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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 00461/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genera [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 28 settembre 2015, ha dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 640 cod. pen. e, previa riqualificazione dei fatti nel reato di millantato credito previsto dall'art. 346-bis cod. pen., ha rideterminato la pena in anni due di reclusione.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA]Addio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui deduce la prescrizione del reato previsto dall'art. 346-bis cod. pen. che avrebbe dovuto essere rilevata dalla Corte di appello, essendo il relativo termine maturato alla data del 30 settembre 2019 pur tenendo conto della contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

Con la legge 9 gennaio 2019 n. 3, l'art. 346 cod. pen., che puniva il reato di millantato credito, è stato "abrogato" ed inglobato nell'art. 346-bis cod. pen. nel nuovo traffico di influenze illecite la cui pena è stata aumentata nel massimo e portata ad anni quattro e mesi sei di reclusione, rispetto alla pena prevista per il reato di traffico di influenze illecite nel testo ante riforma (pari ad anni tre), e diminuita rispetto a quella prevista per il reato di millantato credito, nel suo testo previgente (pari ad anni cinque).

Pertanto, la pena massima edittale di tre anni di reclusione, cui ha fatto riferimento il ricorrente per il computo della prescrizione, è quella prevista per il reato di cui all'art. 346-bis cod. pen. (vecchio traffico di influenze illecite), mentre per il reato di millantato credito di cui all'art. 346 cod. pen. — ovvero la fattispecie considerata nel caso in esame - la pena massima edittale era quella di anni cinque.

Secondo il più consolidato orientamento di legittimità, sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risultano attualmente ricomprese le condotte di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione (Sez. 6, n. 35581 del 12/05/2021, Grasso, Rv. 281996).

Ne discende che per il reato di millantato credito commesso prima dell'entrata in vigore della riforma della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha novellato l'art. 346-bis cod. pen. ed abrogato formalmente il reato prima punito dall'art. 346 cod. pen., ora confluito nella nuova previsione di cui all'art. 346-bis cod. pen., la pena edittale massima prevista dal vecchio testo dell'art. 346-bis cod. pen. (ovvero tre anni nel massimo) non può essere presa in considerazione.

Ma deve farsi riferimento alla pena massima di quattro anni e mesi sei di reclusione, introdotta dalla novella legislativa di riforma, perché più favorevole di quella del previgente art. 346 cod. pen.

Pertanto, contrariamente a quanto dedotto, il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., riferito ad una ipotesi rientrante nell'abrogato reato di millantato credito, tenuto conto della applicata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e della data di consumazione del reato, non può ritenersi decorso alla data della pronuncia della sentenza di appello.

Facendo riferimento alla pena edittale massima di anni quattro e mesi sei di reclusione, il termine ordinario di prescrizione, per effetto dell'aumento previsto per l'aggravante speciale della recidiva qualificata, è pari ad anni sette e mesi sei (aumento di 2/3 della pena massima, pari a mesi 54+36= 90 mesi), mentre il termine massimo, tenuto conto delle interruzioni intervenute e dell'aumento di 2/3 previsto per la recidiva reiterata dall'art. 161, u.c., cod. pen. è pari ad anni dodici e mesi sei.

In conclusione, il reato di cui al capo A (data ultima di consumazione maggio 2009) si sarebbe prescritto I'l novembre del 2021, mentre il reato di cui al capo B (data ultima di consumazione settembre 2009) alla data dell'i marzo del 2022.

Neppure risulta superato il limite previsto dall'art. 99, comma 6, cod. pen. in base al quale l'aumento per la recidiva non può superare il cumulo delle pene inflitte con le precedenti condanne, emergendo dal certificato del casellario giudiziario una pena detentiva per i precedenti penali complessivamente superiore all'aumento massimo preso in considerazione per la recidiva ai fini del computo del termine di prescrizione (Sez. 5, n.44099 del 24/09/2019, Graniello, Rv. 277607).

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 17 novembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genera [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 28 settembre 2015, ha dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 640 cod. pen. e, previa riqualificazione dei fatti nel reato di millantato credito previsto dall'art. 346-bis cod. pen., ha rideterminato la pena in anni due di reclusione. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA]Addio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui deduce la prescrizione del reato previsto dall'art. 346-bis cod. pen. che avrebbe dovuto essere rilevata dalla Corte di appello, essendo il relativo termine maturato alla data del 30 settembre 2019 pur tenendo conto della contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Con la legge 9 gennaio 2019 n. 3, l'art. 346 cod. pen., che puniva il reato di millantato credito, è stato "abrogato" ed inglobato nell'art. 346-bis cod. pen. nel nuovo traffico di influenze illecite la cui pena è stata aumentata nel massimo e portata ad anni quattro e mesi sei di reclusione, rispetto alla pena prevista per il reato di traffico di influenze illecite nel testo ante riforma (pari ad anni tre), e diminuita rispetto a quella prevista per il reato di millantato credito, nel suo testo previgente (pari ad anni cinque). Pertanto, la pena massima edittale di tre anni di reclusione, cui ha fatto riferimento il ricorrente per il computo della prescrizione, è quella prevista per il reato di cui all'art. 346-bis cod. pen. (vecchio traffico di influenze illecite), mentre per il reato di millantato credito di cui all'art. 346 cod. pen. — ovvero la fattispecie considerata nel caso in esame - la pena massima edittale era quella di anni cinque. Secondo il più consolidato orientamento di legittimità, sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risultano attualmente ricomprese le condotte di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione (Sez. 6, n. 35581 del 12/05/2021, Grasso, Rv. 281996). Ne discende che per il reato di millantato credito commesso prima dell'entrata in vigore della riforma della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha novellato l'art. 346-bis cod. pen. ed abrogato formalmente il reato prima punito dall'art. 346 cod. pen., ora confluito nella nuova previsione di cui all'art. 346-bis cod. pen., la pena edittale massima prevista dal vecchio testo dell'art. 346-bis cod. pen. (ovvero tre anni nel massimo) non può essere presa in considerazione. Ma deve farsi riferimento alla pena massima di quattro anni e mesi sei di reclusione, introdotta dalla novella legislativa di riforma, perché più favorevole di quella del previgente art. 346 cod. pen. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto, il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 346-bis cod. pen., riferito ad una ipotesi rientrante nell'abrogato reato di millantato credito, tenuto conto della applicata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e della data di consumazione del reato, non può ritenersi decorso alla data della pronuncia della sentenza di appello. Facendo riferimento alla pena edittale massima di anni quattro e mesi sei di reclusione, il termine ordinario di prescrizione, per effetto dell'aumento previsto per l'aggravante speciale della recidiva qualificata, è pari ad anni sette e mesi sei (aumento di 2/3 della pena massima, pari a mesi 54+36= 90 mesi), mentre il termine massimo, tenuto conto delle interruzioni intervenute e dell'aumento di 2/3 previsto per la recidiva reiterata dall'art. 161, u.c., cod. pen. è pari ad anni dodici e mesi sei. In conclusione, il reato di cui al capo A (data ultima di consumazione maggio 2009) si sarebbe prescritto I'l novembre del 2021, mentre il reato di cui al capo B (data ultima di consumazione settembre 2009) alla data dell'i marzo del 2022. Neppure risulta superato il limite previsto dall'art. 99, comma 6, cod. pen. in base al quale l'aumento per la recidiva non può superare il cumulo delle pene inflitte con le precedenti condanne, emergendo dal certificato del casellario giudiziario una pena detentiva per i precedenti penali complessivamente superiore all'aumento massimo preso in considerazione per la recidiva ai fini del computo del termine di prescrizione (Sez. 5, n.44099 del 24/09/2019, Graniello, Rv. 277607). 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 17 novembre 2021
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