Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 139/2022
ECLI:EU:C:2022:171
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0649
[OSCURATO:PERSONA]
22 febbraio 2022 (
*1
)
[Testo rettificato con ordinanza del 23 marzo 2022]
«Impugnazione – Intervento – Concorrenza – Concentrazioni – Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo sullo Spazio economico europeo, fatto salvo il rispetto di determinati impegni – Imprese che operano sui mercati interessati dalla concentrazione – Interesse alla soluzione della controversia – Ammissione»
Nella causa C‑649/21 P(I),
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 25 ottobre 2021,
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in Milano (Italia), rappresentata da E. Cerchi, M. Merola e F. Caliento, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in Milano, rappresentata da D. Fosselard e D. Waelbroeck, avvocati,
ricorrente in primo grado,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da G. Conte, J. Szczodrowski e C. Sjödin, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
[Come rettificato con ordinanza del 23 marzo 2022]
[OSCURATO:PERSONA],
sentito l’avvocato generale M. Szpunar
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua impugnazione, [OSCURATO:SOCIETA] chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 27 settembre 2021, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑692/20, non pubblicata, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»,
EU:T:2021:686
), con la quale quest’ultimo ha respinto la sua domanda di intervento a sostegno delle conclusioni di [OSCURATO:SOCIETA], ricorrente in primo grado nella causa T‑692/20.
Contesto normativo
2
L’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (
GU 2004, L 24, pag. 1
), dispone quanto segue:
«Le concentrazioni che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate incompatibili con il mercato comune».
3
L’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento prevede quanto segue:
«Se la [OSCURATO:PERSONA] accerta che una concentrazione soddisfa il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 3, (...) essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune».
Fatti
4
I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 8 dell’ordinanza impugnata. Ai fini del presente procedimento essi possono essere riassunti come segue.
5
Il 17 gennaio 2020 la [OSCURATO:PERSONA] europea ha ricevuto la notifica di un progetto di concentrazione (in prosieguo: l’«operazione notificata») con cui [OSCURATO:SOCIETA] intendevano unificare le rispettive attività di gestione delle infrastrutture passive in Italia in una joint venture di nuova costituzione denominata [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»).
6
Il 6 marzo 2020 la [OSCURATO:PERSONA], in applicazione del regolamento n. 139/2004, ha adottato la decisione C(2020) 1573 final che dichiara l’operazione notificata compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (causa COMP/M.9674 – [OSCURATO:PERSONA] ITALIA/TIM/[OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «decisione controversa»).
7
Nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto valutato i possibili effetti dell’operazione notificata. A tal riguardo, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’operazione notificata sollevava seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno a causa degli effetti verticali non coordinati sui mercati della prestazione di servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio e all’ingrosso. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha escluso che l’operazione notificata possa sollevare seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno a causa, da un lato, di effetti verticali non coordinati a scapito dei fornitori di servizi al dettaglio e all’ingrosso di telecomunicazione wireless fissi che utilizzano la tecnologia«fixed wireless access» e, dall’altro, di effetti orizzontali non coordinati relativi alla fornitura di servizi di hosting su infrastrutture passive agli operatori di reti mobili, ai fornitori che utilizzano la tecnologia «fixed wireless access» e ai clienti diversi dalle emittenti televisive e radiofoniche.
8
[OSCURATO:PERSONA] ha successivamente constatato che gli impegni sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Italia erano tali da rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato interno e con l’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) del 2 maggio 1992 (
GU 1994, L 1, pag. 3
). Essa ne ha dedotto che l’operazione notificata, come modificata a seguito degli impegni offerti dai partecipanti alla concentrazione, non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva sui mercati nei quali erano stati individuati problemi di concorrenza.
9
Pertanto, la decisione controversa stabilisce che l’operazione notificata è compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, purché le condizioni e gli obblighi menzionati all’interno degli impegni allegati a tale decisione siano rispettati dai partecipanti della concentrazione.
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
10
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 novembre 2020, [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.
11
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 marzo 2021, [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto di intervenire nella causa T‑692/20 a sostegno delle conclusioni di [OSCURATO:SOCIETA].
12
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto tale domanda di intervento.
13
In primo luogo, il Tribunale ha rilevato, al punto 24 di tale ordinanza, che [OSCURATO:SOCIETA] non figura tra i destinatari della decisione controversa.
