CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48792/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore; RILEVATO che, con il primo ed unico motivo di doglianza, il difensore del ricorrente deduce "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 81, commi 2 e 4, DPR 230/2000 e 38, commi 1 e 2, D.P.", per poi incentrare lo sviluppo del motivo su tematiche di natura disciplinare; che, tuttavia, nella premessa al motivo, il ricorso individua il provvedimento impugnato nell'ordinanza n. 1425/22 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Torino in data 22 marzo 2022 (proc. SIUS 2021/7902), reiettiva del reclamo proposto dal detenuto "sul costo delle copie cartacee dei file prodotti" dal medesimo; CONSIDERATO che i motivi di ricorso sono, all'evidenza, inconferenti con il provvedimento impugnato, rispetto al quale, viceversa, i motivi mancano del tutto; RITENUTO pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]