CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15200/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; L/ Ritenuto in fatto 1.Con sentenza resa il 15 ottobre 2021 il Tribunale di Trieste, su richiesta delle parti, applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, del D.Lgs.n. 286 del 1998, fatto accertato in Trieste il 14 ottobre 2021. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, vv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza della legge penale e vizio di motivazione. Secondo la difesa, la motivazione della sentenza non esplicita le ragioni della decisione e non verifica la ricorrenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. Considerato in diritto Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. 1.1 Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successiva alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento, che la relativa impugnazione (cfr. art. 1, cc. 51, della legge 23.6.2017 n. 103), il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilítà per cassazione quello - come dedotto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 1.2 A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo