di "gravi conseguenze", il giorno dopo approfittando del fatto che costoro avevano lasciato la porta d'ingresso aperta). L'imputato era il proprietario di un appartamento confinante a quello in cui la parte civile stava facendo effettuare dei lavori di ristrutturazione ad alcuni operai edili. 1.1. In risposta ai motivi di appello formulati dalla parte civile, la Corte territoriale osservava che: - dall'istruttoria dibattimentale era emerso che l'imputato, in entrambe le occasioni, aveva chiesto agli operai, che vi lavoravano, di entrare nell'appartamento, senza in alcun modo minacciarli; - gli operai l'avevano fatto entrare perché effettivamente avevano ritenuto che i lavoro in corso gli avessero causato un qualche danno; - all'epoca dei fatti, non pendeva alcuna lite civile fra le parti ed una lettera di diffida era stata inviata solo dopo la presentazione della querela. 2. Propone ricorso la parte civile, la citata società, in persona del legale rappresentante, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 614 cod. pen., in ordine alla assoluzione del prevenuto dal delitto ascrittogli. Era errata l'affermazione della Corte secondo la quale non vi erano elementi da cui potesse dedursi che l'azione civile fra le parti (riferibile ai danni provocati dalla parte civile al muro comune con l'immobile dell'imputato) non fosse ancora iniziata, posto che, invece, era in atti un documento da cui doveva evincersi che la stessa era stata proposta il 12 giugno 2015, e quindi in data anteriore al commesso reato, commesso nel gennaio 2016. Era poi illogico ritenere, come aveva fatto la Corte, che l'imputato non dovesse presumere che gli operai, che lavoravano nell'immobile, fossero stati sollecitati dalla proprietà a non consentire l'accesso dello stesso e che, comunque, costoro fossero legittimati a consentirgli l'accesso.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato conclusioni scritte con le quali ha chiesto venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 4. Il nuovo difensore della parte civile ricorrente ha inviato memoria di replica alle argomentazioni della pubblica accusa chiedendo raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dalla parte civile è inammissibile. 1. Il motivo di ricorso è interamente versato in fatto e non tiene così conto del fatto che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Dia, Rv. 229369). 1.1. La Corte distrettuale, con motivazione priva di manifesti vizi logici aveva osservato come, in entrambe le occasioni, l'imputato non fosse penetrato nell'immobile della parte civile contro la volontà espressa o tacita della stessa ma vi avesse fatto ingresso chiedendone il permesso agli operai presenti, senza averli in alcun modo intimiditi con espressioni minacciose e, anzi, comprendendo costoro le sue ragioni, visti i danni che gli avevano causato lavorando nell'appartamento confinante con il suo. Né l'imputato avrebbe potuto altrimenti prevedere, come sostiene il ricorrente, che la società proprietaria dell'immobile non gli avrebbe consentito l'accesso, posto che lo stesso avrebbe potuto costituire un atto di dovuta cortesia nei confronti di una persona che aveva, dalla medesima, patito un danno. Né risulta provata, dal ricorrente che non ha allegato al ricorso alcun atto a tal proposito, la circostanza che all'epoca fosse già sorta la relativa controversia civile fra le parti, anche considerando che apparirebbe illogico ritenere che la stessa sia iniziata ancor prima della fisica constatazione dei danni (se avvenuta nelle occasioni in cui l'imputato è entrato nell'immobile della parte civile). 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dall'imputato che si liquidano nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dall'imputato nel presente giudizio che liquida in complessivi euro 3.500,00 olt
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