14
In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato, al punto 33 dell’ordinanza impugnata, che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva fornito la prova che doveva o avrebbe dovuto effettivamente acquisire da [OSCURATO:PERSONA] servizi di hosting per le sue apparecchiature di trasmissione e che non aveva pertanto soddisfatto l’onere della prova ad essa incombente. A tal riguardo, il Tribunale ha in particolare sottolineato, ai punti 26, 29 e 31 di tale ordinanza, che dalla decisione controversa nonché dalle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] si evinceva che [OSCURATO:SOCIETA] utilizzava metodi alternativi alle infrastrutture passive di [OSCURATO:PERSONA] e che essa non aveva provveduto ad accertarsi che tali metodi alternativi potevano rivelarsi insufficienti a soddisfare i propri fabbisogni o essere compromessi dal fallimento della partnership e della cooperazione tra [OSCURATO:SOCIETA] e altri operatori.
15
Il Tribunale ha precisato al punto 34 di detta ordinanza che, in ogni caso, se le affermazioni di [OSCURATO:SOCIETA] dovessero essere intese nel senso che il fallimento di tale partnership o cooperazione implica che essa necessiti dei servizi di hosting di [OSCURATO:PERSONA], un simile fallimento avrebbe costituito un evento futuro e ipotetico non idoneo a dimostrare un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia.
16
In terzo luogo, il Tribunale ha dichiarato, al punto 36 dell’ordinanza impugnata, che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva dimostrato che le condizioni e gli obblighi imposti ai partecipanti alla concentrazione producessero sulla sua situazione effetti diversi da quelli derivanti da una sua partnership e cooperazione con altri operatori o effetti aggiuntivi a quelli derivanti da tale partnership e da tale cooperazione.
Conclusioni delle parti
17
Con la sua impugnazione, [OSCURATO:SOCIETA] chiede che la Corte voglia:
–
annullare l’ordinanza impugnata;
–
accogliere la sua domanda di intervento nella causa T‑692/20 a sostegno delle conclusioni di [OSCURATO:SOCIETA], e
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento di impugnazione.
18
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione, e
–
condannare [OSCURATO:SOCIETA] alle spese del procedimento d’impugnazione.
Sull’impugnazione
19
A sostegno della sua impugnazione, [OSCURATO:SOCIETA] fa valere due motivi vertenti, il primo, su un’erronea motivazione e su un travisamento dei fatti e, il secondo, su errori di diritto nell’applicazione dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Sul primo motivo
Argomentazione
20
Con il suo primo motivo, [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che l’ordinanza impugnata è viziata da un’errata motivazione e da un travisamento dei fatti, in quanto, in tale ordinanza, il Tribunale ha negato a [OSCURATO:SOCIETA] l’esistenza di un interesse alla soluzione della controversia per il solo fatto che essa utilizza attualmente un’infrastruttura alternativa a quella passiva di [OSCURATO:PERSONA].
21
Orbene, la sola questione pertinente consisterebbe nell’appurare se la posizione giuridica o la situazione economica di [OSCURATO:SOCIETA] sarà, o potrebbe essere, modificata se fossero accolte le conclusioni di [OSCURATO:SOCIETA] volte all’annullamento della decisione controversa. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto pronunciarsi sulla domanda di intervento valutando le conseguenze di un annullamento della decisione controversa sull’attività commerciale di [OSCURATO:SOCIETA]. In tale contesto, lo stesso Tribunale non avrebbe potuto evitare di basarsi su «ipotesi» relative all’effetto della concentrazione, poiché qualsiasi interesse alla soluzione di una controversia in materia di concentrazione si baserebbe necessariamente su tali «ipotesi».
22
Nel caso di specie, l’interesse di [OSCURATO:SOCIETA] ad intervenire sarebbe accertato, poiché l’annullamento della decisione controversa le permetterebbe di disporre di migliori condizioni concorrenziali, offrendole l’accesso ai servizi di hosting di [OSCURATO:PERSONA] in aggiunta o in sostituzione di quelli ottenuti attraverso la sua partnership e la sua cooperazione. Un annullamento parziale di tale decisione consentirebbe invece a [OSCURATO:SOCIETA] di accedere a una più ampia gamma di siti di [OSCURATO:PERSONA] nonché di ottenere una maggiore trasparenza sulle caratteristiche di tali siti e sulle procedure per accedervi.
23
Il Tribunale avrebbe pertanto ignorato elementi essenziali della controversia, in particolare il fatto che la mancanza di qualsiasi alternativa sul mercato ai siti attualmente utilizzati da [OSCURATO:PERSONA] la priverebbe di potere contrattuale nei confronti dei suoi partner e limiterebbe la concorrenza sul mercato.
24
[OSCURATO:SOCIETA] sostiene inoltre che dovrebbero essere presi in considerazione alcuni ulteriori elementi di fatto, vale a dire la sua partecipazione al procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], il suo status di nuovo operatore di rete sul mercato, l’invio alla [OSCURATO:PERSONA] di informazioni sul danno subito a causa del mancato accesso ai siti di [OSCURATO:PERSONA] nonché l’analogia tra la sua posizione e quella di [OSCURATO:SOCIETA].
25
[OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità del primo motivo sostenendo che [OSCURATO:SOCIETA], da un lato, mette in discussione le constatazioni di fatto del Tribunale senza dedurre o dimostrare uno snaturamento dei fatti e, dall’altro, fornisce elementi fattuali che non sono stati menzionati dinanzi al Tribunale.
Valutazione
26
In via preliminare, è opportuno esaminare gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] diretti a contestare la ricevibilità del primo motivo.
27
A tal riguardo, è opportuno ricordare che, da un lato, secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, del TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata ai soli motivi di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Il Tribunale è pertanto competente in via esclusiva a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali elementi non costituisce pertanto una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di un loro snaturamento [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 21 giugno 2016, Bundesverband der [OSCURATO:PERSONA]/Allergopharma,
C‑157/16 P(I
), non pubblicata,
EU:C:2016:476
, punto
9
e giurisprudenza ivi citata].
28
Se è vero che la presentazione di taluni aspetti dell’argomentazione addotta da [OSCURATO:SOCIETA] a sostegno del suo primo motivo potrebbe, certamente, indurre a considerarla in parte diretta a contestare le valutazioni di fatto del Tribunale, ciò non toglie che, con tale motivo, [OSCURATO:SOCIETA] sostiene essenzialmente che il Tribunale ha valutato l’esistenza del suo interesse alla soluzione della controversia sulla base di un criterio errato, basato sulla mancanza di un ricorso effettivo o prevedibile ai servizi dei partecipanti della concentrazione di cui trattasi, mentre avrebbe dovuto limitarsi a determinare se la sua posizione giuridica o la sua situazione economica potesse, alla luce degli effetti prevedibili di tale concentrazione sulle condizioni di concorrenza che interessano tale impresa, essere modificata dall’annullamento della decisione controversa.
29
Tale censura rientra nella sfera di competenza del giudice dell’impugnazione nella misura in cui riguarda un errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale, cosicché il primo motivo deve essere considerato ricevibile per la parte in cui attiene a tale censura.
30
D’altro canto, risulta dalla giurisprudenza della Corte che permettere a una parte di sollevare dinanzi alla Corte per la prima volta un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella su cui ha dovuto pronunciarsi il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è quindi limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado [ordinanza della vicepresidente della Corte del 13 novembre 2019, EDP España/[OSCURATO:PERSONA],
C‑536/19 P(I
), non pubblicata,
EU:C:2019:965
, punto
22
e giurisprudenza citata].
31
Orbene, affermando che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di prendere in considerazione gli elementi di fatto menzionati al punto 24 della presente ordinanza, i quali non erano stati effettivamente sollevati in primo grado, [OSCURATO:SOCIETA] in realtà sottopone alla Corte un motivo che non è stato dedotto dinanzi al Tribunale, relativo al fatto che la sua domanda di intervento avrebbe dovuto essere accolta sulla base di tali elementi di fatto. Le argomentazioni basate sui detti elementi di fatto devono quindi essere respinte in quanto inammissibili.
32
Invece, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], gli argomenti di [OSCURATO:SOCIETA] riassunti ai punti 22 e 23 della presente ordinanza devono essere considerati come argomenti che chiariscono solamente la rilevanza, ai fini della valutazione del suo interesse alla soluzione della controversia, dell’esposizione della posizione economica di tale impresa, come risulta al punto 7 della domanda di intervento presentata dinanzi al Tribunale, e tali argomenti non possono quindi essere respinti in quanto irricevibili.
33
Per quanto riguarda l’esame nel merito del primo motivo, è opportuno rilevare che dai punti da 25 a 34 dell’ordinanza impugnata si evince che il Tribunale ha ritenuto che la domanda d’intervento di [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto essere accolta solo qualora quest’ultima avesse dimostrato, tenuto conto dell’attuale organizzazione delle sue attività, di avere un fabbisogno attuale o futuro di accesso alle infrastrutture passive di [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, che doveva o avrebbe dovuto effettivamente acquisire da [OSCURATO:PERSONA] servizi di hosting.
34
A tal proposito, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ogni persona può intervenire dinanzi ai giudici dell’Unione se può dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta a uno di essi.
35
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, deve essere definita in relazione all’oggetto stesso della controversia ed essere intesa come un interesse diretto e attuale in merito all’esito delle conclusioni stesse, e non come un interesse in relazione ai motivi o agli argomenti sollevati. Infatti l’espressione «soluzione della controversia» si riferisce alla decisione finale richiesta, come sancita nel dispositivo dell’emananda sentenza [ordinanza della vicepresidente della Corte del 24 giugno 2021, ratiopharm e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑220/21 P(I
), non pubblicata,
EU:C:2021:521
, punto
18
e giurisprudenza ivi citata].
36
In particolare, occorre verificare che il soggetto che ha proposto istanza di intervento sia direttamente colpito dall’atto impugnato e che il suo interesse all’esito della controversia sia certo. In linea di principio, un interesse alla soluzione della controversia può ritenersi sufficientemente diretto soltanto nei limiti in cui tale soluzione sia idonea a modificare la posizione giuridica del soggetto che ha chiesto di intervenire [ordinanza della vicepresidente della Corte del 24 giugno 2021, ratiopharm e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑220/21 P(I
), non pubblicata,
EU:C:2021:521
, punto
19
e giurisprudenza citata].
37
Inoltre, occorre distinguere tra i soggetti che hanno chiesto di intervenire sulla base di un interesse diretto in merito all’esito delle conclusioni presentate dalle parti nell’ambito della controversia nella quale essi intendono intervenire e quelli che dimostrano solo un interesse indiretto alla soluzione della controversia in ragione delle analogie tra la loro situazione e quella di una delle parti [ordinanza della vicepresidente della Corte del 24 giugno 2021, ratiopharm e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑220/21 P(I
), non pubblicata,
EU:C:2021:521
, punto
20
e giurisprudenza ivi citata].
38
Con specifico riguardo all’esistenza di un siffatto interesse nel settore del diritto della concorrenza, occorre sottolineare che le disposizioni del Trattato FUE relative alle regole della concorrenza sanciscono il diritto a non subire una concorrenza falsata da misure contrarie agli articoli 101, 102 e 107 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Ferracci,
da C‑622/16 P a C‑624/16 P
,
EU:C:2018:873
, punto
43
, nonché del 5 novembre 2019, BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P
,
EU:C:2019:923
, punto
112
).
39
Pertanto, si è potuto ritenere di dover riconoscere un interesse alla soluzione della controversia al soggetto che chiede di intervenire qualora il regime di aiuti di Stato oggetto della controversia possa avere conseguenze dirette e attuali sulla sua situazione economica, in particolare qualora non si possa escludere che un progetto finanziato mediante tale regime offra un’alternativa alle prestazioni offerte da tale soggetto e possa quindi avere conseguenze sulle attività di quest’ultimo (v., in tal senso, l’ordinanza del presidente della Corte del 22 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑174/19 P
, non pubblicata,
EU:C:2019:1096
, punti
9
,
22
e
40
).
40
Analogamente, i concorrenti di un’impresa alla quale una decisione della [OSCURATO:PERSONA] attribuiva un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE, la cui situazione economica è stata modificata dal comportamento in questione, hanno potuto vedere riconosciuto il loro interesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni relative al rigetto di un ricorso di annullamento contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] [v., in tal senso, le ordinanze del presidente della Corte del 21 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑385/07 P
, non pubblicata,
EU:C:2008:114
, punti
9
e
10
, e dell’8 giugno 2012, Schenker/[OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑602/11 P(I
), non pubblicata,
EU:C:2012:337
, punti
11
e
12
].
41
Orbene, dall’articolo 2, paragrafo 3, e dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] deve dichiarare incompatibili con il mercato interno le concentrazioni che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva in tale mercato o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.
42
Alla luce di tali elementi, un’impresa attiva su uno o più mercati che la [OSCURATO:PERSONA] ha individuato come suscettibili di subire i probabili effetti anticoncorrenziali di un’operazione di concentrazione deve essere considerata, in linea di principio, come un’impresa che abbia un interesse diretto e attuale in merito all’esito delle conclusioni di un ricorso contro la decisione che autorizza tale concentrazione, nella misura in cui non si possa escludere, in una fase preliminare del procedimento, che l’autorizzazione di tale concentrazione e, se del caso, le condizioni e gli obblighi cui è soggetta l’autorizzazione medesima, possano avere conseguenze sulle attività di tale impresa.
43
Il fatto che una tale impresa si avvalga attualmente dei servizi di un operatore diverso dai partecipanti alla concentrazione in questione non può essere utilizzato per escludere l’esistenza di un tale interesse, poiché, come sostiene [OSCURATO:SOCIETA], la modifica della situazione concorrenziale derivante dall’operazione notificata è idonea a incidere, anche in un caso siffatto, sulle scelte economiche che si prospettano a tale impresa e sul potere contrattuale di cui essa dispone nell’organizzazione delle sue attività.
44
Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che spettasse a [OSCURATO:SOCIETA], al fine di dimostrare il proprio interesse alla soluzione della causa T‑692/20, provare di non poter svolgere la propria attività utilizzando le infrastrutture alle quali aveva attualmente accesso sulla base di una partnership e di una cooperazione con altri operatori e che, pertanto, essa doveva o avrebbe dovuto effettivamente acquisire da [OSCURATO:PERSONA] servizi di hosting per le sue apparecchiature di trasmissione.
45
Si deve, di conseguenza, accogliere il primo motivo.
46
Ciò premesso, poiché il dispositivo dell’ordinanza impugnata si basa anche su un motivo vertente sul confronto tra le condizioni e gli obblighi imposti dalla decisione controversa, è necessario esaminare il secondo motivo, che mira a contestare tale aspetto.
Sul secondo motivo
Argomentazione
47
Con il suo secondo motivo, [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che il Tribunale ha commesso due errori di diritto al punto 36 dell’ordinanza impugnata.
48
Da un lato, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, valutando l’interesse alla soluzione della controversia non in relazione alle conclusioni presentate da [OSCURATO:SOCIETA], bensì basando la sua valutazione sull’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa. Il Tribunale non potrebbe dunque pronunciarsi sulla base di valutazioni asseritamente errate contenute in tale decisione.
49
Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe erroneamente confrontato la situazione di [OSCURATO:SOCIETA] con quella di altre persone fisiche e giuridiche richiedendo che la stessa dimostrasse che le condizioni e gli obblighi imposti dalla decisione controversa avrebbero avuto effetti specifici nei suoi confronti.
50
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il secondo motivo si basa su una lettura erronea dell’ordinanza impugnata, poiché il Tribunale ha effettivamente valutato l’interesse di [OSCURATO:SOCIETA] alla soluzione della controversia sulla base dei criteri risultanti dalla giurisprudenza costante dei giudici dell’Unione.
Valutazione
51
Contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 36 dell’ordinanza impugnata, non si può pretendere che un’impresa attiva su uno o più mercati individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] come suscettibili di subire i probabili effetti anticoncorrenziali di una concentrazione dimostri che gli effetti sulla sua situazione delle condizioni e degli obblighi imposti ai partecipanti della concentrazione differiscono da quelli risultanti dai suoi rapporti attuali con altri operatori.
52
Infatti, come sottolinea [OSCURATO:SOCIETA], poiché l’esame di un ricorso di annullamento proposto avverso una decisione che autorizza una concentrazione ha in particolare l’obiettivo di valutare in che misura le condizioni e gli obblighi imposti da tale decisione siano sufficienti ad escludere il verificarsi di effetti anticoncorrenziali in caso di realizzazione di tale concentrazione, non si può pretendere che un soggetto che chiede di intervenire dimostri, in una fase preliminare del procedimento, che tali condizioni e obblighi sono insufficienti ad evitare tali effetti.
53
Inoltre, poiché l’interesse di un’impresa all’annullamento di una decisione che autorizza una concentrazione, come risulta dai punti 42 e 43 della presente ordinanza, deve essere valutato senza che si attribuisca un peso determinante al fatto che tale impresa si rifornisce attualmente presso operatori diversi dai partecipanti alla concentrazione, un eventuale confronto tra gli effetti degli accordi conclusi con detti operatori e quelli delle condizioni e degli obblighi imposti dalla decisione in questione non può in ogni caso essere determinante ai fini di tale valutazione.
54
Ne consegue che il secondo motivo va accolto e che pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata.
Sulla domanda di intervento presentata dinanzi al Tribunale
55
A norma dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, quando annulla la decisione del Tribunale, può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
56
Nella fattispecie, la Corte dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sulla domanda di intervento di [OSCURATO:SOCIETA].
57
Nella sua domanda di intervento, [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che, in quanto fornitore di servizi di rete mobili e fissi al dettaglio e all’ingrosso, è uno degli operatori che acquista servizi di hosting su un’infrastruttura di rete passiva. A tale titolo, sostiene di dover avere accesso ai siti di [OSCURATO:PERSONA] e di acquistare servizi di hosting su macro-siti da operatori come [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, ritiene che l’annullamento della decisione controversa avrebbe un impatto significativo sulla sua posizione.
58
Come si evince dal punto 42 della presente ordinanza, tali elementi, la cui attendibilità è comprovata dalla decisione controversa e non è in alcun modo contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], sono sufficienti a dimostrare che [OSCURATO:SOCIETA] ha un interesse diretto e attuale in merito all’esito delle conclusioni che mirano all’annullamento della decisione controversa presentate da [OSCURATO:SOCIETA], in quanto è pacifico che essi dimostrano che [OSCURATO:SOCIETA] è attiva su uno o più mercati individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] come suscettibili di subire i probabili effetti anticoncorrenziali dell’operazione notificata.
59
In tali circostanze, e contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], non si può pretendere che [OSCURATO:SOCIETA] stabilisca con maggiore precisione in che modo l’operazione notificata potrebbe modificare la sua posizione di fornitore di servizi di rete fissa al dettaglio e all’ingrosso.
60
Inoltre, le argomentazioni della [OSCURATO:PERSONA], dirette a negare l’interesse di [OSCURATO:SOCIETA] ad intervenire con la motivazione che quest’ultima non avrebbe dimostrato che la partnership e la cooperazione nelle quali [OSCURATO:SOCIETA] è attualmente impegnata rischiano di essere messe in discussione, o che essa acquisti o acquisterebbe effettivamente servizi di hosting da [OSCURATO:PERSONA], non possono mettere in discussione tale conclusione, per le ragioni esposte al punto 43 della presente ordinanza.
61
Pertanto, la domanda di intervento presentata da [OSCURATO:SOCIETA] nella causa T‑692/20 deve essere accolta.
Sulle spese
62
Per quanto riguarda le spese relative alla presente impugnazione, ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, quando l’impugnazione è accolta e la Corte stessa statuisce definitivamente sulla controversia, essa statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
63
[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima, rimasta soccombente, deve essere condannata a pagare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da [OSCURATO:SOCIETA] afferenti l’impugnazione.
64
Per quanto riguarda le spese relative alla domanda d’intervento, ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile anche al procedimento d’impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa.
65
Nella fattispecie, poiché la domanda di intervento di [OSCURATO:SOCIETA] è stata accolta, occorre riservare le spese relative al suo intervento.
Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:
1)
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 27 settembre 2021, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑692/20
, non pubblicata,
EU:T:2021:686
), è annullata.
2)
[OSCURATO:SOCIETA] è ammessa a intervenire nella causa T‑692/20 a sostegno delle conclusioni di [OSCURATO:SOCIETA].
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento di impugnazione.
4)
Le spese relative all’intervento di [OSCURATO:SOCIETA] sono riservate.
Firme
(
*1
) Lingua di procedura: l’inglese.