CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 1959
Cassazione n. 02731/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 4132/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (C.F. : 09722490969), con sede legale in Milano , alla P.zza [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e rappresentante pro tempore , Dott. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : CSTGPP59B21F8 39D), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il 21.02.1959, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro,dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. A vv. Fransoni , in Roma (00193) alla [OSCURATO:PERSONA] n.2, giusta la procura speciale in calce alricorso; -ricorrente - contro Comune di Battipaglia, con sede in Battipaglia alla Piazza A. Moro ( C.F. : Avviso accertamento omesso versamento IMU – Istanza rinvio per definizione agevolata 82001330651; P . I V A : 00775900657), in persona della Sindaca p.t. Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, terzo comma , c.p.c. ed in virtù di delibera di G.C. n. 18 del 17.02.2021,dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : CRS SBT67T28H703D) ed elettivamente domicilia to in Roma, alla V ia Gallia n. 122, presso [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 3341 / 20 20 emess a d a l la C TR Campan i a in data 30/06/2020 e non notif icat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] BPM s.p.a. proponeva ricorso alla CTP di Salerno avverso quattro avvisi di accertamento per Imu relativi agli anni d’imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, la contraddittoria interpretazione della normativa applicabile e la inapplicabilità della sanzione per omessa denuncia. 2. La CTP rigettava il ricorso. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Campania rigettava il gravame, evidenziando che la contribuente aveva, nell’anno 2011, risolto il contratto di locazione finanziaria e che, a mente dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, “in caso di risoluzione anticipata della locazione finanziaria il soggetto passivo ai fini IMU è il locatario per tutta la durata del contratto”. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Banco BPM s.p.a. sulla base di quattro motivi. Il Comune di Battipaglia ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza di secondo grado per violazione degli artt. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una sentenza solo apparentemente motivata. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che, in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, la soggettività passiva dell’IMU passasse alla società concedente anche in mancanza della restituzione del bene. 3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza di secondo grado per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato il fatto storico rappresentato dalla mancata riconsegna degli immobili alla società concedente da parte della utilizzatrice. 4. Con il quarto motivo (erroneamente indicato nella rubrica come terzo) la ricorrente lamenta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., per non aver la CTR pronunciato sulla specifica domanda di accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge per la non applicazione delle sanzioni e degli interessi accessori all’IMU. 5. Con nota del 9.1.2023 la ricorrente, premesso: che l’art. 1, commi da 186 a 204,della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio per il 2023) ha introdotto la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023; che la definizione agevolata si applica alle controversie in cui sono parti l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (cfr. art. 1, co. 186, l.cit.), mentre è riservata a ciascun ente locale la facoltà di «[…] stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversieattribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimoente o un suo ente strumentale» (cfr. art. 1, co. 205, l. cit.); che, pertanto, entro il 31 marzo 2023 il resistente Comune potrà stabilire l’eventuale applicazione della definizione agevolata –anche ai sensi dell’art.5 della L.31 agosto 2022 n. 130, quale richiamato dal citato comma 204 – alle liti tributarie incui è parte; cheè suo interesse attendere le determinazioni dell’ente resistente, così da poter valutare l’opportunità o meno di aderire alla definizione agevolata dellapresente controversia; tanto premesso, ha formulato istanza affinché la trattazione della controversia sia rinviata a nuovo ruolo o, in ogni caso, ad una data successiva al 31 marzo 2023. 5. L’istanza merita accoglimento, sicchèla causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Manda alla Ca