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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 maggio 2025

Cassazione n. 21738/2025

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6266/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente e disgiuntamente all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ASSUNTA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2699/2020 depositata il 22/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte d'appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] della Redenzione - [OSCURATO:PERSONA]” Maria SS.ma Annunziata” (d’ora in poi solo [OSCURATO:PERSONA]) , riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione dell’ASL Avellino al decreto ingiuntivo con il quale le era stato chiesto il pagamento della somma di euro 419.863,84 quale credito residuo del corrispettivo per prestazioni sanitarie erogate agli assistiti della predetta Asl negli anni 2002, 2004-2005.

2. Riformando la sentenza impugnata la Corte territoriale ha accolto il gravame osservando che l'onere probatorio circa il fatto impeditivo a ll'accoglimento della pretesa , costituito dal superamento del tetto di spesa, era a carico dell'ASL eccipiente in sede di opposizione che, però, non lo aveva assolto.

3. Inoltre la Corte d'appello , dopo aver ritenuto legittima la produzione in sede di comparsa conclusionale delle delibere con le quali era stata disposta la rideterminazione della regressione tariffaria da parte dell'ASL, riteneva che dagli allegati alle delibere in esame si evincesseche per le annualità 2004-2005 l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva superato il tetto di spesa, non essendo indicata alcuna percentuale di regressione tariffaria, con la conseguenza che il secondo motivo di gravame era fondato e che, pertanto, l’opposizione al decreto ingiuntivo andava respinta con conferma dell’ingiunzione n.1098 del 2007.

4. La sentenza d'appello n. 2699/2020, pubblicata il 22.7.2020 e notificata il 27.01.2021 è stata impugnata con ricorso notificato il 22.2.2021 dall’ASL di Avellino, che ne ha chiesto la cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

5. Con il primo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere la Corte d’appello, sulla scorta del principio interpretativo enunciato nella sentenza n. 17437/2016 di questa Corte, fatto errato governo dell’onere probatorio trascurando, in particolare, che nel caso di specie l’ASL aveva dimostrato per tabulasche l’[OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della rimodulazione dei tetti di spesa per avere esso stesso avanzato specifica domanda in tal senso in data 22.5.2003 sollecitando la rideterminazione del tetto già fissato. 6.La censura è infondata.

7. Costituisce principio consolidato che in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo (Cass. 29474/2024; id. 26234/2019; id.17437/2016). 7.1.La Corte d’appello ha deciso in conformità.

8. Con il secondo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione del minimo costituzionale di motivazione richiesto dall’art.111 Cost. 8.1.La censura è inammissibile rispetto all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per difetto di specificità non essendo stato indicato alcun fatto storico di cui sarebbe stato, in tesi , omesso l’esame.

8.2. La censura è, viceversa,infondata rispetto all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. perché la Corte d’appello ha motivato la decisione richiamando il principio enunciato nell’esame del primo motivo, con ciò giustificando la statuizione ben oltre il minimo costituzionale d e ll’art. 111 Cost. , rendendo pienamente comprensibile il ragionamentoche la sorregge.

9. Con il terzo motivo si deduce ( in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e n. 5 cod. proc. civ.) la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello ecceduto i limiti della domanda utilizzando i documenti prodotti con la comparsa conclusionale in primo grado al fine di dimostrare la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato con il decreto ingiuntivo, come elemento a sostegno dell’infondatezza dell’opposizione per mancata prova del superamento del tetto di spesa per le annualità 2004 e 2005. 9.1.Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza là dove si riferisce a determine del 2009, d elle quali non si fornisce nessuna ulteriore specificazione al fine di illustrare le ragioni a sostegno della doglianza qui sollevata. 10.Il ricorso va quindi respinto. 11.In applicazione del principio di soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della controparte liquidate in euro 10200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali eagli accessori di legge .

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6266/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente e disgiuntamente all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ASSUNTA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2699/2020 depositata il 22/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte d'appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] della Redenzione - [OSCURATO:PERSONA]” Maria SS.ma Annunziata” (d’ora in poi solo [OSCURATO:PERSONA]) , riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione dell’ASL Avellino al decreto ingiuntivo con il quale le era stato chiesto il pagamento della somma di euro 419.863,84 quale credito residuo del corrispettivo per prestazioni sanitarie erogate agli assistiti della predetta Asl negli anni 2002, 2004-2005. 2. Riformando la sentenza impugnata la Corte territoriale ha accolto il gravame osservando che l'onere probatorio circa il fatto impeditivo a ll'accoglimento della pretesa , costituito dal superamento del tetto di spesa, era a carico dell'ASL eccipiente in sede di opposizione che, però, non lo aveva assolto. 3. Inoltre la Corte d'appello , dopo aver ritenuto legittima la produzione in sede di comparsa conclusionale delle delibere con le quali era stata disposta la rideterminazione della regressione tariffaria da parte dell'ASL, riteneva che dagli allegati alle delibere in esame si evincesseche per le annualità 2004-2005 l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva superato il tetto di spesa, non essendo indicata alcuna percentuale di regressione tariffaria, con la conseguenza che il secondo motivo di gravame era fondato e che, pertanto, l’opposizione al decreto ingiuntivo andava respinta con conferma dell’ingiunzione n.1098 del 2007. 4. La sentenza d'appello n. 2699/2020, pubblicata il 22.7.2020 e notificata il 27.01.2021 è stata impugnata con ricorso notificato il 22.2.2021 dall’ASL di Avellino, che ne ha chiesto la cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 5. Con il primo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere la Corte d’appello, sulla scorta del principio interpretativo enunciato nella sentenza n. 17437/2016 di questa Corte, fatto errato governo dell’onere probatorio trascurando, in particolare, che nel caso di specie l’ASL aveva dimostrato per tabulasche l’[OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della rimodulazione dei tetti di spesa per avere esso stesso avanzato specifica domanda in tal senso in data 22.5.2003 sollecitando la rideterminazione del tetto già fissato. 6.La censura è infondata. 7. Costituisce principio consolidato che in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo (Cass. 29474/2024; id. 26234/2019; id.17437/2016). 7.1.La Corte d’appello ha deciso in conformità. 8. Con il secondo motivo si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione del minimo costituzionale di motivazione richiesto dall’art.111 Cost. 8.1.La censura è inammissibile rispetto all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per difetto di specificità non essendo stato indicato alcun fatto storico di cui sarebbe stato, in tesi , omesso l’esame. 8.2. La censura è, viceversa,infondata rispetto all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. perché la Corte d’appello ha motivato la decisione richiamando il principio enunciato nell’esame del primo motivo, con ciò giustificando la statuizione ben oltre il minimo costituzionale d e ll’art. 111 Cost. , rendendo pienamente comprensibile il ragionamentoche la sorregge. 9. Con il terzo motivo si deduce ( in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e n. 5 cod. proc. civ.) la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello ecceduto i limiti della domanda utilizzando i documenti prodotti con la comparsa conclusionale in primo grado al fine di dimostrare la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato con il decreto ingiuntivo, come elemento a sostegno dell’infondatezza dell’opposizione per mancata prova del superamento del tetto di spesa per le annualità 2004 e 2005. 9.1.Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza là dove si riferisce a determine del 2009, d elle quali non si fornisce nessuna ulteriore specificazione al fine di illustrare le ragioni a sostegno della doglianza qui sollevata. 10.Il ricorso va quindi respinto. 11.In applicazione del principio di soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. 12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della controparte liquidate in euro 10200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali eagli accessori di legge . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso ar