CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 18045/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 novembre 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno mesi 5 di reclusione per i reati di cui agli articoli 81, 337 e 497 -bis cod. pen. penale poiché tentava di dissimulare le proprie generalità fornendo una carta d'identità falsa agli agenti di pubblica sicurezza intervenuti per dare esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti e opponeva resistenza all'arresto tentando di darsi alla fuga causando ad uno degli operanti lo stiramento del bicipite femorale alla coscia destra con prognosi di 20 giorni di guarigione.2. Con i motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza impugnata di cui denuncia il vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto. Rileva che il fatto addebitatogli è stato erroneamente configurato come reato di resistenza e falso ma omettendo il riferimento al reato di lesioni personali correlato a quelle cagionate a uno degli agenti operanti e consistite nello stiramento del bicipite femorale della coscia destra, ma in realtà insussistenti. Rileva che tale omissione lo espone al rischio di una nuova contestazione laddove, se correttamente qualificato il fatto, il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen. dal momento che, nel caso di specie, alcuna lesione personale era stata provocata alla persona offesa. Il giudice, pertanto, avrebbe dovuto verificare, in termini non meramente formali, la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti e, quindi, avrebbe ritrasmettere gli atti al Pubblico ministero invitandolo, eventualmente, alla riformulazione del capo di imputazione ovvero avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento, in relazione al reato di lesioni, con conseguente carenza di motivazione sul punto e violazione di legge, per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici. Come noto, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021 Cc. (dep. 16/04/2021 ) Rv. 281116). Si è anche affermato che tale ipotesi può ricorrere nel caso in cui la decisione sia incorsa in un errore manifesto e sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) Le deduzioni svolte con il ricorso, da qui la genericità del motivo, a fronte di un accordo avente ad oggetto i reati di resistenza e possesso di documenti di identificazione falsi, come evincibile anche dalla prospettazione del calcolo della pena incentrato su due reati, oltre che dalla imputazione, che pure non sfugge, nella parte descrittiva, ad un margine di opinabilità nella parte in cui richiama le lesioni riportate dall'agente di polizia, non spiegano tuttavia le ragioni per le quali dovesse ritenersi contestato anche il delitto di lesioni che non è richiamato espressamente nel capo di imputazione con riferimento alla rubrica del reato e sulla cui insussistenza in fatto si articolano le ragioni svolte dal ricorrente. In altre parole il ricorso non sfugge alla indeterminatezza delle censure proposte con riferimento ad una tipologia di sentenza che presuppone l'accordo delle parti anche con riferimento ai reati contestati e che, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso richiama aspetti in fatto e probatori che non risultano con immediatezza dalla contestazione 2.Indeducibile l'ulteriore denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sia con riguardo alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento che in relazione al difetto di correlazione tra contestazione e sentenza. Si tratta, infatti, di censure che, anche a voler tacere della genericità dei motivi, non sono consentite a fronte della sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, poiché l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che tale accordo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione); con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica; con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste nonché con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824): verifiche alle quali, attraverso una motivazione sintetica ed enunciativa, si è attenuta la sentenza impugnata. 3. Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa nella proposizione di ricorso inammissibile della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2022 Il Consigliere re [OSCURATO:PERSONA]