CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 23054/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] E AMBIENTALI, [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E AMBIENTE, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12,presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 995/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 07/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 995/2020 del Consiglio di Stato, pubblicata il 7 febbraio 2020. 2. Resistono con controricorso il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], la CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali e l'ARERA Autorità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente. 3. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, 29 maggio 2013 n. 1411. E' stato così rigettato il ricorso della s.p.a. ("impresa elettrica minore", che esercita l'attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e che non fu coinvolta nel processo di "nazionalizzazione" e quindi ha continuato ad operare nell'ambito della provincia di Napoli) volto ad accertare il silenzio-inadempimento di ARERA e condannare la stessa ad adottare il provvedimento di riconoscimento, quantificazione e corresponsione a proprio favore della differenza tra gli importi effettivamente percepiti a titolo di integrazione tariffaria, relativamente al periodo dal 1961 al 1986 (mancanti dell'utile di impresa) e gli importi comprensivi anche dell'utile, in quanto spettante in applicazione della deliberazione n. 132/2000 di Ric. 2020 n. 28661 sez. SU - ud. 12-07-2022 -2-ARERA. In tal senso, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rivolto nel luglio del 2006 una istanza all'ARERA, istanza alla quale pervenne risposta nel giugno del 2011 (nota ARERA 15 giugno 2011 n. 16327), con la quale il direttore della Direzione tariffe dell'Autorità comunicava che: "(...) i/ diritto a percepire l'utile d'impresa nell'integrazione tariffaria relativa agli anni dal 1961 al 1986 è da considerarsi estinto per intervenuta prescrizione". Il T.A.R. dichiarò pertanto il sopravvenuto difetto di interesse quanto al ricorso nei confronti del silenzio inadempimento e respinse il ricorso recante motivi aggiunti confermando la legittimità dell'atto con il quale l'Autorità aveva ritenuto non accoglibile la domanda proposta dalla società per l'intervenuta prescrizione del diritto all'utile d'impresa richiesto con riferimento al periodo 1961-1986. Il Consiglio di Stato, nella sentenza qui impugnata, ha poi affermato che con decreti del 1996 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato aveva definito le aliquote per l'integrazione tariffaria e riconosciuto "la necessità di considerare l'utile d'impresa", sicché da quell'epoca il credito era esigibile. Avendo la ricorrente proposto domanda per il periodo 1961- 1986 soltanto nel 2006, la stessa è stata ritenuta tardiva rispetto al termine di prescrizione quinquennale, operante in quanto l'azione in esame "è diretta non a contestare il criterio di computo degli utili, ma a richiedere l'inclusione dell'utile di impresa ai fini dell'integrazione tariffaria". 4. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. denuncia "violazione e falsa applicazione dei limiti della giurisdizione del giudice amministrativo - eccesso di potere giurisdizionale - violazione dell'art. 111 della Costituzione", perché il Consiglio di Stato avrebbe "erroneamente affermato l'intervenuta prescrizione della domanda". Si assume che la Ric. 2020 n. 28661 sez. SU - ud. 12-07-2022 -3-società solo al momento della diffida del luglio 2006 avrebbe potuto far valere "il diritto all'integrazione tariffaria per la componente degli utili". Viene anche evidenziata l'errata comprensione della domanda azionata e la sua non riconducibilità ai precedenti giurisprudenziali richiamati nella sentenza impugnata. La tesi della ricorrente è che prima del 2006 "mancavano i criteri per la determinazione della componente di utile per il periodo 1961-1986", sicché non poteva ritenersi "decorso il termine prescrizionale senza indicare il dies a quo utile ai fini del computo del decorso". Il Consiglio di Stato avrebbe confuso "la questione relativa alla determinazione di un'aliquota che comprenda l'utile di impresa con il diritto della società a percepire tale remunerazione patrimoniale". 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell'art. 380 bis.1, c.p.c. 6. Il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è inammissibile. 6.1. Il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ex art. 111, comma 8, Cost. ed art. 362 comma 1 c.p.c., concerne le sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione. Il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non comprende, dunque, anche il sindacato su errores in Ric. 2020 n. 28661 sez. SU - ud. 12-07-2022 -4-procedendo o in iudicando, il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione (Cass. Sez. Unite, 4 giugno 2021, n. 15573; Cass. Sez. Unite, 10 novembre 2020, n. 25208; Cass. Sez. Unite, 21 settembre 2020, n. 19675; Cass. Sez. Unite, 25 marzo 2019, n. 8311). Parimenti, l'impugnazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con cui si deduce l'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di gravame, ovvero una erronea interpretazione della pretesa azionata (come qui vien fatto), può integrare motivo inerente alla giurisdizione, denunciabile ai sensi dell'art. 362 c.p.c., solo se l'omissione sia giustificata dalla ritenuta estraneità alle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo della domanda elusa, che non possa essere da lui conosciuta, e non quando, come avvenuto nella specie, essa si prospetti quale errore "in iudicando" o "in procedendo" incidente sulla legittimità del potere giurisdizionale del giudice speciale (Cass. Sez. Unite, 17 novembre 2016, n. 23395; Cass. Sez. Unite, 8 febbraio 2013, n. 3037). 6.2. Il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. individua la violazione dei limiti della giurisdizione del giudice amministrativo e l'eccesso di potere giurisdizionale nella erronea affermazione da parte del Consiglio di Stato della intervenuta prescrizione della domanda (pagina 9 e ss.), con riguardo alla decorrenza della stessa, della quale neppure sarebbe stato indicato il dies a quo. La ricorrente evidenzia, inoltre, che l'impugnata senten2:a avrebbe confuso l'azione volta all'accertamento dell'illegittimità dei criteri di computo dell'utile d'impresa con la domanda, oggetto del presente giudizio, finalizzata unicamente ad ac:certare la mancata corresponsione di tale integrazione tariffaria (pagine 18-19 di ricorso). Ric. 2020 n. 28661 sez. SU - ud. 12-07-2022 -5-6.3. La sentenza n. 995/2020 del Consiglio di Stato ha, tuttavia, rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, che aveva affermato la legittimità dell'atto con il quale l'ARERA aveva ritenuto prescritto il diritto della società a percepire l'utile d'impresa richiesto con riferimento al periodo 1961-1986. Il Consiglio di Stato, in particolare, ha individuato nei decreti ministeriali adottati nel 1996, che approvavano le aliquote definitive di integrazione tariffaria per le cosiddette imprese elettriche minori, il momento in cui il diritto per cui è causa poteva essere fatto valere, ai fini della decorrenza della prescrizione. La domanda diretta ad accertare la mancata corresponsione della integrazione tariffaria a titolo di utile d'impresa è stata, dunque, così respinta in base all'interpretazione delle norme invocate dalla ricorrente a sostegno della sua prel:esa, il che rappresenta il "proprium" della funzione giurisdizionale e non può, dunque, integrare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, ovvero un eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice amministrativo, non determinandosi né una sostituzione della volontà dell'organo giudicante a quella della P.A., né un radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da implicare un evidente diniego di giustizia. Neppure è configurabile un vizio di eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore. Il giudice speciale non ha certamente applicato una "norma da lui creata", ma si è attenuto al doveroso compito interpretativo di ricercare la voluntas legis applicabile nel caso concreto (ex multis, Cass. Sezioni Unite, 14 settembre 2020, n. 19085; Cass. Sezioni Unite, 4 dicembre 2020, n. 27770; Cass. Sezioni Unite, 7 luglio 2021, n. 19244). Ric. 2020 n. 28661 sez. SU - ud. 12-07-2022 -6-6.3. E' perciò inammissibile il motivo di ricorso con il quale, come nella specie, si deduce una erronea individuazione, da parte del giudice amministrativo, della decorrenza della prescrizione del diritto alla corresponsione dell'integrazione tariffaria comprensiva della quota di utile per le cosiddette imprese elettriche minori, risolvendosi tale doglianza nel prospettare un error in iudicando, il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione e non alla osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, gli unici deducibili dinanzi alla Corte di cassazione contro le decisioni dei giudici speciali. 7. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell'importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. P.Q.MCosì deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, i 12 luglio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] 7-:Y. 14 • [OSCURATO:PERSONA] 'AMPOL1 4DEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2 5 ' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a CAMPOLI Ric. 2020 n. 28661 sez. SU - ud. 12-07-2022 -8-