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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39639/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso (in particolare, il ricorrente non si confronta con le considerazioni del Tribunale di Sorveglianza secondo le quali le restrizioni censurate non integrano alcuna violazione di norme di legge e non comportano alcun grave e attuale pregiudizio all'esercizio dei diritti del ricorrente in assenza di una preclusione in modo assoluto all'utilizzo di CD-ROM); Considerato inoltre che tali motivi sono manifestamente infondati perché afferenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, ord. n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549-01, secondo la quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso (in particolare, il ricorrente non si confronta con le considerazioni del Tribunale di Sorveglianza secondo le quali le restrizioni censurate non integrano alcuna violazione di norme di legge e non comportano alcun grave e attuale pregiudizio all'esercizio dei diritti del ricorrente in assenza di una preclusione in modo assoluto all'utilizzo di CD-ROM); Considerato inoltre che tali motivi sono manifestamente infondati perché afferenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, ord. n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549-01, secondo la quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 202
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