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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023

Cassazione n. 36556/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Marsala ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Marsala aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei suoi difensori; che, successivamente, la difesa ha depositato memoria scritta; - che entrambi i motivi sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5 e ss. della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che la memoria non contiene argomenti che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de e spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Marsala ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Marsala aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei suoi difensori; che, successivamente, la difesa ha depositato memoria scritta; - che entrambi i motivi sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5 e ss. della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che la memoria non contiene argomenti che consentano di superare il vaglio di inammissibilità del ricorso originario; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de e spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 36556/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris