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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2010

ECLI:EU:T:2010:361
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 8 settembre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑112/09) «[OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] nazionale denominativo anteriore ICEBERG – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Diniego parziale di registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» [OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 22, 48) Oggetto Ricorso presentato avverso la decisione della quarta sezione della commissione di ricorso dell’UAMI 15 gennaio 2009 (procedimento R 1536/2007‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:SOCIETA] denominativo [OSCURATO:PERSONA], per prodotti appartenenti alle classi 9, 24 e 25 – domanda di registrazione n. 3 205 523 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

[OSCURATO:SOCIETA]

[OSCURATO:SOCIETA] o segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:SOCIETA] denominativo italiano ICEBERG per prodotti appartenenti alla classe 25; marchio denominativo internazionale ICEBERG per prodotti appartenenti alla classe 25; marchio denominativo spagnolo ICEBERG per prodotti appartenenti alla classe 25; il marchio denominativo italiano ICE, per prodotti appartenenti alla classe 25; marchio denominativo internazionale ICE per prodotti appartenenti alla classe 25 Decisione della divisione di opposizione: Parziale accoglimento dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 8 settembre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑112/09) «[OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] nazionale denominativo anteriore ICEBERG – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Diniego parziale di registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» [OSCURATO:SOCIETA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 22, 48) Oggetto Ricorso presentato avverso la decisione della quarta sezione della commissione di ricorso dell’UAMI 15 gennaio 2009 (procedimento R 1536/2007‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:SOCIETA] denominativo [OSCURATO:PERSONA], per prodotti appartenenti alle classi 9, 24 e 25 – domanda di registrazione n. 3 205 523 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] o segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:SOCIETA] denominativo italiano ICEBERG per prodotti appartenenti alla classe 25; marchio denominativo internazionale ICEBERG per prodotti appartenenti alla classe 25; marchio denominativo spagnolo ICEBERG per prodotti appartenenti alla classe 25; il marchio denominativo italiano ICE, per prodotti appartenenti alla classe 25; marchio denominativo internazionale ICE per prodotti appartenenti alla classe 25 Decisione della divisione di opposizione: Parziale accoglimento dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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