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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32491/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 dicembre 2021 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del 26 settembre 2019 del Tribunale di Alessandria, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], era stato condannato alla pena, con ì doppi benefici, di mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'anno di imposta 2013.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, il ricorrente - lamentando violazione di legge e manifesta illogicità motivazionale - ha osservato che l'omesso versamento d'imposta non poteva essergli addebitato, dal momento che egli aveva cessato dalla carica di amministratore il 15 dicembre 2014 mentre la data dì ultima scadenza per il pagamento era il 29 dicembre 2014, trattandosi di reato a consumazione istantanea.

Al riguardo, il contributo causale, ascrivibile all'imputato nel reato proprio dell'amministratore, era stato individuato dalla Corte territoriale nella presentazione della dichiarazione Iva dalla quale erano stati desunti gli importi da versare, poi non corrisposti.

Peraltro la presentazione della dichiarazione rappresentava atto dovuto, la cui omissione era penalmente sanzionata dall'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, e non comportava l'obbligo del relativo versamento delle somme a debito una volta cessata la carica.

Del tutto illogicamente, pertanto, il contributo causale dell'imputato era stato fatto risalire all'adempimento dì un obbligo penalmente sanzionato.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso di chiedere l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato.

4.1. In relazione alla censura azionata, il Procuratore generale ha del tutto correttamente evidenziato che "la sentenza impugnata ha fondato l'affermazione di responsabilità sul rilievo che l'imputato, cessato dalla carica di amministratore il 15.12.2014, pochi giorni prima della scadenza del termine, avesse contribuito all'omesso versamento dell'IVA effettuando la dichiarazione IVA.

Tuttavia, la sentenza risulta del tutto carente in merito al reale contributo fornito dall'imputato al compimento del reato, non risultando alcun approfondimento in ordine alla prosecuzione di fatto della gestione pur dopo la presentazione delle dimissioni, e non potendo qualificarsi come contributo concorsuale l'adempimento di un obbligo fiscale quale la presentazione della dichiarazione IVA".

Al riguardo, infatti, questa Corte di legittimità - con pronunce che vanno senz'altro ribadite - ha già avuto modo di osservare che non risponde del reato di omesso versamento di Iva chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell'imposta nel termine previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, salvo che il Pubblico ministero non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all'omissione del versamento (ad esempio, dismettendo artatamente la carica di amministratore della persona giuridica soggetto IVA), ovvero abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, da valutarsi a norma dell'art. 110 cod. pen., all'omissione della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell'imposta dichiarata (Sez. 3, n. 53158 del 02/07/2014, Lombardi, Rv. 261596; Sez. 3, n. 12248 del 22/01/2014, Faotto e altri, Rv. 259808).

4.2. In specie, al contrario, è stata solamente evidenziata la contiguità cronologica tra la presentazione della dichiarazione fiscale e la nomina di nuovo amministratore, sì che doveva essere necessariamente impedita la creazione di un'eventuale sacca di impunità in favore di soggetti chiaramente ed inequivocabilmente coinvolti - quantomeno a titolo di accettazione del rischio - nella gestione societaria nel periodo immediatamente precedente alla commissione dell'illecito.

4.2.1. Vero è, peraltro, che simile affermazione è rimasta al rango di congettura, e che d'altronde non può essere definito quale contributo concorsuale al reato l'adempimento di un obbligo di legge, come la presentazione della dichiarazione fiscale.

4.3. In definitiva, quindi, il vulnus evidenziato dalla requisitoria del Procuratore generale va in effetti confermato, col conseguente annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.

Così deciso in Roma il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 dicembre 2021 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del 26 settembre 2019 del Tribunale di Alessandria, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], era stato condannato alla pena, con ì doppi benefici, di mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'anno di imposta 2013. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente - lamentando violazione di legge e manifesta illogicità motivazionale - ha osservato che l'omesso versamento d'imposta non poteva essergli addebitato, dal momento che egli aveva cessato dalla carica di amministratore il 15 dicembre 2014 mentre la data dì ultima scadenza per il pagamento era il 29 dicembre 2014, trattandosi di reato a consumazione istantanea. Al riguardo, il contributo causale, ascrivibile all'imputato nel reato proprio dell'amministratore, era stato individuato dalla Corte territoriale nella presentazione della dichiarazione Iva dalla quale erano stati desunti gli importi da versare, poi non corrisposti. Peraltro la presentazione della dichiarazione rappresentava atto dovuto, la cui omissione era penalmente sanzionata dall'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, e non comportava l'obbligo del relativo versamento delle somme a debito una volta cessata la carica. Del tutto illogicamente, pertanto, il contributo causale dell'imputato era stato fatto risalire all'adempimento dì un obbligo penalmente sanzionato. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso di chiedere l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. 4.1. In relazione alla censura azionata, il Procuratore generale ha del tutto correttamente evidenziato che "la sentenza impugnata ha fondato l'affermazione di responsabilità sul rilievo che l'imputato, cessato dalla carica di amministratore il 15.12.2014, pochi giorni prima della scadenza del termine, avesse contribuito all'omesso versamento dell'IVA effettuando la dichiarazione IVA. Tuttavia, la sentenza risulta del tutto carente in merito al reale contributo fornito dall'imputato al compimento del reato, non risultando alcun approfondimento in ordine alla prosecuzione di fatto della gestione pur dopo la presentazione delle dimissioni, e non potendo qualificarsi come contributo concorsuale l'adempimento di un obbligo fiscale quale la presentazione della dichiarazione IVA". Al riguardo, infatti, questa Corte di legittimità - con pronunce che vanno senz'altro ribadite - ha già avuto modo di osservare che non risponde del reato di omesso versamento di Iva chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell'imposta nel termine previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, salvo che il Pubblico ministero non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all'omissione del versamento (ad esempio, dismettendo artatamente la carica di amministratore della persona giuridica soggetto IVA), ovvero abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, da valutarsi a norma dell'art. 110 cod. pen., all'omissione della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell'imposta dichiarata (Sez. 3, n. 53158 del 02/07/2014, Lombardi, Rv. 261596; Sez. 3, n. 12248 del 22/01/2014, Faotto e altri, Rv. 259808). 4.2. In specie, al contrario, è stata solamente evidenziata la contiguità cronologica tra la presentazione della dichiarazione fiscale e la nomina di nuovo amministratore, sì che doveva essere necessariamente impedita la creazione di un'eventuale sacca di impunità in favore di soggetti chiaramente ed inequivocabilmente coinvolti - quantomeno a titolo di accettazione del rischio - nella gestione societaria nel periodo immediatamente precedente alla commissione dell'illecito. 4.2.1. Vero è, peraltro, che simile affermazione è rimasta al rango di congettura, e che d'altronde non può essere definito quale contributo concorsuale al reato l'adempimento di un obbligo di legge, come la presentazione della dichiarazione fiscale. 4.3. In definitiva, quindi, il vulnus evidenziato dalla requisitoria del Procuratore generale va in effetti confermato, col conseguente annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Così deciso in Roma il 2
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