Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01892/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari, adito con richiesta di riesame da PARISINI Alessandro, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Bari in data 21/06/2023, in relazione ai reati a lui ascritti di cui all'art. 74 d.P.R. (capo 1) e 73 (capo 14, in concorso con CUCUMAZZO Rocco, FACENDOLA Vito e GIRARDI Massimo).

2. Ricorre per cassazione il PARISINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta consapevole partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 1).

Si censura l'automatismo motivazionale correlato ai contatti tra il ricorrente e SCALZO Francesco, al più dimostrativi di una disponibilità del PARISINI verso quest'ultimo, che non potevano essere ritenuti sufficienti per desumere una consapevole partecipazione all'associazione, dato che l'assunto per cui il ricorrente era "un pusher alle dipendenze di SCALZO" risultava contraddittorio rispetto all'ulteriore affermazione del Tribunale secondo cui il PARISINI era direttamente coinvolto nei traffici del sodalizio.

Quanto all'asserita "duttilità" del suo apporto collaborativo, la difesa evidenzia che non era emerso alcun contatto con altri sodali né ulteriori condotte illecite dopo l'unico episodio contestato come reato-fine.

Neppure era dato comprendere, per la difesa, le ragioni di una contestazione mossa sin dal 2018, quando gli unici elementi raccolti risalivano al 2022.

In tale complessivo contesto, la difesa segnala la necessità di rivalutare le esigenze cautelari in relazione al solo reato di cui al capo 14).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dei collaboratori di giustizia.

Si censura l'ordinanza per avere il Tribunale ritenuto "neutro" il silenzio dei collaboratori sul PARISINI, nonostante questi ultimi avessero illustrato l'organigramma del sodalizio: lo stesso SFORZA, operando sul territorio di Altamura, avrebbe dovuto ben conoscere l'attività illecita asseritamente svolta dal ricorrente.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la manifesta infondatezza delle censure, attinenti a valutazioni di merito non sindacabili.

4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del Procuratore Generale, insistendo per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Come già accennato, il ricorrente non ha contestato la sussistenza della gravità indiziaria in ordine sodalizio dedito al narcotraffico nella zona di Altamura, oggetto del capo 1) della provvisoria incolpazione, ma solo la sussistenza di elementi idonei a comprovarne la consapevole partecipazione del PARISINI.

Al riguardo, deve osservarsi che la motivazione della Corte territoriale - lungi dal basarsi sugli "automatismi" denunciati dal ricorrente - risulta immune da • censure qui deducibili, avendo valorizzato congiuntamente due diversi ordini di risultanze accusatorie, costituiti - da un lato - dagli intensi rapporti intrattenuti dal ricorrente con SCALZO Francesco e - dall'altro - dal pieno coinvolgimento del PARISINI in un'operazione di acquisto di una significativa quantità di sostanza stupefacente, direttamente coordinata dal FACENDOLA (oggetto del capo 14 della provvisoria incolpazione).

2.1. Per ciò che riguarda il primo aspetto, vengono in rilievo le plurime conversazioni intrattenute dal ricorrente con lo SCALZO, tutte comprovanti l'esistenza di un ulteriore canale di comunicazione attivo tra i due, ogni volta in procinto di essere utilizzato (cfr. pag. 17 dell'ordinanza: "Vedi che ti sto a scrivere"..."va bene, mo' ti chiamo": in un caso, lo SCALZO rimprovera il PARISINI per aver risposto incautamente "nel merito", forse perché assonnato).

Le telefonate in questione sono state poste in stretta correlazione con altre intercettazioni tra lo SCALZO ed altri soggetti, tali da far ritenere che il ricorrente svolgesse l'attività di pusher nell'ambito delle illecite cessioni gestite dallo SCALZO (cfr. pag. 18): la prospettazione difensiva, volta a derubricare il tutto ad un'attività di spaccio svolta dal PARISINI per conto del solo SCALZO, è stata disattesa dal Tribunale valorizzando, tutt'altro che illogicamente, il fatto che quest'ultimo, cognato del FACENDOLA, era stato individuato dal collaboratore LOIACONO come un elemento di assoluto rilievo nel sodalizio investigato (pag. 19 dell'ordinenza impugnata).

2.2. Quanto al secondo aspetto, il Tribunale ha diffusamente ed esaustivamente delineato il ruolo del PARISINI come soggetto "a disposizione" del FACENDOLA, da questi incaricato (insieme a GIRARDI Massimo) della consegna del danaro costituente il corrispettivo di una partita di stupefacente che il FACENDOLA aveva acquistato da COCUMAZZO Rocco (nell'ordinanza, sono riportate le concitate conversazioni tra i due, intenti a monitorare e a comunicarsi reciprocamente i movimenti dei soggetti da ciascuno incaricati, rispettivamente, della consegna del denaro e dello stupefacente).

Dall'ampia motivazione del Tribunale (pag. 20 segg.), emerge anzitutto la pacifica partecipazione del PARISINI alla consegna del danaro (avendo altri soggetti provveduto al ritiro della droga): egli viene espressamente nominato dalla moglie del FACENDOLA al momento della sua partenza in auto con il GIRARDI (pag. 24), e viene controllato dagli operanti insieme a quest'ultimo, sulla via del ritorno dopo la consegna del danaro (cfr. pag. 20).

Inoltre - ed è quel che in questa sede più rileva per comprendere il livello di fiducia riposto dal FACENDOLA nell'odierno ricorrente - il Tribunale ha valorizzato le fasi preparatorie dell'operazione, richiamando le conversazioni del giorno precedente in cui il FACENDOLA incarica appunto il PARISINI della consegna ad un terzo soggetto di "quelli che hai tu, in più ti devo dare un'altra cosa", ed il ricorrente lo rassicura dicendo di "non aver toccato niente", "come me li hai dati tu" (cfr. pag. 21 dell'ordinanza impugnata).

La conclusiva conversazione tra FACENDOLA e COCUMAZZO, da cui emerge che la somma complessivamente versata a quest'ultimo era pari a 14.500 Euro, comprova poi la delicatezza ed importanza dell'operazione (cfr. pag. 24).

2.3. Ritiene il Collegio che la valutazione congiunta e coordinata di tali elementi, operata dal Tribunale per comprovare la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al consapevole coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio di cui al capo 1), risulta immune da censure deducibili in questa sede.

Emerge invero, da un lato, la dedizione del PARISINI ad una intensa attività di spaccio alle direttive dello SCALZO (cognato del FACENDOLA, a propria volta posto in una significativa posizione nell'ambito del sodalizio), nonché - d'altro lato - la sua concreta disponibilità a svolgere compiti di assoluto rilievo per conto del soggetto posto in posizione apicale, costituiti dalla custodia del danaro per conto del FACENDOLA e dalla consegna del corrispettivo da questi concordato con il fornitore COCUMAZZO (cfr. pag. 25, in cui si sottolinea che, nelle conversazioni preparatorie, il FACENDOLA non aveva neanche avuto bisogno di entrare nei dettagli, a riprova dello stretto rapporto fiduciario esistente tra i due).

3. Tali conclusioni non possono ritenersi vulnerate dall'ulteriore rilievo difensivo, volto a valorizzare la mancanza di riferimenti al PARISINI nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Al riguardo, deve da un lato osservarsi che tale circostanza nulla toglie alla indiscutibile valenza indiziante degli elementi valorizzati dal Tribunale, fin qui richiamati, in piena linea di continuità con le valutazioni espresse dal G.i.p.; d'altro lato, la circostanza dedotta dalla difesa potrebbe assumere un qualche rilievo solo nell'ipotesi in cui i collaboratori, esplicitamente sollecitati a riferire sul PARISINI, nulla avessero saputo riferire.

Al riguardo, peraltro, nulla è emerso dagli atti, né è stato dedotto nei motivi di ricorso.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del PARISINI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari, adito con richiesta di riesame da PARISINI Alessandro, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Bari in data 21/06/2023, in relazione ai reati a lui ascritti di cui all'art. 74 d.P.R. (capo 1) e 73 (capo 14, in concorso con CUCUMAZZO Rocco, FACENDOLA Vito e GIRARDI Massimo). 2. Ricorre per cassazione il PARISINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta consapevole partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 1). Si censura l'automatismo motivazionale correlato ai contatti tra il ricorrente e SCALZO Francesco, al più dimostrativi di una disponibilità del PARISINI verso quest'ultimo, che non potevano essere ritenuti sufficienti per desumere una consapevole partecipazione all'associazione, dato che l'assunto per cui il ricorrente era "un pusher alle dipendenze di SCALZO" risultava contraddittorio rispetto all'ulteriore affermazione del Tribunale secondo cui il PARISINI era direttamente coinvolto nei traffici del sodalizio. Quanto all'asserita "duttilità" del suo apporto collaborativo, la difesa evidenzia che non era emerso alcun contatto con altri sodali né ulteriori condotte illecite dopo l'unico episodio contestato come reato-fine. Neppure era dato comprendere, per la difesa, le ragioni di una contestazione mossa sin dal 2018, quando gli unici elementi raccolti risalivano al 2022. In tale complessivo contesto, la difesa segnala la necessità di rivalutare le esigenze cautelari in relazione al solo reato di cui al capo 14). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dei collaboratori di giustizia. Si censura l'ordinanza per avere il Tribunale ritenuto "neutro" il silenzio dei collaboratori sul PARISINI, nonostante questi ultimi avessero illustrato l'organigramma del sodalizio: lo stesso SFORZA, operando sul territorio di Altamura, avrebbe dovuto ben conoscere l'attività illecita asseritamente svolta dal ricorrente. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la manifesta infondatezza delle censure, attinenti a valutazioni di merito non sindacabili. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del Procuratore Generale, insistendo per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Come già accennato, il ricorrente non ha contestato la sussistenza della gravità indiziaria in ordine sodalizio dedito al narcotraffico nella zona di Altamura, oggetto del capo 1) della provvisoria incolpazione, ma solo la sussistenza di elementi idonei a comprovarne la consapevole partecipazione del PARISINI. Al riguardo, deve osservarsi che la motivazione della Corte territoriale - lungi dal basarsi sugli "automatismi" denunciati dal ricorrente - risulta immune da • censure qui deducibili, avendo valorizzato congiuntamente due diversi ordini di risultanze accusatorie, costituiti - da un lato - dagli intensi rapporti intrattenuti dal ricorrente con SCALZO Francesco e - dall'altro - dal pieno coinvolgimento del PARISINI in un'operazione di acquisto di una significativa quantità di sostanza stupefacente, direttamente coordinata dal FACENDOLA (oggetto del capo 14 della provvisoria incolpazione). 2.1. Per ciò che riguarda il primo aspetto, vengono in rilievo le plurime conversazioni intrattenute dal ricorrente con lo SCALZO, tutte comprovanti l'esistenza di un ulteriore canale di comunicazione attivo tra i due, ogni volta in procinto di essere utilizzato (cfr. pag. 17 dell'ordinanza: "Vedi che ti sto a scrivere"..."va bene, mo' ti chiamo": in un caso, lo SCALZO rimprovera il PARISINI per aver risposto incautamente "nel merito", forse perché assonnato). Le telefonate in questione sono state poste in stretta correlazione con altre intercettazioni tra lo SCALZO ed altri soggetti, tali da far ritenere che il ricorrente svolgesse l'attività di pusher nell'ambito delle illecite cessioni gestite dallo SCALZO (cfr. pag. 18): la prospettazione difensiva, volta a derubricare il tutto ad un'attività di spaccio svolta dal PARISINI per conto del solo SCALZO, è stata disattesa dal Tribunale valorizzando, tutt'altro che illogicamente, il fatto che quest'ultimo, cognato del FACENDOLA, era stato individuato dal collaboratore LOIACONO come un elemento di assoluto rilievo nel sodalizio investigato (pag. 19 dell'ordinenza impugnata). 2.2. Quanto al secondo aspetto, il Tribunale ha diffusamente ed esaustivamente delineato il ruolo del PARISINI come soggetto "a disposizione" del FACENDOLA, da questi incaricato (insieme a GIRARDI Massimo) della consegna del danaro costituente il corrispettivo di una partita di stupefacente che il FACENDOLA aveva acquistato da COCUMAZZO Rocco (nell'ordinanza, sono riportate le concitate conversazioni tra i due, intenti a monitorare e a comunicarsi reciprocamente i movimenti dei soggetti da ciascuno incaricati, rispettivamente, della consegna del denaro e dello stupefacente). Dall'ampia motivazione del Tribunale (pag. 20 segg.), emerge anzitutto la pacifica partecipazione del PARISINI alla consegna del danaro (avendo altri soggetti provveduto al ritiro della droga): egli viene espressamente nominato dalla moglie del FACENDOLA al momento della sua partenza in auto con il GIRARDI (pag. 24), e viene controllato dagli operanti insieme a quest'ultimo, sulla via del ritorno dopo la consegna del danaro (cfr. pag. 20). Inoltre - ed è quel che in questa sede più rileva per comprendere il livello di fiducia riposto dal FACENDOLA nell'odierno ricorrente - il Tribunale ha valorizzato le fasi preparatorie dell'operazione, richiamando le conversazioni del giorno precedente in cui il FACENDOLA incarica appunto il PARISINI della consegna ad un terzo soggetto di "quelli che hai tu, in più ti devo dare un'altra cosa", ed il ricorrente lo rassicura dicendo di "non aver toccato niente", "come me li hai dati tu" (cfr. pag. 21 dell'ordinanza impugnata). La conclusiva conversazione tra FACENDOLA e COCUMAZZO, da cui emerge che la somma complessivamente versata a quest'ultimo era pari a 14.500 Euro, comprova poi la delicatezza ed importanza dell'operazione (cfr. pag. 24). 2.3. Ritiene il Collegio che la valutazione congiunta e coordinata di tali elementi, operata dal Tribunale per comprovare la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al consapevole coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio di cui al capo 1), risulta immune da censure deducibili in questa sede. Emerge invero, da un lato, la dedizione del PARISINI ad una intensa attività di spaccio alle direttive dello SCALZO (cognato del FACENDOLA, a propria volta posto in una significativa posizione nell'ambito del sodalizio), nonché - d'altro lato - la sua concreta disponibilità a svolgere compiti di assoluto rilievo per conto del soggetto posto in posizione apicale, costituiti dalla custodia del danaro per conto del FACENDOLA e dalla consegna del corrispettivo da questi concordato con il fornitore COCUMAZZO (cfr. pag. 25, in cui si sottolinea che, nelle conversazioni preparatorie, il FACENDOLA non aveva neanche avuto bisogno di entrare nei dettagli, a riprova dello stretto rapporto fiduciario esistente tra i due). 3. Tali conclusioni non possono ritenersi vulnerate dall'ulteriore rilievo difensivo, volto a valorizzare la mancanza di riferimenti al PARISINI nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Al riguardo, deve da un lato osservarsi che tale circostanza nulla toglie alla indiscutibile valenza indiziante degli elementi valorizzati dal Tribunale, fin qui richiamati, in piena linea di continuità con le valutazioni espresse dal G.i.p.; d'altro lato, la circostanza dedotta dalla difesa potrebbe assumere un qualche rilievo solo nell'ipotesi in cui i collaboratori, esplicitamente sollecitati a riferire sul PARISINI, nulla avessero saputo riferire. Al riguardo, peraltro, nulla è emerso dagli atti, né è stato dedotto nei motivi di ricorso. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del PARISINI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c
Sentenza Cassazione n. 01892/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris