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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05690/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2025 del G.u.p. del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.u.p. del Tribunale di Foggia ha applicato, su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., prevalenti sulle ritenute circostanze aggravanti (dell’essere stata la violenza commessa da persona travisata e dell’essere stato il fatto commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne), la pena di un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione ed € 1.200,00 di multa per il reato di rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.u.p. del Tribunale di Foggia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a unico motivo con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 143 e 178 dello stesso codice, nonché del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, «con riferimento all’omessa traduzione della sentenza emessa in data 10.12.25».

Sulla premessa che, dall’interrogatorio di garanzia che era stato espletato il 24/11/2025, sarebbe emerso che egli non comprendeva la lingua italiana, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la sentenza del 10/12/2025 del G.u.p. del Tribunale di Foggia «non è stata tradotta nella lingua comprensibile all’indagato», con la conseguente nullità della stessa sentenza, anche alla luce del «recente indirizzo delle SS.UU.» (verosimilmente: Sez.

U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798-01).

3. In base al nuovo comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La doglianza avanzata con l’unico motivo, con la quale si lamenta la mancata traduzione della sentenza del 10/12/2025 del G.u.p. del Tribunale di Foggia, non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento

4. Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l’entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma. 5.

Per le ragioni sopra indicate, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2025 del G.u.p. del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.u.p. del Tribunale di Foggia ha applicato, su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., prevalenti sulle ritenute circostanze aggravanti (dell’essere stata la violenza commessa da persona travisata e dell’essere stato il fatto commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne), la pena di un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione ed € 1.200,00 di multa per il reato di rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.u.p. del Tribunale di Foggia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a unico motivo con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 143 e 178 dello stesso codice, nonché del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, «con riferimento all’omessa traduzione della sentenza emessa in data 10.12.25». Sulla premessa che, dall’interrogatorio di garanzia che era stato espletato il 24/11/2025, sarebbe emerso che egli non comprendeva la lingua italiana, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la sentenza del 10/12/2025 del G.u.p. del Tribunale di Foggia «non è stata tradotta nella lingua comprensibile all’indagato», con la conseguente nullità della stessa sentenza, anche alla luce del «recente indirizzo delle SS.UU.» (verosimilmente: Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798-01). 3. In base al nuovo comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza avanzata con l’unico motivo, con la quale si lamenta la mancata traduzione della sentenza del 10/12/2025 del G.u.p. del Tribunale di Foggia, non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento 4. Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l’entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma. 5. Per le ragioni sopra indicate, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
Sentenza Cassazione n. 05690/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris