Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 17402/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15061/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 132, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] C. MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 910/2017depositata il 21/04/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venisse accertato il perfezionamento, ex art. 1376 c.c., della compravendita di un immobile in Forte dei Marmi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], con l’obbligo per le parti di trascrivere l’atto, e che fosse accertata la validità dell’atto di compravendita tra [OSCURATO:PERSONA] e Sarti ex 1231 c.c. e che fosse accertato l’obbligo delle parti di inserire nell’atto di compravendita l’accordo dicui sopra.

L’attore deduceva di avere sottoscritto il 27 luglio 2006, quale promissario acquirente per conto di un Trust da identificarsi nell’atto pubblico, un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l’immobile di proprietà di Sarti; che il 4 agosto 2006 aveva stipulato un altro contratto preliminare avente ad oggetto il medesimo, questa volta per conto del Trust R. e M. Management, agente a sua volta di [OSCURATO:PERSONA]; che lo stesso giorno aveva concluso un accordo con cui Sarti si impegnava a corrispondergli la somma di euro 500.000 a titolo di mediazione e prestazione professionale e che le parti convenivano l’annullamento del primo preliminare; che alla data convenuta per la stipulazione del definitivo l’attore, Sarti e Corradi, il mandatario di [OSCURATO:PERSONA], si erano presentati dal notaio e che, dopo che il notaio aveva informato le parti dell’importo dell’imposta del registro, Sarti e Corradi avevano convenuto di risolvere il secondo contratto preliminare e si erano accordati per posticipare la stipulazione del definitivo ad altra data, estromettendo il Trust e prevedendo quale nuovo acquirente una persona fisica al solo fine di pagare una imposta inferiore e di violare il patto Sarti/Florio.

Si costituivano Sarti e Corradi, ambedue anzitutto eccependo la nullità dell’atto di citazione per carente e/o insufficiente determinazione dell’oggetto della domanda.

Il Tribunale, rilevata la nullità dell’atto di citazione, ne ordinava l’integrazione.

L’atto veniva integrato con la proposizione di una domanda di accertamento della simulazione soggettiva dell’atto di compravendita o di interposizione fittizia di persona.

Il Tribunale di Lucca, sul presupposto che i due contratti preliminari erano stati risolti, che Florio non aveva provato la sua veste di rappresentante del Trust e che con l’integrazione aveva introdotto una domanda nuova, dichiarava la nullità dell’atto di citazione.

2. La pronuncia di primo grado è stata impugnata da Florio.

La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza 21 aprile 2017, n. 910, ha rigettato l’impugnazione e ha condannato Florio al pagamento di una somma di denaro in favore sia di Corradi che di Sarti ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.

Resistono con distinti atti di controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi: 1) il primo motivo contesta “violazione degli artt. 163, terzo comma, nn. 3 e 4 e 164 c.p.c., in subordine motivazione intrinsecamente illogica”, in quanto il ricorrente, nel proprio atto di citazione, aveva evidenziato “come l’oggetto della domanda concernesse l’innegabile inadempimento dell’obbligazione pecuniaria assunta nei suoi confronti dalla signora Sarti, relativa al pagamento della prestazione professionale di cui al preliminare del 4 agosto 2006”; 2) il secondo motivo denuncia “violazione dei principi regolatori del giusto processo di cui agli artt. 111 e 24 Cost.” per avere trattenuto la causa in decisione in ordine alla sola eccezione di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, senza esplicare l’ulteriore attività processuale funzionale a garantire lo svolgimento di un giusto processo.

I motivi non possono essere accolti.

La Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, ha correttamente sottolineato come la domanda proposta fosse affetta danullità per impossibilità di individuare il diritto fatto valere e la tutela richiesta: è dalla stessa allegazione del ricorrente che risulta come gli atti dal medesimo invocati si elidano l’uno dopo l’altro “come una sorta di effetto domino” (il primo contratto preliminare è stato risolto per mutuo consenso, il secondo a seguito del mancato verificarsi della stipulazione del definitivo, così come l’accordo con il quale Sarti si impegnava a corrispondere al ricorrente la somma di euro 500.000) e come sia incerto il provvedimento richiesto al giudice, se una pronuncia costitutiva (circa la quale il ricorrente era comunque privo di legittimazione, avendo agito in proprio) o di mero accertamento (rispetto alla quale non risulta individuato il bene della vita rispetto al quale il ricorrente ha agito, non avendo egli richiesto il pagamento di una provvigione, per la quale non ha dedotto la qualifica di mediatore).

