CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43217/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria del difensore del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, escludendo la contestata recidiva e le aggravanti previste dall'art. 219, comma 1, I. fall. e dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui al capo /) per intervenuta prescrizione, la sentenza del 18 settembre 2019 del Tribunale di Alessandria che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, I. fall. e, ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato non è inammissibile o manifestamente infondato; - che va rilevata d'ufficio l'intervenuta prescrizione del reato, atteso che il reato è stato commesso in data 27 ottobre 2010 (data della dichiarazione di fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA].) ed il termine massimo di prescrizione, stante l'esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 219, comma 1, I. fall., è ormai scaduto; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il resto estinto per prescrizione, non emergendo l'evidenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso