CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00124/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 9043/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione -intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna recante il n. 211 /202 3 e pubblicata in data 31.1.2023; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 30.10.2025dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. N. 9043/23R.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ragioniere consulente del lavoro, in data 22.2.2003 stipulò con la compagnia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. una polizza assicurativa di durata decennale che copriva la responsabilità civile per l’esercizio della professione. In detta polizza era previsto (art. 7.13) che “l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento per danni derivanti da comportamento colposo, presentate per la prima volta all’Assicurato e da lui denunciate alla società durante il periodo di efficacia del contratto, indipendentemente dalla data dell’errore o della negligenza commessa, a condizione che l’Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto e che rinunci ad ogni diritto nascente da qualsiasi altra assicurazione precedentemente stipulata per il rischio della responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività professionale”. [OSCURATO:PERSONA] ricevette dal cliente [OSCURATO:SOCIETA]., con diffida del 27.10.2008, una richiesta risarcitoria per fatto riconducibile alla professione, sicché con successiva lettera del 31.12.2008 trasmise alla Compagnia la predetta richiesta, riscontrata in via interlocutoria con successiva lettera del 19.01.2009. Successivamente, la [OSCURATO:SOCIETA]., con atto di citazione del 5.5.2009, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma il rag. [OSCURATO:PERSONA], affinché venisse accertato e dichiarato che egli non aveva adempiuto diligentemente le obbligazioni a cui era tenuto professionalmente, chiedendone per l’effetto la sua condanna al risarcimento delrelativo danno, quantificato in € 268.809,04 per danno emergente(pari all’importo di contributi versati, ma non dovuti, per gli anni dal 1981 al 2008) , ovvero nella diversa somma di giustizia e, per il resto, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre accessori. Si costituì in N. 9043/23R.G. giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto, nonché chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a,, quale sua garante della responsabilità civile professionale, onde essere da essa eventualmente manlevato e chiedendo che, in ogni caso, la Compagnia venisse condannata a rifondere le spese sostenute per resistere in giudizio a fronte delle pretese del danneggiato ex art. 1917,comma 3, c.p.c. Si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo il rigetto della domanda attorea e in via gradata, nella sola ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea,la declaratoria di inoperatività della polizza, con conseguente rigetto della domanda di manleva, giacché il primo degli atti della condotta asseritamente colposa ascrivibile al Valla si collocava nel 1981, quindi ben prima della stipula del contratto d’assicurazione, avvenuta nel 2003. Il processo si interruppe a seguito della dichiarazione di fallimento della società attrice e venne riassunto dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la causa, il Tribunale di Parma, con sentenza del 5.10.2016, rigettò la domanda attorea; dichiarò non doversi provvedere sulla domanda di manleva; dispose l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] gravò d’appello la sentenza nei confronti della sola Compagnia, per aver il Tribunale violato il disposto dell’art.1917, comma 3, c.c., nel dichiarare “non luogo a provvedere per le ragioni che precedono” in merito alla domanda da lui proposta nei confronti della Compagnia, volta alla condanna alla rifusione delle spese da lui sostenute per resistere alla domanda attorea; nonché per aver disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. N. 9043/23R.G. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., costituitasi, ripropo se ai sensi dell’art. 346 c.p.c. l’eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa e di conseguente infondatezza della domanda di manleva. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 31.1.2023, rigettò il gravame, confermando la sentenza di primo grado, seppur con diversa motivazione, e condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado. Osservò il giudice d’appello, in particolare, che –ferma la negligenza e imperizia a carico del Valla, come da accertamento del Tribunale, dal Valla non specificamente censurato, per non aver il consulente tempestivamente informato la cliente del sopravvenuto venir meno dell’obbligo di versamento dei contributi in parola – risultava irrilevante stabilire quandola cliente stessa avesse conferito incarico al Valla di verificare la sussistenza dell’obbligo contributivo complementare, perché, quanto all’operatività della polizza, l’art. 7.14 delle condizioni generali prevede che “qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa”: dunque, tanto era avvenuto oltre venti anni prima della stipula della polizza assicurativa, sicché questa non poteva ritenersi operativa, ciò travolgendo anche l’obbligo dell’assicuratore ex art. 1917, comma 3, c.c.La statuizione sulla compensazione delle spese tra il Valla e il proprio assicuratore, quindi, risultavafinanche favorevole al primo, giacché le spese avrebbero dovuto regolarsi secondo soccombenza. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Gli intimatinon hanno resistito. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. N. 9043/23R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Preliminarmente, va rilevato che la notifica del ricorso anche al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione deve intendersi a fini di mera litis denuntiatio, giacché– come meglio si dirà infra – il presente giudizio concerne ormai esclusivamente il rapporto di chiamata, non essendo stata impugnata la decisione di primo grado sul rigetto delle domande attoree. 2.1 – Ciò posto, c on il primo motivo si lamenta la “ illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 primo comma n. 3 e 4 c.p.c. Inparticolare nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt.1362, 1363, 1366, 1370 c.c.; nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione ex art. 132, co. 2 n.4 c.p.c., ovvero illegittimità della stessa sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.; illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente si duole di come la sentenza impugnata pervenga alle statuizioni de quibus giudicando in contrasto con la letteralità delle condizioni generali di assicurazione e più in particolare dell’art. 7.13 delle condizioni di polizza, dichiarando l’inoperatività della polizza per essersi il fatto colposo verificato antecedentemente alla stipula della polizza, non considerando che la predetta disposizione contrattuale prevede che l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento per danni derivanti da comportamento colposo presentate e denunciate dall’assicurato durante il periodo di efficacia della polizza, circostanza quest’ultima non contestata e risultante dalla documentazione allegata. Il ricorrente si duole pertanto della violazione dei criteri ermeneutici utilizzati dalla Corte d’appello, dell’omesso N. 9043/23R.G. esame del predetto documento, nonché dell’assenza di motivazione in merito all’omessa valutazione della suindicata clausola contrattuale”. 2.2 –Il motivo è evidentemente fondato. Risulta inequivoco, dalla lettura della clausola di cui all’art. 7.13 delle condizioni generali di contratto, riportata in ricorso, che la polizza per cui è processo è del tipo c.d. claims made, sicché ciò che rileva, ai fini dell’operatività della polizza rispetto al singolo sinistro, è generalmente (e salva diversa specifica pattuizione, atta a circoscriverne la portata) che la concretizzazione del rischio assicurato (la pretesa del terzo) si manifesti durante la vigenza della polizza, anche nel caso in cui il fattogeneratore della pretesa stessa verso l’assicurato si sia verific ato in epoca precedente allastipula del contratto (v. Cass. n. 7213/2013; da ultimo, Cass. n. 15447/2025). Pertanto, posto che la polizza tra il Valla e la Sara venne stipulata nel 2003 e non ne era in discussione tra le parti la sua vigenza allorquando (nel 2008) la cliente [OSCURATO:SOCIETA]. reclamò verso il professionista i danni da inadempimento, la Corte d’appello avrebbe dovuto trarre le logiche conseguenze di tanto,ricercando la comune intenzione delle parti ai sensi dell’art. 1362 c.c. e procedendo ad attribuire alla suddetta clausola il relativo significato. Per contro, il giudice d’appello non solo ha del tutto obliterato la ripetuta clausola, ignorandola nel corpo delsuo percorso decisorio, ma è incorsa in una lettura manifestamente illogica della successiva clausola di cui all’art. 7.14 (non a caso rubricata come “limiti della garanzia”), tale non solo da amplificarne oltremodo la portata (giacché diretta, in realtà,a determinare la pattuizione sul massimale,solo a tale scopo essendo dettata la fictio di avveramento dei sinistri N. 9043/23R.G. seriali al momento del primo di essi), ma da negare tout court ogni significato alla stessa clausola di cui al già citato art. 7.13: in altre parole, la Corte territoriale non ha tenuto conto della tipologia di polizza al suo esame, così confondendo la pattuizione sul massimale con l’indennizzabilità del sinistroed in tal guisa violando anche l’art. 1363 c.c., a mente del quale le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, a ciascuna attribuendo il senso che risulta dal complesso dell’atto. Discende da quanto precede che la statuizione sulla inoperatività della polizza è evidentemente errata, perché si pone in palese violazione (almeno) degli artt.1362 e 1363 c.c. 3.1 -Con il secondo motivo si denuncia la “illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 comma1 n. 3 e 4 c.p.c. In particolare nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 329 comma 2 c.p.c.; nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione ex art 132, co.2 n.4 c.p.c., ovvero illegittimità della stessa sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. Il ricorrente si duole di come la Corte d’appello abbia erroneamente affermato l’inoperatività della polizza, sulla scorta dell’asserita mancata censura dell’appellante, in punto di riconoscimento della propria responsabilità per non aver operato con la necessaria perizia professionale prima della stipula del contratto assicurativo. le affermazioni del Tribunale in merito all’asserita condotta colposa del V alla risultano mere considerazioni incidentali, eccedenti la necessità logico –giuridica della sentenza di primo grado e su cui non si può formare il giudicato; la Corte inoltre ha erroneamente ritenuto che l’inoperatività della polizza fosse un presupposto, od N. 9043/23R.G. una conseguenza logica, della commissione del fatto colposo dell’assicurato in periodo precedente alla sua accensione”. 3.2 –Il motivo è inammissibile per difetto d’interesse, ex art. 100 c.p.c. Infatti, ai fini di quanto ancora rileva in questo processo, è del tutto superfluo accertare se il Valla sia stato o meno diligente nell’adempimento della propria prestazione professionale, giacché egli è stato comunque mandato assolto da ogni pretesa risarcitoria avanzata dalla propria cliente [OSCURATO:SOCIETA]., oggi fallita, quali che ne fossero le ragioni, con statuizione del Tribunale non impugnata da alcuno e, dunque, passata in giudicato. Stante l’accoglimento del primo motivo, pertanto, nel disponendo giudizio di rinvio occorre solo statuire sulla operatività della polizza assicurativa in parola e provvedere sulle spese di cui all’art. 1917, comma 3, c.c., come reclamato dal Valla col proprio appello, oltre a regolare quelle del rapporto di chiamata. 4.1– Con il terzo motivo , infine, si denuncia la “illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art 115 c.p.c., nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione ex art 132, co. 2 n. 4 c.p.c., ovvero illegittimità della stessa sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art.132 c.p.c. Il ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto che è stato impedito al Tribunale uno scrutino in merito all’operatività della polizza, precluso anche alla Corte, siccome la compagnia assicuratrice, nel corso del giudizio di primo grado, ha affermato l’inoperatività della polizza, richiamando l’art. 17.4 delle condizioni generali della stessa, mentre l’assicurato Valla non ha sollevato eccezioni di merito sul punto. L ’impugnata sentenza, secondo la doglianza del ricorrente, ha omesso di valutare, senza alcun cenno di N. 9043/23R.G. motivazione, il contenuto degli atti processuali dei precedenti gradi di giudizio, nei quali il Valla ha espressamente contestato l’ascrivibilità al proprio operato di comportamento colposi, in particolare antecedenti alla stipula del contratto assicurativo”. 4.2 – Il motivo è inammissibil e per le medesime ragioni di cui al mezzo precedente, al cui esame si rinvia per brevità. 5.1 -In definitiva, è accolto il primo motivo, mentre il secondo e il terzo sono inammissibili. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi, provvedendoanche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibili il secondo e il terzo; cassa in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di