Il primo motivo è così infondato, il che comporta l’infondatezza anche del secondo, avendo il primo giudice – una volta disposta l’integrazione dell’atto di citazione nullo che non ha portato alla sanatoria del vizio –conseguentemente chiuso in rito il processo.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 5.800, di cui euro 200 peresborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 5.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002 , i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15061/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 132, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] C. MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 910/2017depositata il 21/04/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venisse accertato il perfezionamento, ex art. 1376 c.c., della compravendita di un immobile in Forte dei Marmi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], con l’obbligo per le parti di trascrivere l’atto, e che fosse accertata la validità dell’atto di compravendita tra [OSCURATO:PERSONA] e Sarti ex 1231 c.c. e che fosse accertato l’obbligo delle parti di inserire nell’atto di compravendita l’accordo dicui sopra. L’attore deduceva di avere sottoscritto il 27 luglio 2006, quale promissario acquirente per conto di un Trust da identificarsi nell’atto pubblico, un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l’immobile di proprietà di Sarti; che il 4 agosto 2006 aveva stipulato un altro contratto preliminare avente ad oggetto il medesimo, questa volta per conto del Trust R. e M. Management, agente a sua volta di [OSCURATO:PERSONA]; che lo stesso giorno aveva concluso un accordo con cui Sarti si impegnava a corrispondergli la somma di euro 500.000 a titolo di mediazione e prestazione professionale e che le parti convenivano l’annullamento del primo preliminare; che alla data convenuta per la stipulazione del definitivo l’attore, Sarti e Corradi, il mandatario di [OSCURATO:PERSONA], si erano presentati dal notaio e che, dopo che il notaio aveva informato le parti dell’importo dell’imposta del registro, Sarti e Corradi avevano convenuto di risolvere il secondo contratto preliminare e si erano accordati per posticipare la stipulazione del definitivo ad altra data, estromettendo il Trust e prevedendo quale nuovo acquirente una persona fisica al solo fine di pagare una imposta inferiore e di violare il patto Sarti/Florio. Si costituivano Sarti e Corradi, ambedue anzitutto eccependo la nullità dell’atto di citazione per carente e/o insufficiente determinazione dell’oggetto della domanda. Il Tribunale, rilevata la nullità dell’atto di citazione, ne ordinava l’integrazione. L’atto veniva integrato con la proposizione di una domanda di accertamento della simulazione soggettiva dell’atto di compravendita o di interposizione fittizia di persona. Il Tribunale di Lucca, sul presupposto che i due contratti preliminari erano stati risolti, che Florio non aveva provato la sua veste di rappresentante del Trust e che con l’integrazione aveva introdotto una domanda nuova, dichiarava la nullità dell’atto di citazione. 2. La pronuncia di primo grado è stata impugnata da Florio. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza 21 aprile 2017, n. 910, ha rigettato l’impugnazione e ha condannato Florio al pagamento di una somma di denaro in favore sia di Corradi che di Sarti ai sensi dell’art. 96 c.p.c. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resistono con distinti atti di controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi: 1) il primo motivo contesta “violazione degli artt. 163, terzo comma, nn. 3 e 4 e 164 c.p.c., in subordine motivazione intrinsecamente illogica”, in quanto il ricorrente, nel proprio atto di citazione, aveva evidenziato “come l’oggetto della domanda concernesse l’innegabile inadempimento dell’obbligazione pecuniaria assunta nei suoi confronti dalla signora Sarti, relativa al pagamento della prestazione professionale di cui al preliminare del 4 agosto 2006”; 2) il secondo motivo denuncia “violazione dei principi regolatori del giusto processo di cui agli artt. 111 e 24 Cost.” per avere trattenuto la causa in decisione in ordine alla sola eccezione di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, senza esplicare l’ulteriore attività processuale funzionale a garantire lo svolgimento di un giusto processo. I motivi non possono essere accolti. La Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, ha correttamente sottolineato come la domanda proposta fosse affetta danullità per impossibilità di individuare il diritto fatto valere e la tutela richiesta: è dalla stessa allegazione del ricorrente che risulta come gli atti dal medesimo invocati si elidano l’uno dopo l’altro “come una sorta di effetto domino” (il primo contratto preliminare è stato risolto per mutuo consenso, il secondo a seguito del mancato verificarsi della stipulazione del definitivo, così come l’accordo con il quale Sarti si impegnava a corrispondere al ricorrente la somma di euro 500.000) e come sia incerto il provvedimento richiesto al giudice, se una pronuncia costitutiva (circa la quale il ricorrente era comunque privo di legittimazione, avendo agito in proprio) o di mero accertamento (rispetto alla quale non risulta individuato il bene della vita rispetto al quale il ricorrente ha agito, non avendo egli richiesto il pagamento di una provvigione, per la quale non ha dedotto la qualifica di mediatore). Il primo motivo è così infondato, il che comporta l’infondatezza anche del secondo, avendo il primo giudice – una volta disposta l’integrazione dell’atto di citazione nullo che non ha portato alla sanatoria del vizio –conseguentemente chiuso in rito il processo. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 5.800, di cui euro 200 peresborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 5.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002 , i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma
Sentenza Cassazione n. 17402/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris