CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33921/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diMessina ha rigettato l’istanza volta alla concessione dell’affidamento in prova,presentata da XXXXXXXXXXXX, soggetto attualmente sottoposto alla misuraalternativa della detenzione domiciliare, in espiazione della pena di anni tre, mesiundici e giorni dieci di reclusione, con fine pena fissato al 16/09/2028 (come daprovvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello diMessina del 15/02/2024), riportata per i reati di cui agli artt. 633-639-bis, 609-bis e ter, commessi nel 2012, nel 2017 e nel 2018.2. Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi, a mezzo dei quali deduceviolazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen., in relazione all’art. 47 commi 2, 3 e 3-bis, 54 e 69-bis legge 26luglio 1975, n. 354, nonché all’art. 125 cod. proc. pen.La difesa ha presentato memoria, a mezzo della quale si è riportata alledoglianze contenute nell’atto di impugnazione e ne ha chiesto l’accoglimento. Inparticolare, la difesa ha:- ribadito la natura solo apparente dello schema motivazionale utilizzatonell’avversata decisione, essendo stato omesso il confronto con elementi decisiviaddotti dalla difesa;- chiarito come non vi sia stata alcuna sollecitazione di diversa valutazione delleprove, essendosi invece censurata l'assenza di motivazione su elementi decisivi ela contraddittorietà interna del provvedimento impugnato;- stigmatizzato l'utilizzo delle condizioni di salute del condannato — affetto dagrave patologia oncologica — in chiave pregiudizievole, anziché alla stregua difattore rilevante nel percorso risocializzante.3. Vengono proposte censure non consentite in sede di legittimità, inquanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specificacritica del complesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che hamotivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamenteillogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell’esercizio del poterediscrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv.252921-01), ha sottolineato come sia necessaria la prosecuzione delladetenzione domiciliare (accordata in ragione della patologia oncologica dallaquale è affetto il condannato), ricordando anche le condanne – ulteriori rispetto aquelle in espiazione – dalle quali il soggetto è gravato, per i reati di rapina, armi,furto e sottrazione di cose sottoposte a sequestro.Né sussistono, infine, le lamentate carenze motivazionali, stante lanatura congrua e non contraddittoria della motivazione dell’avversata decisione.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento diuna somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Ricorrendone le condizioni, infine, deveessere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei datipersonali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.