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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 18977/2025

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seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sopra indicata è stata rigettata la richiesta di riesame di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso il decreto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. per un valore di euro 39.130 nei confronti dell'odierno ricorrente, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, per un bonus edilizio generato fittiziamente.

2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, ritenendo sussistente la violazione di legge del provvedimento impugnato per l'avvenuta applicazione del vincolo reale al denaro di un soggetto estraneo al reato in quanto cessionario incolpevole.

3. Nelle more della presente decisione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con nota trasmessa via pec il 20 marzo 2025, ha depositato la rinuncia all'impugnazione, sottoscritta dall'indagato, dando atto che il 17 febbraio 2025 il Tribunale aveva disposto il dissequestro della somma di euro 19.565 con decreto di sostituzione.

Dalla rinuncia all'impugnazione consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese, ma non anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende poiché la scelta di [OSCURATO:PERSONA] è riconducibile a modifiche del provvedimento impugnato, intervenute nelle more della decisione, e a lui favorevoli.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso 1'11 aprile 2025 La Consigliera estensora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sopra indicata è stata rigettata la richiesta di riesame di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso il decreto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. per un valore di euro 39.130 nei confronti dell'odierno ricorrente, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, per un bonus edilizio generato fittiziamente. 2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, ritenendo sussistente la violazione di legge del provvedimento impugnato per l'avvenuta applicazione del vincolo reale al denaro di un soggetto estraneo al reato in quanto cessionario incolpevole. 3. Nelle more della presente decisione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con nota trasmessa via pec il 20 marzo 2025, ha depositato la rinuncia all'impugnazione, sottoscritta dall'indagato, dando atto che il 17 febbraio 2025 il Tribunale aveva disposto il dissequestro della somma di euro 19.565 con decreto di sostituzione. Dalla rinuncia all'impugnazione consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese, ma non anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende poiché la scelta di [OSCURATO:PERSONA] è riconducibile a modifiche del provvedimento impugnato, intervenute nelle more della decisione, e a lui favorevoli. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'11 aprile 2025 La Consigliera estensora [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18977/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris